Porto Abusivo di Coltello: La Giustificazione Lavorativa Deve Essere Immediata e Credibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta il tema del porto abusivo di coltello, chiarendo i requisiti necessari affinché la giustificazione legata a motivi di lavoro possa essere considerata valida. Il caso riguarda un bracciante agricolo condannato per aver portato con sé un coltello a serramanico, la cui difesa è stata rigettata in tutti i gradi di giudizio. Analizziamo la vicenda e le importanti conclusioni della Suprema Corte.
I Fatti del Processo
Un uomo veniva condannato in primo grado dal G.I.P. del Tribunale di Agrigento, con rito abbreviato, alla pena di tre mesi di arresto e 600,00 euro di ammenda per il reato di porto abusivo di un coltello a serramanico. La sentenza veniva confermata dalla Corte d’Appello di Palermo.
Secondo le ricostruzioni, l’imputato era stato fermato dalle forze dell’ordine e trovato in possesso dell’arma. L’uomo ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione per due ragioni principali: la mancata valutazione della giustificazione legata alla sua professione e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Cassazione sul Porto Abusivo di Coltello
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno ritenuto le argomentazioni della difesa aspecifiche e confutative, ovvero non in grado di scalfire la logicità e la correttezza delle decisioni dei tribunali di merito.
La Giustificazione del Porto dell’Arma
Il punto centrale della decisione riguarda la giustificazione del possesso del coltello. La Corte ha sottolineato come l’imputato, al momento del controllo, non avesse fornito alcuna spiegazione plausibile. Solo successivamente, nel corso del processo, ha documentato la sua attività di bracciante agricolo.
Questo elemento, tuttavia, non è stato ritenuto sufficiente per due motivi cruciali:
1. La tardività della giustificazione: La spiegazione deve essere fornita nell’immediatezza del fatto, non in un secondo momento.
2. La mancanza di nesso logico-spaziale: L’uomo è stato fermato in un luogo “ben lontano dal posto di lavoro”, facendo venir meno la plausibilità della connessione tra il possesso dello strumento e le esigenze lavorative.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta. La Cassazione ha validato la decisione della Corte d’Appello, che aveva basato il diniego sui “plurimi precedenti documentati” a carico dell’imputato. Di fronte a un quadro di precedenti penali, le argomentazioni difensive sono state qualificate come “meramente assertive” e prive di fondamento.
Le Motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte ribadiscono un principio fondamentale in materia di porto di armi o oggetti atti ad offendere: la giustificazione deve essere rigorosa, credibile e contestuale. Non basta affermare di svolgere una professione che richiede l’uso di un certo strumento; è necessario dimostrare un nesso causale e circostanziale diretto tra il possesso dell’oggetto e l’attività svolta in quel preciso momento e luogo. La Corte evidenzia che la valutazione dei giudici di merito è stata completa e logica, avendo considerato sia l’assenza di una giustificazione immediata sia la discrasia tra il luogo del fermo e quello di lavoro. Per quanto riguarda le attenuanti, la discrezionalità del giudice nel negarle è ampiamente giustificata dalla presenza di precedenti penali, che indicano una certa propensione a delinquere dell’imputato e rendono inopportuna una mitigazione della pena.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti pratici. Chiunque porti con sé uno strumento come un coltello per motivi professionali deve essere in grado di fornire una spiegazione immediata, coerente e verificabile in caso di controllo. Invocare genericamente la propria professione non è sufficiente, specialmente se le circostanze di tempo e di luogo contraddicono tale affermazione. Inoltre, la decisione conferma che la valutazione dei precedenti penali ha un peso determinante nella concessione o nel diniego delle attenuanti generiche, limitando la possibilità di ottenere uno sconto di pena per chi ha già un passato criminale.
È sufficiente dichiarare di svolgere un lavoro che richiede l’uso di un coltello per giustificarne il porto?
No. Secondo la Corte, la giustificazione non solo deve essere fornita nell’immediatezza del controllo, ma deve anche essere credibile in base alle circostanze, come il luogo in cui si viene fermati. Una giustificazione fornita solo durante il processo e in un luogo lontano da quello lavorativo non è stata ritenuta valida.
Perché sono state negate le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche sono state negate a causa dei numerosi precedenti penali documentati a carico dell’imputato. I giudici hanno ritenuto che questi precedenti dimostrassero una personalità non meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite.
Cosa significa che il ricorso è stato dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte di Cassazione non ha esaminato nel dettaglio le questioni sollevate, ritenendo i motivi del ricorso infondati, generici e non in grado di mettere in discussione la correttezza logico-giuridica della sentenza impugnata. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10144 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10144 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 14/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a RIESI il 08/03/1964
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
PREMESSO
che, con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato decisione del 26 settembre 2022, con la quale il G.I.P. del Tribunale di Agrige aveva condannato, con rito abbreviato, NOME COGNOME alla pena di tre mesi di arresto e 600,00 euro di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 110/75 (porto abusivo di coltello a serramanico), commesso in San Giovanni Gemini (AG) I’ll novembre 2020;
VISTO
il ricorso per cassazione, con il quale l’interessato, per il tramite del di denuncia, in due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine omessa valutazione della giustificazione del porto di coltello e al diniego circostanze attenuanti generiche;
CONSIDERATO
che, diversamente da quanto asserito, peraltro in modo aspecifico e confutativ in ricorso, i giudici di merito hanno dato convenientemente conto delle ragi addotte a sostegno della responsabilità dell’imputato, evidenziando come predetto, nell’immediatezza, non avesse fornito alcuna giustificazione della condotta (avendo documentato solo nel processo la sua attività di braccian agricolo), oltre ad essere stato fermato dagli operanti in luogo ben lontan posto di lavoro;
che il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, d’altro canto, è s solidamente fondato dai giudici dell’appello sui plurimi precedenti documentat carico dell’imputato, mentre la difesa oppone rilievi meramente assertivi;
RITENUTO
pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2024
Il Consigliere estensore il Presidente