Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4873 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4873 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRENTO il 11/05/1972
avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di TRENTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME per mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 08 maggio 2024 con cui la Corte di appello di Trento, confermando la sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 341bis cod. pen., 337 cod. pen. e 4 legge n. 110/1975 commessi in data 04/04/2020, ritenendo in particolare sussistente, per quanto qui rileva, il reato di pori) abusivo di un coltello, avendo l’imputato cercato di occultarlo e fornito, per il suo porto, una giustificazione assertiva, senza dimostrare alcuna necessità lavorativa;
rilevato che il ricorrente deduce il vizio di motivazione in merito alla condanna per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975, non avendo la Corte di appello valutato che il coltello era da lui portato per esigenze di vita, essendo egli privo di una fissa dimora, e che si trattava di un’arma priva di pericolosità, in quanto incartata e incellofanata, ed avendo omesso di verificare la fondatezza della giustificazione del porto da lui asserita, nonché omesso di valutare l’insussistenza del reato per l’assenza di pericolosità dell’arma stessa, in quanto il fatto di essere incartato dimostrava la volontà di non utilizzarlo;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità, dal momento che il ricorrente si limita a ripetere il contenuto dei motivi di appello senza confrontarsi con la sentenza impugnata, che ha esaminato detti motivi e li ha ritenuti infondati, con motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, soprattutto rilevando che l’imputato non ha addotto, per il porto del coltello, una giustificazione riscontrabile, in particolare lo svolgimento di un’attività lavorativa, e che il fatto di essere la lama dell’arma coperta da un nastro di carta era irrilevante, essendo evidente la sua facile utilizzabilità per ledere persone;
ritenuto che i motivi di ricorso contrastino con i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la mera qualità di soggetto privo di una fissa dimora non costituisce, in sé, un motivo giustificato, perché «… l’indisponibilità di un’abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddetto soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli» (Sez. 1, n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Rv. 278083), e secondo cui la giustificazione del porto deve essere espressa immediatamente, così da consentire una immediata
verifica da parte dei verbalizzanti (sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Rv. 276187);
ritenuto, conclusivamente, che non sussista alcuno dei vizi motivazionali dedotti dal ricorrente, e che l’impugnazione sia manifestamente infondata;
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente