Porto d’armi: la Cassazione nega la tenuità del fatto per precedenti e circostanze
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato principi cruciali in materia di porto d’armi e oggetti atti ad offendere, chiarendo i limiti di applicabilità della causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”. Il caso riguardava un individuo trovato in possesso di un coltello e una mazza all’interno della propria autovettura, la cui difesa ha tentato invano di far valere la scarsa offensività del comportamento. La Suprema Corte, dichiarando il ricorso inammissibile, ha fornito importanti indicazioni su come valutare la pericolosità della condotta e il rischio di recidiva.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento degli Oggetti in Auto
Il ricorrente era stato condannato nei gradi di merito per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Durante un controllo notturno, le forze dell’ordine avevano rinvenuto nella sua auto, specificamente nella portiera del guidatore e sul sedile, un coltello e una mazza. La difesa aveva proposto ricorso in Cassazione chiedendo l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto), di un’attenuante speciale e delle pene sostitutive.
L’Analisi della Corte sul Porto d’Armi e la sua Pericolosità
La Corte di Cassazione ha giudicato il ricorso manifestamente infondato, confermando in toto la decisione della Corte d’Appello. L’analisi si è concentrata su tre punti fondamentali, tutti respinti.
Il Rigetto della “Particolare Tenuità del Fatto”
Il primo motivo di rigetto riguarda la richiesta di applicare l’istituto della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto la motivazione del giudice di merito pienamente logica e corretta. La valutazione non si è limitata alla natura degli oggetti, ma ha considerato un quadro più ampio:
1. Numero e Dimensioni: La presenza di più oggetti (coltello e mazza) è stata ritenuta significativa.
2. Circostanze: Il ritrovamento in auto durante le ore notturne, in una posizione di facile accesso, è stato interpretato come un indice della volontà dell’imputato di averli a disposizione per i propri spostamenti.
3. Precedenti: È stato valorizzato un precedente specifico dell’imputato, elemento che, secondo la giurisprudenza consolidata, può essere considerato per valutare la tenuità del fatto.
La Corte ha specificato che il peso attribuito a ciascun elemento rientra nel merito della decisione e non è sindacabile in sede di legittimità.
La Negazione delle Pene Sostitutive e il Rischio di Recidiva
Anche la richiesta di accedere a pene sostitutive è stata respinta. La legge richiede al giudice di verificare che tali pene siano idonee a promuovere la rieducazione del condannato e a prevenire il pericolo di recidiva. Nel caso di specie, il giudice di merito aveva correttamente sottolineato:
* Il numero di precedenti penali a carico dell’imputato.
* La mancanza di efficacia dissuasiva di benefici già goduti in passato, come la sospensione condizionale della pena.
Questi fattori sono stati considerati un indice chiaro dell’insufficienza delle pene sostitutive a contenere il pericolo di recidiva, giustificando così il diniego.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si basa sul principio che la valutazione sulla tenuità del fatto e sull’adeguatezza delle pene non può essere astratta, ma deve essere ancorata a elementi concreti che delineano la personalità dell’imputato e la pericolosità della sua condotta. La disponibilità immediata di più oggetti atti a offendere, unita a una storia personale che dimostra una tendenza a delinquere, costituisce un quadro che impedisce di qualificare il fatto come “particolarmente tenue”. Allo stesso modo, la biografia criminale del soggetto è un fattore determinante per negare benefici come le pene sostitutive, quando emerge che misure meno afflittive si sono già dimostrate inefficaci.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce che in tema di porto d’armi e oggetti atti ad offendere, la valutazione del giudice non si ferma al singolo episodio. Il contesto, le circostanze di tempo e di luogo, e soprattutto la storia personale dell’imputato, inclusi i precedenti specifici, sono elementi cruciali per determinare sia la gravità del fatto sia il percorso sanzionatorio più adeguato. La decisione sottolinea che la finalità rieducativa della pena e la prevenzione della recidiva sono obiettivi primari che guidano il giudice nella scelta tra carcere, pene sostitutive o, nei casi più lievi, la non punibilità.
Quando il porto di oggetti atti ad offendere non può essere considerato di “particolare tenuità”?
Secondo la sentenza, non può essere considerato tale quando la valutazione complessiva tiene conto del numero e delle dimensioni degli oggetti, delle circostanze (come il possesso in auto di notte) e della presenza di precedenti penali specifici, i quali insieme indicano una non trascurabile offensività della condotta.
Perché la Corte di Cassazione ha negato l’applicazione delle pene sostitutive?
La Corte ha negato le pene sostitutive perché il ricorrente aveva numerosi precedenti penali e aveva già beneficiato in passato di misure come la sospensione condizionale della pena, dimostratesi inefficaci a dissuaderlo dal commettere nuovi reati. Ciò indicava un concreto pericolo di recidiva che le pene sostitutive non sarebbero state in grado di contenere.
I precedenti penali sono sempre rilevanti per escludere la tenuità del fatto?
Sì, la sentenza conferma che i precedenti, anche di polizia, possono essere legittimamente considerati dal giudice nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto, in quanto contribuiscono a definire la personalità dell’imputato e l’offensività complessiva della sua azione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24162 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24162 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a POPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME COGNOME per cassazione contro il provvedimento indicato; Lette le conclusioni scritte con cui il difensore del COGNOMEnte, AVV_NOTAIO, ins per l’accoglimento del ricorso;
Ritenuto che il ricorso deduca motivi manifestamente infondati, atteso che:
il giudice del merito ha motivato il rigetto della istanza di applicazione dell’istituto d 131-bis cod. pen. con un non illogico riferimento al numero ed alle dimensioni degli oggetti att ad offendere rinvenuti nella disponibilità dell’imputato, con le circostanze in cui è avvenut porto (oggetti rinvenuti nella portiera del guidatore e sul sedile dell’auto di cui disponeva, a rilevando che nel momento dell’attività di polizia – ora notturna – non vi fosse nessuno nell vicinanze, atteso che la disponibilità degli oggetti nell’autovettura era un indice da cui si pot desumere la volontà dell’imputato di voler portare il coltello e la mazza con sé nei propr spostamenti), e con il riferimento al precedente specifico, la cui valutazione fa parte del giudiz sulla particolare tenuità del fatto, che permette di considerare finanche eventuali precedenti di polizia (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787), mentre il peso che è stato attribuito a ciascuno di tali elementi nel giudizio di offensività dell’azione appart al merito della decisione, non ulteriormente sindacabile in sede di legittimità;
la richiesta di applicazione quantomeno dell’attenuante speciale dell’art. 4, comma 3, I. 18 aprile 1975, n. 110 è puramente assertiva, in quanto fondata nella sostanza sulla mera valutazione di eccessività della pena inflitta in concreto;
in ordine al rigetto della istanza di pena sostitutiva, la motivazione della senten impugnata è conforme allo schema legale dell’art. 58, comma 1, I. n. 689 del 1981 che chiede al giudice di verificare che le pene sostitutive richieste conseguano la rieducazione de condanNOME ed assicurino la prevenzione del pericolo di recidiva; proprio tale giudizio ha effettuato il giudice del merito nel caso in esame quando ha sottolineato il numero dei precedenti penali a carico dell’imputato e la mancanza di efficacia dissuasiva dei benefici (sospensione condizionale della pena) più volte goduti, che, al contrario di quanto sostenuto in ricorso, modo non illogico è stato ritenuto essere un indice della insufficienza delle pene sostitutive n contenere il pericolo di recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del COGNOMEnte al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOMEnte al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.