Porto Abusivo di Armi: Quando un ‘Souvenir’ Costa Caro
Il tema del porto abusivo di armi è sempre attuale e una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda. Il caso analizzato riguarda un uomo condannato per il possesso di due manganelli, che ha tentato di giustificare come semplici ‘souvenir’. La Suprema Corte ha però chiuso la porta a ogni possibile attenuante, dichiarando il suo ricorso inammissibile. Vediamo nel dettaglio i fatti e le motivazioni di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
Tutto ha origine durante un controllo avvenuto il 26 aprile 2018, quando un uomo viene trovato in possesso di due manganelli. Non essendo in grado di fornire una valida giustificazione per tale possesso, viene avviato un procedimento penale a suo carico. In un secondo momento, l’imputato tenta di difendersi sostenendo che gli oggetti fossero dei semplici souvenir. Tuttavia, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello di L’Aquila non hanno creduto a questa versione, condannandolo per il reato contestato. La Corte territoriale ha infatti sottolineato come i manganelli siano, per loro natura, armi destinate all’offesa della persona.
I Motivi del Ricorso e il Porto Abusivo di Armi
L’imputato, non rassegnato alla condanna, ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su quattro motivi principali:
1.  Vizio di motivazione e violazione di legge processuale: Sosteneva che la sentenza d’appello fosse mal motivata.
2.  Violazione della legge sulle armi (L. 110/75): Contestava la qualificazione dei manganelli come armi.
3.  Mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: Si doleva del fatto che i giudici non avessero concesso una riduzione di pena.
4.  Prescrizione del reato: Affermava che fosse trascorso il tempo massimo per poterlo punire.
La difesa ha tentato di smontare l’impianto accusatorio, ma la Cassazione ha ritenuto tutte le censure manifestamente infondate.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6674/2024, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile. Le motivazioni sono chiare e dirette, e confermano in toto la decisione della Corte d’Appello.
In primo luogo, i motivi del ricorso sono stati giudicati come una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio. La Corte ha ribadito che la giustificazione dei manganelli come ‘souvenir’ era del tutto pretestuosa, essendo evidente la loro natura di armi offensive.
In secondo luogo, la richiesta delle circostanze attenuanti generiche è stata respinta a causa del curriculum criminale dell’imputato. La presenza di numerosi precedenti penali, tra cui due specifici per reati della stessa indole, ha convinto i giudici che non vi fossero elementi per una valutazione più favorevole della sua personalità. 
Infine, anche l’eccezione di prescrizione è stata giudicata infondata. La Corte ha evidenziato che la Corte d’Appello aveva correttamente calcolato i termini, tenendo conto di un periodo di sospensione di un anno e sei mesi, come previsto dalla cosiddetta ‘riforma Orlando’ per i reati commessi in un determinato arco temporale (in questo caso, tra il 2017 e il 2019). Di conseguenza, il reato non era ancora estinto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione:
*   La natura dell’oggetto prevale: La qualificazione giuridica di un oggetto come ‘arma’ dipende dalle sue caratteristiche oggettive e dalla sua capacità di offendere, non dalla giustificazione soggettiva fornita da chi lo possiede. Un manganello resta un’arma, anche se definito un ‘souvenir’.
*   Il peso dei precedenti penali: Le attenuanti generiche non sono un diritto, ma una concessione del giudice basata su una valutazione complessiva. Un passato criminale, specialmente se ‘specifico’, può precluderne il riconoscimento.
*   Attenzione alle norme sulla prescrizione: Il calcolo dei termini di prescrizione non è un’operazione matematica semplice, ma deve tenere conto di tutte le cause di sospensione e interruzione previste dalla legge, comprese quelle introdotte da riforme recenti.
 
Possedere un manganello è considerato porto abusivo di armi?
Sì. Secondo la decisione analizzata, i manganelli sono considerati armi destinate all’offesa della persona. Il loro possesso ingiustificato integra il reato di porto abusivo di armi, e la giustificazione di averli come ‘souvenir’ è stata ritenuta pretestuosa e ininfluente.
Perché all’imputato non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato. La Corte ha ritenuto che la sua storia criminale, che includeva due reati specifici della stessa natura, non consentisse una valutazione favorevole per una riduzione della pena.
Perché il reato non è stato dichiarato prescritto?
Il reato non è stato considerato prescritto perché nel calcolo del tempo necessario all’estinzione è stato correttamente computato un periodo di sospensione di un anno e sei mesi, come previsto dall’art. 159, comma 2, n.1 del codice penale, in applicazione della cosiddetta ‘riforma Orlando’ vigente al momento della commissione del fatto.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6674 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6674  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVEZZANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUELA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME COGNOME – nel quale il difensore si duole con il primo motivo di ricorso del vizio di motivazione e della violazione degli artt. 522, comma 2, cod. proc. pen. e art. 517 cod. proc. pen., con il secondo della violazione dell’art. 4 L. 110/75, con il terzo del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con l’ultimo motivo della violazione dell’art. 157 cod. pen. – oltre a essere reiterative di censure già esaminate, sono manifestamente infondate.
Invero, la Corte d’appello di L’aquila evidenzia che: – in data 26.04.2018 il ricorrente veniva rinvenuto in possesso di due manganelli, di cui non forniva alcuna giustificazione, e che del tutto pretestuosa era quella fornita in un secondo momento da COGNOME, relativa alla natura di souvenir degli stessi, trattandosi invero di armi destinate alla offesa della persona; – non sussistono gli estremi per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. né delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dei numerosi precedenti penali a carico dell’imputato, di cui due specifici; – non risulta decorso il termine di prescrizione, tenendo conto della sospensione ex art. 159, comma 2, n.1 cod. pen. di un anno e sei mesi, trattandosi di reato commesso nel periodo (di applicazione della riforma Orlando) compreso tra il 4.8.2017 e il 31.12.2019.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagarnento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2024.