Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27786 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27786 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il 24/08/1982
avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
letti i motivi del ricorso;
rilevato che:
il ricorrente è stato tratto a giudizio e ritenuto responsabile del reato di cu all’art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 75, per aver portato fuori dalla propri abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a molletta con lama pieghevole, necessitante per la chiusura di manovra di disincaglio manuale;
con il primo motivo di ricorso, NOME COGNOME censura l’affermazione di responsabilità deducendo che, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, vi era prova che il coltello in questione fosse da riferirsi all’atti lavorativa della pesca, e non già ad un porto illecito che i giudici di merito avrebbero desunto esclusivamente dall’ubicazione dell’arma, posta non nella cassetta contenente articoli per la pesca rinvenuta in occasione dello stesso controllo nel bagagliaio dell’auto, bensì nello sportello anteriore;
la censura è manifestamente infondata, posto che, del tutto congruamente i giudici di merito hanno ritenuto che se degli altri due coltelli, ben riposti all’inte della cassetta, poteva desumersi la destinazione all’attività indicata dall’imputato nel corso dell’accertamento, lo stesso non poteva desumersi per il coltello in questione, in virtù della sua collocazione all’interno dello sportello, nella tasca laterale e al di sotto di una pezzuola, posto nella immediata disponibilità del guidatore e pronto all’uso, nonché in virtù della punibilità di tale condotta anche a titolo di colpa;
va fatta applicazione del principio di diritto per il quale «il “giustificato motiv del porto degli oggetti di cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975 n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, a luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto» (Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, COGNOME, Rv. 277878-01);
la censura si risolve nella riproposizione, in termini assolutamente rivalutativi, della stessa questione affrontata, con corretta argomentazione priva di vizi logicogiuridici, dalla Corte di appello;
parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, avendo escluso i giudici di merito, effettuata una valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta – le modalità della condotta, il grado di colpevolezza, l’entità del danno o del pericolo, l’abitualità a delinquere del reo, le caratteristiche de coltello, le precedenti condanne dell’imputato e la conseguente pericolosità sociale
– e non già valutando esclusivamente il profilo soggettivo, la sussistenza delle condizioni per riconoscere l’invocata causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.;
l’eccezione di prescrizione è manifestamente infondata in ragione del disposto di cui all’art. 159 cod. pen. nella versione applicabile ratione temporis come modificato dall’art. 1 legge n. 103 del 2017;
in particolare, va richiamato quanto già deciso da questa Corte (cfr. Sez. 1, n. 2629 del 29/09/2023, dep. 2024, COGNOME Rv. 285724 – 01, con più precisione in motivazione; sez.4, n.29170 del 28/06/2023, n.m.; sez.7, n.15729 del 28/03/2024, n.m.), in punto di diritto intertemporale a seguito delle reiterate modifiche del regime della prescrizione fino alla sua definitiva abrogazione ad opera dell’art. 161-bis cod. pen.;
vanno richiamati i principi per cui: a) la disciplina della sospensione prevista dal secondo comma dell’art. 159 cod. pen, come modificato dalla legge n. 103 del 2017, è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, successivamente, abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1 gennaio 2020; b) il secondo comma dell’art. 159 cod. pen., nella predetta versione, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; c) la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l’hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado;
nella fattispecie, essendo stato commesso il reato in data 7 agosto 2019, deve pertanto applicarsi la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla predetta legge n. 103 del 2017 che prevede l’aggiunta al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, previsto dall’art. 159 cod. pen. nel testo vigente all’epoca del fatto, dal che deriva che il termine di prescrizione del reato de quo vada a spirare in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata;
quanto al trattamento sanzionatorio richiamato nel quarto e ultimo motivo, la Corte di appello ha fornito ampia e congrua motivazione che viene attaccata con argomentazioni di puro merito insuscettibili di essere sottoposte al vaglio di questa Corte di legittimità;
considerato che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso il 10/07/2025