Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39627 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALCAMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dal predetto avverso la sentenza del Tribunale di Trapani del 13 luglio 2023, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con cm.8 di lama, poi sequestrato (fatto avvenuto in Alcamo il 12 marzo 2019);
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato, in modo coerente, il giudizio di penale responsabilità dell’imputato, il quale era stato trovato in possesso della sopra indicata arma a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine, senza fornire alcuna plausibile giustificazione al riguardo;
Considerato, poi, che in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 4 della legge 18 apri 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Rv. 274976 – 01);
Ritenuto che il “giustificato motivo” rilevante ai sensi dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall’imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all’attualità e suscettibile quindi di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti (Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187 – 01);
Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;
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Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di i inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 20 novembre 2025.