Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33431 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33431 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CROTONE il 26/09/1968
avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Rilevato che il ricorso di NOME COGNOME sollecita apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, laddove denuncia violazione di legge e vizi motivazionali, è comunque manifestamente infondato;
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha accolto solo parzialmente (con riferimento al trattamento sanzionatorio) l’appello proposto dal predetto avverso la sentenza del Tribunale di Crotone del 24 giugno 2022, che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 4 1.110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con cm.4 di lama poi sequestrato (fatto avvenuto in Crotone il giorno 18 agosto 2020);
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato, in modo coerente, il giudizio di penale responsabilità dell’imputato, il quale era stato trovato in possesso della sopra indicata arma a seguito di un controllo effettuato dalle forze dell’ordine;
Ritenuto che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha poi escluso l’applicabilità dell’art.131-bis cod. pen. dando rilievo al particolare contesto nel quale l’azione era stata posta in essere, che ostava al riconoscimento della causa di non punibilità;
Rilevato, inoltre, che nella sentenza impugnata è stato spiegato – con motivazione congrua e non contraddittoria – che non poteva essere configurata la insussistenza del reato contestato alla luce di quanto dichiarato dall’operante, il quale che aveva confermato che l’arma in oggetto era un coltello con lama estraibile, come peraltro indicato nel relativo verbale di sequestro;
Considerato che rispetto alla negata applicazione dell’art. 131-bis cod. pen. (particolare tenuità del fatto), questa Corte ha già chiarito che l’assenza dei presupposti per l’applicazione della relativa causa di non punibilità può essere rilevata dal giudice di merito anche con motivazione implicita (Sez. 3, n. 48317 dell’11/10/2016, Rv. 268499), eventualmente riferita ad elementi circostanziali del reato (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033); motivazione da cui si possa ricavare la valutazione complessiva e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto degli indici qualificatori indicati dall’art. 13 primo comma, cod. pen. (modalità della condotta, grado di colpevolezza da essa
desumibile, entità del danno o del pericolo: Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590);
Ritenuto che la sentenza impugnata non è alla stregua di ciò sul punto eccepibile, richiamando essa le precise ragioni a sostegno della non occasionalità della condotta;
Considerato, poi, che in tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell’integrazione del reato previsto dall’art. 4 della legge 18 apr 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l’intervenuta abrogazione dell’art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame (Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, dep. 2019, Rv. 274976 – 01);
Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali;
Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 25 settembre 2025.