Porto Abusivo di Armi: Quando i Precedenti Escludono Sconti di Pena
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato un caso di porto abusivo di armi, confermando la condanna di un uomo e dichiarando inammissibile il suo ricorso. La decisione sottolinea come la presenza di precedenti penali specifici e l’elevato disvalore della condotta possano precludere l’accesso a benefici come le attenuanti generiche e la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
I Fatti del Caso: Il Controllo e il Sequestro del Coltello
La vicenda ha origine da un controllo di polizia effettuato nel luglio del 2018. Durante l’operazione, i Carabinieri procedevano al sequestro di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri, trovato in possesso di un soggetto.
In seguito a questi eventi, il Tribunale di Monza, con sentenza del 31 ottobre 2023, condannava l’uomo alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato previsto dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, che disciplina appunto il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Contro questa decisione, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, ritenendolo inammissibile. I giudici hanno basato la loro decisione su una valutazione rigorosa dei fatti e dei precedenti dell’imputato, confermando la linea interpretativa consolidata in materia.
L’inammissibilità del ricorso per porto abusivo di armi
La Corte ha ritenuto che le prove raccolte nell’immediatezza dei fatti, in particolare il verbale di sequestro del coltello, fossero univocamente sfavorevoli all’imputato. Non sussistevano, quindi, elementi idonei a mettere in discussione la ricostruzione operata dal giudice di primo grado.
Le motivazioni: perché non sono state concesse le attenuanti né la particolare tenuità del fatto
Il punto centrale della decisione riguarda il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità dell’offesa (art. 131-bis c.p.), entrambe invocate dalla difesa.
La Cassazione ha evidenziato due elementi cruciali:
1. L’elevato disvalore della condotta: Il possesso di un coltello a serramanico di 19 centimetri non è stato considerato un fatto di lieve entità. La natura stessa dell’oggetto e le sue dimensioni indicano una potenziale pericolosità che la legge intende prevenire.
2. I precedenti specifici: L’imputato era già stato condannato per un reato analogo nel 2014. Questa recidiva, avvenuta a pochi anni di distanza, è stata interpretata come un indicatore della sua persistente inclinazione a commettere reati di questo tipo. Tale circostanza ha impedito al giudice di concedere le attenuanti generiche, la cui funzione è quella di adeguare la pena al caso concreto, valutando anche la personalità del reo.
Allo stesso modo, i giudici hanno escluso l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p., che presuppone un’offesa di minima entità. Richiamando una pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte ha ribadito che le connotazioni della condotta illecita, aggravate dai precedenti, non permettevano di qualificare il fatto come “particolarmente tenue”.
Le conclusioni: Le implicazioni pratiche della decisione
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale nel diritto penale: la valutazione della gravità di un reato non può prescindere dalla storia criminale dell’imputato e dalle specifiche modalità dell’azione. Nel caso del porto abusivo di armi, la presenza di precedenti specifici assume un peso determinante, in quanto dimostra una tendenza a violare la normativa sulla sicurezza pubblica. Di conseguenza, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma aggiuntiva di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di ricorsi inammissibili.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte di Cassazione lo ha dichiarato inammissibile perché le prove erano inequivocabilmente a sfavore dell’imputato e non vi erano motivi di diritto per contestare la sentenza del Tribunale.
Perché non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dell’elevato disvalore della condotta e, soprattutto, perché l’imputato aveva già subito una condanna per un reato simile pochi anni prima, dimostrando una certa perseveranza nel comportamento illecito.
Il porto di un coltello a serramanico può essere considerato un reato di ‘particolare tenuità’?
No, secondo la Corte. Le caratteristiche della condotta, unite ai precedenti penali specifici del soggetto, non consentono di qualificare l’offesa come ‘particolarmente tenue’ ai sensi dell’art. 131-bis del codice penale, escludendo così la possibilità di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19902 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VIMERCATE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 del TRIBUNALE di MONZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 31 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Monza condannava NOME COGNOME alla pena di 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Ritenuto che le verifiche investigative eseguite nell’immediatezza dei fatti dai Carabinieri della Stazione di Arcore – su cui riferiva NOME COGNOME, che aveva proceduto al sequestro di un coltello a serramanico della lunghezza di 19 centimetri nel corso di un controllo di polizia, eseguito il 20 luglio 2018 risultavano univocamente orientate in senso sfavorevole alla posizione processuale dell’imputato.
Ritenuto, inoltre, che l’elevato disvalore della condotta illecita di NOME, che risultava condannato per un analogo reato nel 2014, a distanza di pochi anni dall’accaduto, non consentiva il riconoscimento delle attenuanti generiche, che rispondono alla funzione di adeguare la pena al caso concreto, sul presupposto del riconoscimento di situazioni fattuali, non riscontrate con riferimento alla posizione dell’imputato (tra le altre, Sez. 6, n. 2642 del 14/01/1999, Catone, Rv. 212804 – 01).
Ritenuto, infine, che tali connotazioni della condotta illecita non consentono di prefigurare la particolare tenuità dell’offesa rilevante ex art. 131-bis cod. pen., invocata dalla difesa del ricorrente, in linea con quanto costantemente affermato da questa Corte (tra le altre, Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 aprile 2024.