Porto Armi Improprie in Auto: la Cassazione Spiega Quando è Reato
Il tema del porto armi improprie è spesso fonte di dubbi e incertezze. È lecito trasportare un coltello o un altro utensile da taglio in auto? A quali condizioni? Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui presupposti del reato previsto dalla legge sulle armi, delineando i confini tra uso lecito e porto abusivo. Il caso analizzato riguarda un automobilista condannato per aver trasportato un coltello e una mannaia, offrendo spunti fondamentali per comprendere la logica della normativa e la sua applicazione pratica.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento in Auto
La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso presentato da un uomo avverso la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di cui all’art. 4 della Legge n. 110/1975. L’imputato era stato trovato in possesso di un coltello e una mannaia all’interno della sua autovettura, senza essere in grado di fornire una valida giustificazione per il loro porto. I due oggetti, qualificati come armi improprie, erano poggiati sul sedile posteriore e quindi immediatamente disponibili all’uso.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione lamentando tre principali vizi della sentenza di secondo grado:
1. L’omessa indicazione delle circostanze di tempo e luogo che avrebbero dovuto far presumere l’intenzione di usare gli oggetti per offendere una persona.
2. Il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
3. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando integralmente la condanna. I giudici hanno respinto tutti i motivi di ricorso, ritenendoli infondati o aspecifici, e hanno condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro.
Le Motivazioni sul Porto di Armi Improprie
La Corte ha fornito una motivazione chiara e lineare per ciascuno dei punti sollevati dalla difesa, ribadendo principi consolidati in materia.
La Nozione di “Giustificato Motivo”
Sul primo punto, la Cassazione ha chiarito un aspetto cruciale della normativa sul porto armi improprie. La legge distingue due categorie di oggetti. La prima include strumenti chiaramente indicati, come coltelli di qualsiasi genere, mazze, tubi, catene, fionde, etc. Per questi, il porto è reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”. Non è necessario che il giudice accerti ulteriori circostanze di tempo e luogo che ne dimostrino la finalità offensiva. La seconda categoria riguarda tutti gli altri oggetti non specificati che possono essere usati per offendere. Solo per questi ultimi è richiesta la prova che, per le circostanze, siano “chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona”.
Poiché un coltello e una mannaia rientrano nella prima categoria, la loro presenza in auto senza una ragione plausibile (es. motivi di lavoro) è sufficiente a integrare il reato.
Il Rifiuto della Particolare Tenuità del Fatto
Anche il secondo motivo è stato respinto. La Corte d’Appello aveva negato l’applicazione dell’art. 131-bis c.p. valorizzando la pluralità delle armi (due, non una) e la loro pronta disponibilità sul sedile posteriore. Secondo la Cassazione, il ricorso dell’imputato si è limitato a criticare genericamente tale valutazione, senza contrapporre argomenti specifici, risultando così una mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Infine, la Corte ha confermato la correttezza del diniego delle attenuanti generiche. I giudici di merito avevano motivato la loro decisione sull’assenza di elementi positivi da valutare in favore dell’imputato. La Cassazione ha colto l’occasione per ricordare che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per la concessione del beneficio. È necessario che emergano circostanze di segno positivo, che nel caso di specie non erano state né provate né allegate dalla difesa.
Conclusioni: Cosa Insegna Questa Ordinanza
L’ordinanza della Cassazione ribadisce con forza un principio fondamentale: la leggerezza nel trasportare oggetti come coltelli può costare una condanna penale. La legge non richiede di provare l’intenzione aggressiva del soggetto, ma si basa su un criterio oggettivo: l’assenza di un giustificato motivo. Questa decisione serve da monito, sottolineando che la valutazione sulla liceità del porto di un’arma impropria è rigorosa e non ammette superficialità. Inoltre, la pronuncia conferma che istituti come la particolare tenuità del fatto o le attenuanti generiche non sono concessioni automatiche, ma richiedono la sussistenza di presupposti specifici che devono essere attentamente valutati dal giudice di merito.
È sempre reato portare un coltello in auto?
No, non è reato se esiste un “giustificato motivo” legato all’uso specifico e lecito dell’oggetto (ad esempio per motivi di lavoro). Tuttavia, in assenza di tale motivo, il semplice porto di un coltello in un luogo pubblico o nelle sue pertinenze, come un’automobile, costituisce reato.
Perché la Corte ha negato l’applicazione della “particolare tenuità del fatto”?
La Corte ha ritenuto che la presenza di più armi (un coltello e una mannaia) e la loro immediata disponibilità sul sedile posteriore fossero elementi che impedivano di considerare l’offesa come particolarmente lieve e, di conseguenza, di applicare la causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
Basta essere incensurati per ottenere le attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte e la normativa vigente, il solo stato di incensuratezza dell’imputato non è più un elemento sufficiente per la concessione delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di ulteriori elementi e circostanze di segno positivo che giustifichino una diminuzione della pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41020 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41020 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo con cui è staa confermata la sua responsabilità per il reato di all’art. 4 I. n. 110 del 1975, con riferimento al porto senza giustificato moti un coltello e una mannaia, e deduce tre motivi, tutti prospettanti enunci ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolida giurisprudenza di legittimità, oltre che privi della necessaria specificità, si meramente reiterativi di censure adeguatamente disattese dal giudice di merito;
ritenuto, invero, destituito di fondamento il primo motivo con il quale censura la motivazione in punto di omessa indicazione delle circostanze di tempo e luogo tali da far pensare che l’arma dovesse essere utilizzata per l’offesa persona, posto che è fermo nella giurisprudenza di legittimità il principio secon cui «Gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustific motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si ri l’ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano “chiarament utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona” molte, Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283101), talché è corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermat che le due armi da punta e taglio, rinvenute nella disponibilità del ricorr mentre si trovava a bordo della sua autovettura, dovesse considerarsi arm impropria portata senza alcuna giustificazione;
ritenuto il secondo motivo – in punto di mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.- non conse siccome riproduttivo di analoga censura svolta in appello e, comunque, aspecifico perché – a fronte della motivazione sul punto resa dal Giudice secondo grado che ha valorizzato la pluralità delle armi da punta etaglio e circostanza che le stesse fossero poggiate sul sedile posteriore dell’auto, pr all’uso – il ricorrente si è limitato a censurarne genericamente la manc applicazione;
considerato che sfugge, infine, a censura il ragionamento svolto dalla Cort territoriale per negare le circostanze attenuanti generiche, incent sull’assenza di elementi – evincibili dagli atti ovvero allegati dalla d suscettibili di positiva valutazione a detto fine, trattandosi di motivazione c pone nel solco del principio secondo cui «Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dop
la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo sta incensuratezza dell’imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME Rv. 283489);
ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che detta declaratoria segue la condanna del lia ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impug (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa del ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, i euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 10 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
Il President