Porto d’armi abusivo: quando il coltello a serramanico porta alla condanna
Il porto d’armi abusivo è un reato che suscita sempre un acceso dibattito, specialmente quando riguarda oggetti di uso comune come i coltelli. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti sui limiti della difesa in giudizio e sui criteri di valutazione della gravità del fatto. La Suprema Corte ha confermato la condanna per un uomo trovato in possesso di un coltello a serramanico, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Analizziamo insieme i dettagli di questa decisione.
L’analisi dei fatti: il ricorso in Cassazione
Il caso ha origine dalla condanna, confermata in appello, di un uomo per il reato previsto dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975, per aver portato con sé un coltello a serramanico. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, basandolo su tre motivi principali: una presunta errata valutazione delle prove, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e il mancato riconoscimento dell’ipotesi di lieve entità.
I motivi del ricorso e il porto d’armi abusivo
I giudici della Suprema Corte hanno esaminato e respinto ogni singolo motivo del ricorso, fornendo spiegazioni dettagliate che rafforzano i principi cardine del processo penale e della valutazione del reato di porto d’armi abusivo.
La rivalutazione delle prove in sede di legittimità
Il primo motivo del ricorso contestava il modo in cui i giudici di merito avevano valutato il compendio probatorio. La Cassazione ha prontamente dichiarato questo motivo inammissibile. La Corte, infatti, non è un terzo grado di giudizio sui fatti, ma un giudice di legittimità. Il suo compito non è rivalutare le prove, ma verificare che la legge sia stata applicata correttamente. Tentare di ottenere una “rilettura alternativa delle fonti di prova” è un’attività estranea al giudizio di Cassazione, a meno che non si dimostri un travisamento evidente e decisivo della prova, cosa che non è avvenuta in questo caso.
L’inapplicabilità della particolare tenuità del fatto (Art. 131-bis c.p.)
Il secondo motivo riguardava la richiesta di applicare l’art. 131-bis del codice penale, che esclude la punibilità per fatti di particolare tenuità. Anche in questo caso, la Corte ha rigettato la richiesta. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione adeguata e logica, evidenziando due elementi cruciali: il contesto in cui l’arma è stata portata (una zona isolata) e la tipologia stessa del coltello (a serramanico), considerato intrinsecamente più pericoloso. Questi fattori, secondo la Corte, escludono la possibilità di considerare il fatto come particolarmente tenue.
L’esclusione dell’ipotesi di lieve entità
Infine, il terzo motivo si basava sulla richiesta di riconoscere l’ipotesi di lieve entità prevista dalla stessa legge sulle armi. La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso questa attenuante non solo per le modalità concrete del fatto, ma anche a causa di un recente precedente penale dell’imputato per un reato della stessa natura. Questo dimostra come la condotta passata dell’imputato sia un fattore rilevante nella valutazione complessiva della gravità del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione comporta non solo la definitività della condanna per il reato di porto d’armi abusivo, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su principi consolidati. In primo luogo, viene ribadita la netta distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti. In secondo luogo, la valutazione della gravità di un reato come il porto d’armi non può essere astratta, ma deve tenere conto di elementi concreti come il luogo, il tipo di arma e la storia criminale del soggetto. Il possesso di un coltello a serramanico in una zona isolata è stato ritenuto un indicatore di pericolosità tale da impedire l’applicazione di benefici come la particolare tenuità del fatto.
Le conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni. La prima è di natura processuale: i ricorsi in Cassazione devono concentrarsi su questioni di diritto e non possono essere un pretesto per ridiscutere i fatti già accertati. La seconda è di natura sostanziale: la valutazione del porto d’armi abusivo è complessa e tiene conto di molteplici fattori. Il contesto e i precedenti penali specifici possono fare la differenza tra una condotta ritenuta di lieve entità e una che porta a una condanna penale piena, confermando la necessità di un’attenta valutazione caso per caso.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di riesaminare le prove di un processo?
No, la Corte di Cassazione svolge un sindacato di legittimità, non di merito. Non può rivalutare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. L’ordinanza lo chiarisce dichiarando inammissibile il motivo del ricorso volto a una “rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti di prova”.
Perché non è stata applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in questo caso di porto d’armi abusivo?
La Corte ha ritenuto che non sussistessero i presupposti, valorizzando il contesto in cui l’azione è avvenuta (una zona isolata) e la tipologia specifica dell’arma (un coltello a serramanico), elementi che aggravano la condotta e ne escludono la particolare tenuità.
La presenza di precedenti penali può influire sulla valutazione della ‘lieve entità’ di un reato?
Sì, l’ordinanza ha confermato che non poteva essere configurata l’ipotesi di lieve entità prevista dalla legge sulle armi anche in considerazione di un “recente precedente per reato della stessa indole” a carico dell’imputato, dimostrando che i precedenti specifici sono rilevanti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36512 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RILEVATO IN FATI -0 E CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la pronuncia di primo grado con cui è stato condannato per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975;
considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si contesta violazione di legge in ordine alla corretta valutazione del compendio probatorio su cui è stata fondata l’affermazione di penale responsabilità, è inammissibile in quanto versato integralmente in fatto e volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti prova, estranea al sindacato di legittimità, e avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;
osservato, quanto al secondo motivo sull’applicabilità dell’art. 131-bis cod. pen., che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha escluso l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen. dando rilievo al contesto nel quale l’azione era stata posta in essere (zona isolata ), ed alla tipologia del coltello ( serramanico);
ritenuto, quanto infine al terzo motivo, che nella sentenza impugnata è stato spiegato – con motivazione congrua e non contraddittoria – che non poteva essere configurata l’ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art.4, i considerazione delle modalità del fatto e del recente precedente per reato della stessa indole riportato dall’imputato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2024