Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19857 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19857 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Palma di Montechiaro il 4/03/1956
avverso la sentenza del 17/09/2024 della Corte di appello di Palermo
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che la sentenza impugnata ha confermato la condanna resa dal Tribunale di Agrigento, nei confronti del ricorrente, alla pena di mesi sette di arresto ed euro 1500 di ammenda, in relazione al reato di cui all ‘ art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato, senza giustificato motivo, al di fuori della propria abitazione, il coltello a serramanico descritto nell ‘ imputazione.
Ritenuto che i motivi proposti a mezzo del difensore, avv. NOME COGNOME ( inosservanza ed erronea applicazione dell ‘art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975 -primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione dell ‘art. 62 -bis cod. pen. -secondo motivo) , sono inammissibili, tenuto conto, quanto al primo motivo, che la censura è versata in fatto e prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale, in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del
fatto elementi tali da condurre ad un giudizio negativo sulla personalità dell ‘agente (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 -01), a prescindere dalle caratteristiche dell ‘ arma portata ingiustificatamente.
Rilevato , inoltre, in relazione al secondo motivo che si prospetta vizio di motivazione che, invece, i convergenti provvedimenti di merito rendono in modo conforme e completo, secondo parametri consolidati di questa Corte di legittimità in relazione al quantum di giustificazione richiesto per rendere conto del diniego delle circostanze attenuanti generiche (v. p. 3 della sentenza di primo grado e p. 2 di quella di appello ove si dà risalto ai precedenti penali dell ‘ imputato).
Ritenuto che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali, nonché (v. Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000), valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen. con l’onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3 aprile 2025