Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25970 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25970 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Tortorici il 20/03/1962;
avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 26/03/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria rassegnata ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza pronunciata in data 18 giugno 2024 il Tribunale di Messina, in composizione monocratica, condannava NOME COGNOME alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda, avendolo riconosciuto colpevole del reato previsto dall’art. 4 I. 110/75, per avere portato fuori della propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm. 14, di cui cm. 6,5 di lama tagliente ed appuntita, posto nel porta oggetti vicino alla leva del cambio del suo autocarro, oggetto atto ad offendere (in Messina 1’11 dicembre 2022).
La Corte di appello di Messina, investita del gravame proposto dall’imputato, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado, ritenendo infondate tutte le censure proposte con l’appello e dirette, in particolare, ad ottenere il riconoscimento della ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art. 4, l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., la concessione delle attenuanti generiche, la riduzione della pena e la sospensione condizionale.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME per mezzo dell’avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistend per il suo annullamento.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4.1. 110/75, 125, 533 e 546 del codice di rito ed il difetto di motivazione rispetto al mancato riconoscimento della ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del richiamato art. 4, sicuramente configurabile nella fattispecie per le caratteristiche e le dimensioni dell’arma sequestrata, per la concreta minima gravità della condotta e per la personalità dell’imputato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell’art. 4 1.110/75 ed il vizio di motivazione in ordine alla esclusione della causa di non punibilità, per particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., della quale invece sussistevano tutte le condizioni per il suo riconoscimento.
2.3. Con il terzo motivo NOME COGNOME si duole, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) , cod. proc. pen., della violazione degli artt. 526, 605 del codice di rito, 4 1.110/75, 133 e 163 cod. pen. e del vizio di motivazione mancante, con riferimento alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, oggetto di specifico motivo di gravame.
Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata avanzata, nei termini di legge, richiesta di trattazione in presenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso (i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati) deve essere, nel complesso, respinto.
Invero, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento.
2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n.46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di 4,0′ ) impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento
impugnato e nell’ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch’essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile ‘ictu ocuir, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099).
2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c) , all’inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, COGNOME, Rv. 237596).
2.3. È costante, infatti, l’insegnamento di questa Corte per cui il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l’analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell’atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati
dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194 dell’ 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178). Così come va ribadito che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U., n. 24 del 24/11/1999 Rv. 214794; Sez. U., n. 47289 del 24/09/2003 Rv. 226074).
2.4. Deve poi ricordarsi che, in tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta “doppia conforme” (come verificatosi nel caso in esame) e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (ex multis: Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758).
2.5. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 – 01).
I fatti (peraltro non contestati dall’imputato) sono stati ricostruiti da entrambi i giudici di merito nei seguenti termini. Nel corso di un controllo sul territorio effettuato il giorno 11 dicembre 2022 una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Messina, nel transitare nel villaggio Mortelle, notava un autocarro con accanto un uomo (poi identificato nell’odierno ricorrente, proprietario del mezzo), unico soggetto presente sul luogo. A seguito delle risposte evasive del Triscari alle domande postegli dai militari dell’Arma circa le ragioni della sua
presenza nel posto (dove sono presenti alberghi abbandonati e lidi in disuso, spesso oggetto di atti vandalici e furti, nonché nota area di scambio di stupefacenti), si procedeva alla perquisizione personale e veicolare; quest’ultima dava esito positivo poiché, vicino alla leva del cambio dell’autocarro, veniva rinvenuto e sequestrato un coltello a punta di genere vietato lungo cm. 14, di cui cm. 6,5 di lama, appuntito e tagliente, del cui porto l’imputato non forniva giustificazione.
Ciò posto, il primo motivo è inammissibile poiché diretto ad una diversa valutazione degli elementi processuali rispetto a quella svolta, in modo coerente, dalla Corte territoriale; anzitutto, va ricordato che in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto anche la sola presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 – 01); alla luce di tali principi la sentenza impugnata non appare censurabile poiché la Corte territoriale, con motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha escluso la configurabilità dell’ipotesi di lieve entità prevista dal terzo comma del citato art.4, dando rilievo – a prescindere dalle considerazioni sul luogo in cui era avvenuto il sequestro – alle caratteristiche dell’arma sufficientemente lunga per recare danni alla persona, alla assenza di ragioni giustificatrici del suo porto in luogo pubblico, ai precedenti penali dell’imputato ed al comportamento sprezzante tenuto dall’imputato nei confronti degli operanti in occasione del sopra indicato controllo. In tal modo la Corte di appello ha espresso valutazioni di merito che non possono essere sottoposte, appunto perché sostenute da adeguata e coerente motivazione, al sindacato di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il secondo motivo è infondato considerato che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma, impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (vedi, in fattispecie assimilabile alla presente, Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 – 02).
Analogamente, il terzo motivo non può essere accolto considerato che la sentenza di primo grado – che, come sopra indicato, deve essere letta congiuntamente con quella di appello in caso di integrale conferma – aveva negato
la sospensione condizionale della pena in ragione dei quattro precedenti penali risultanti a carico del Triscari ed ostandovi anche il superamento dei limiti fissati
dall’art. 164 cod. pen. Ne consegue che la Corte distrettuale ha fatto proprie le considerazioni svolte sul punto dal Tribunale, rispetto alle quali l’odierno
ricorrente non solleva specifiche censure.
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2025.