Porto Abusivo di Coltelli: La Cassazione e i Limiti del Ricorso
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: i ricorsi devono essere specifici e non limitarsi a una generica contestazione. Il caso in esame riguarda una condanna per porto abusivo di coltelli, confermata in tutti i gradi di giudizio e conclusasi con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e genericità. Analizziamo insieme i dettagli di questa vicenda giudiziaria.
Il Caso: Condanna per Porto Abusivo di Coltelli
La vicenda ha origine da un controllo effettuato dalle forze dell’ordine in cui un uomo veniva trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Uno dei coltelli era custodito in un borsello che indossava, mentre l’altro si trovava all’interno della sua autovettura. L’imputato non forniva alcuna giustificazione valida per il possesso di tali oggetti al di fuori della propria abitazione.
Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano riconosciuto la sua colpevolezza per il reato previsto dall’art. 4 della Legge 110/1975, condannandolo a nove mesi di arresto e 1.500 euro di ammenda. Secondo i giudici di merito, la condotta integrava pienamente sia l’elemento oggettivo (il porto delle armi) sia quello soggettivo (la consapevolezza di portarle senza un motivo legittimo).
La Decisione dei Giudici di Merito
La Corte d’Appello aveva confermato la sentenza di primo grado, sottolineando come la motivazione fosse adeguata e non manifestamente illogica. I giudici avevano ritenuto provato che l’imputato portasse con sé i due coltelli senza alcun giustificato motivo, circostanza che configura il reato di porto abusivo di coltelli, comunemente note come armi bianche.
Le Motivazioni della Suprema Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando l’elemento oggettivo del reato. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto le sue argomentazioni, qualificandole come ‘manifestamente infondate’ e ‘assolutamente generiche’.
Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha mosso critiche specifiche al ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello. Al contrario, si è limitato a sollecitare una rivalutazione dei fatti, un’operazione che non è permessa in sede di legittimità. La Corte di Cassazione, infatti, non è un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda, ma ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso non affrontava questi aspetti in modo puntuale, ma si limitava a una critica generale, è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Conseguenze Economiche
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due importanti conseguenze per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è diventata definitiva. In secondo luogo, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria è prevista nei casi in cui l’inammissibilità del ricorso sia attribuibile a colpa del ricorrente, come nel caso di presentazione di un’impugnazione palesemente infondata. La decisione riafferma l’importanza di presentare ricorsi ben argomentati e specifici, per evitare non solo una pronuncia sfavorevole ma anche ulteriori oneri economici.
Per quale reato è stato condannato l’imputato?
L’imputato è stato condannato per il reato di cui all’art. 4 della Legge 110/1975, ovvero per aver portato fuori dalla propria abitazione due coltelli a serramanico senza un giustificato motivo.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché le censure sollevate dal ricorrente sono state ritenute manifestamente infondate e assolutamente generiche. Il ricorso non si confrontava in modo specifico con il ragionamento della Corte d’Appello e mirava a una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la sua colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 23683 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 23683 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CROTONE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.
Considerato, infatti, che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone pronunciata il 26 novembre 2020 che aveva dichiarato NOME COGNOME colpevole del reato di cui all’art.4, comma secondo, 1.110/75 e lo aveva condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 1.500,00 di ammenda in quanto riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 4 Legge 110/75 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, due coltelli a serra manico (fatto avvenuto in Crotone il giorno 2 febbraio 2018);
Rilevato che la Corte territoriale – con motivazione adeguata e non manifestamente illogica – ha ritenuto integrato anche l’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato, poiché i coltelli erano stati rinvenuti, nel corso di un controllo delle forze di polizia, uno alli interno di un borsello indossato dall’imputato e l’altro nell’autovettura da lui condotta e che egli non aveva fornito alcuna giustificazione rispetto al porto delle predette armi bianche;
Considerato che le censure riguardanti l’elemento oggettivo del reato sollevate dal ricorrente sono manifestamente infondate, atteso che sono assolutamente generiche e non si confrontano in modo specifico con il coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e sono tese a sollecitare una valutazione alternativa delle suddette argomentazioni, non consentita in sede di legittimità;
Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2024.