Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 815 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 815 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Vimercate il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/06/2025 della Corte d’appello di Milano Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME; letta la memoria difensiva depositata dall’AVV_NOTAIO.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza emessa in data 6/2/2024 dal Tribunale Ordinario di Monza con cui il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro duemila di ammenda per il reato di cui agli artt. 4 L. 110/75 e 99 primo comma cod. pen., commesso in Cinisello Balsamo, in data 10 gennaio 2022.
Avverso la sentenza, l’interessato ha proposto ricorso, con l’atto a firma dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità o di decadenza ex art. 606 primo comma, lett. c) cod. proc. pen., per violazione dell’art. 599 bis terzo comma bis cod. proc. pen. e conseguente nullità ex art. 178 primo comma lett. b) e c) e 180 cod. proc. pen.
2.1.1. La Corte di appello erroneamente delibera nel merito senza dare alle parti la possibilità di proporre nuova istanza di concordato.
2.1.2. La Corte di appello dichiara inammissibile il concordato per tardività omettendo di valutare che l’atto di appello è stato depositato in data 13 giugno 2024 e la sentenza relativa al reato con il quale l’appellante chiedeva la continuazione è divenuta irrevocabile in data 26 maggio 2025.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen. e l’erronea applicazione dell’art. 4 1.110/75 per carenza di prova dell’elemento soggettivo.
3.1. La sentenza ritiene sussistente l’elemento soggettivo rappresentato dall’uso, da parte di NOME COGNOME, della autovettura su cui erano stati rinvenuti un coltello a serramanico, un taglierino ed un martelletto frangivetro.
3.1.1. Deduce il ricorrente che la compagna di NOME COGNOME è la proprietaria della autovettura e che il coltello a serramanico, il taglierino ed martelletto frangivetro in questione si trovavano, al momento della perquisizione, nel vano porta oggetti del lato passeggero, ove era seduto NOME COGNOME, altro soggetto pregiudicato.
3.1.2. La Corte di appello erra nel ritenere che la zona ove erano custoditi gli oggetti fosse ben visibile.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 133 cod. pen., sulla gravità del reato e più specificamente sulla mancata concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen.
4.1. La Corte di appello nega il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a NOME COGNOME sul silenzio del ricorrente, in violazione del diritto al silenzio che non può, dunque, assurgere ad elemento di valutazione negativa della personalità dell’imputato.
Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Con memoria depositata in data 18 novembre 2025, la difesa ha evidenziato, quanto al primo punto, la illogicità della motivazione essendo la sentenza citata per la continuazione divenuta irrevocabile dopo la proposizione del ricorso; quanto al secondo ed al terzo motivo del ricorso, la difesa ha censurato il percorso logico giuridico seguito dalla Corte di appello in quanto si confondeva a mera diponibilità del veicolo con la prova della consapevolezza del possesso delle armi e si violavano i diritti costituzionalmente garantiti all’imputato, come il dirit al silenzio ed alle norme processuali relative all’onere probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato con le considerazioni che seguono.
La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha introdotto nel nostro ordinamento la norma contenuta nell’art. 599 bis cod. proc. pen. che disciplina il c.d. “concordato in appello”. Successivamente modificata, tale disciplina prevede che la dichiarazione e la rinuncia siano presentate nelle forme previste dall’art. 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell’udienza.
2.1. Nel caso che ci occupa, la Corte di appello ha fatto buon governo della disciplina in quanto la richiesta è stata depositata il giorno prima dell’udienza.
Il tema, introdotto fra l’altro, nelle conclusioni del Sostituto Procurator generale, non ha ricevuto replica alcuna da parte del ricorrente.
2.1.1. Inoltre, la richiesta di concordato fa riferimento all’applicazione di una pena in continuazione con sentenza non menzionata nell’atto di appello, circostanza questa che ha deposto per la inammissibilità del primo motivo del ricorso.
2.1.2. Nulla aggiunge, infine, l’argomento speso dalla difesa nella memoria in relazione al primo motivo in quanto, come peraltro sostenuto, la sentenza di cui si chiedeva la continuazione, sarebbe passata in giudicato in epoca successiva al termine ultimo per la proposizione del ricorso. Tale circostanza conferma l’inammissibilità del motivo in quanto corrobora la mancata menzione della sentenza stessa nell’atto di appello, non potendo chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, allorché l’unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato successivamente.
2.2. Infondato è il secondo motivo. La motivazione dell’ordinanza, invero, si fonda su una pluralità di elementi quali: la disponibilità dell’auto, la visibilità de oggetti, la assenza di giustificazione da parte dell’imputato, circostanze queste che consentono di escludere illogicità motivazionali menzionate dalla difesa anche nella memoria.
2.3. Parimenti infondato è il terzo motivo. La Corte di appello, invero, nella formazione del convincimento con cui ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ha evidenziato l’assenza di elementi positivi che potessero condurre ad una diversa decisione. In altri termini, le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute all’imputato NOME COGNOME non in quanto l’imputato ha esercitato il diritto al silenzio, ma in quanto non sono emersi elementi positivi dalla condotta processuale, evidenziando la Corte anche la pericolosità sociale dell’imputato desumibile, peraltro, dai precedenti penali a suo carico.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 4 dicembre 200