Porto Abusivo di Armi: Quando un Ricorso in Cassazione Viene Dichiarato Inammissibile
Il porto abusivo di armi è un reato che solleva questioni complesse, non solo riguardo alla natura dell’oggetto trasportato ma anche sulle giustificazioni fornite dall’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso in sede di legittimità, sottolineando l’importanza di presentare motivi specifici e non limitarsi a chiedere una nuova valutazione delle prove. Analizziamo insieme questo caso emblematico per capire perché un ricorso, se mal formulato, è destinato a essere respinto.
I Fatti del Caso: Il Porto di un Coltello a Serramanico
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello alla pena di sei mesi di arresto e 1.000 euro di ammenda per il reato di porto abusivo di un coltello a serramanico. La condanna era basata sull’articolo 4 della Legge n. 110/1975. L’imputato, non soddisfatto della sentenza della Corte d’Appello, ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione tramite il suo difensore.
I Motivi del Ricorso e le Obiezioni della Difesa
La difesa ha basato il ricorso su due principali motivi:
1. Violazione di legge e vizio di motivazione: Secondo il ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe motivato adeguatamente le ragioni della condanna e della mancata concessione delle attenuanti generiche.
2. Mancata assoluzione per particolare tenuità del fatto: La difesa sosteneva che i giudici di merito avessero erroneamente omesso di applicare l’articolo 131-bis del codice penale, che prevede la non punibilità per fatti di lieve entità.
In sostanza, l’imputato chiedeva alla Cassazione di riconsiderare elementi già ampiamente discussi e decisi nei precedenti gradi di giudizio.
La Decisione della Cassazione sul Porto Abusivo di Armi
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni, offrendo importanti spunti sulla corretta redazione di un ricorso e sui poteri del giudice di legittimità.
La Genericità e la Ripetitività dei Motivi
Il primo punto cruciale è la mancanza di specificità dei motivi. La Corte ha osservato che il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse questioni già valutate in modo approfondito e logico dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già spiegato chiaramente perché il coltello era da considerarsi un’arma, perché mancava un giustificato motivo per il porto e perché la versione dei fatti fornita dall’imputato non era attendibile.
L’Impossibilità di Rivalutare i Fatti in Sede di Legittimità
La Cassazione ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito. Il suo compito è verificare che la motivazione della sentenza impugnata non sia palesemente illogica o contraddittoria, non riesaminare i fatti. Chiedere alla Cassazione una diversa interpretazione delle prove, come ha fatto il ricorrente, equivale a snaturare la funzione della Corte, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Respin
La Corte Suprema ha fornito motivazioni dettagliate per respingere ogni punto sollevato dalla difesa, consolidando principi giurisprudenziali importanti.
Precedenti Penali e Diniego delle Attenuanti
La richiesta di concessione delle attenuanti generiche è stata rigettata sulla base di elementi oggettivi: l’imputato aveva precedenti penali specifici per reati analoghi e una personalità valutata negativamente dai giudici di merito. Questi fattori hanno giustificato pienamente la decisione di non concedere alcuna riduzione di pena.
L’Inapplicabilità della Causa di Non Punibilità (Art. 131-bis c.p.)
Anche la richiesta di assoluzione per particolare tenuità del fatto è stata respinta. La Corte ha evidenziato come l’imputato avesse già riportato due condanne per reati simili. Questa circostanza è “ostativa”, ovvero impedisce l’applicazione dell’art. 131-bis c.p., che non è pensato per chi commette reati in modo seriale, anche se di lieve entità.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche dalla Sentenza
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali. La prima è che un ricorso in Cassazione deve essere fondato su vizi di legittimità concreti (come una motivazione inesistente o palesemente illogica) e non può essere una semplice richiesta di “terzo grado” di giudizio per rivalutare i fatti. La seconda è che la storia penale di un imputato ha un peso determinante: precedenti specifici possono precludere sia la concessione di benefici come le attenuanti generiche, sia l’applicazione di istituti favorevoli come la non punibilità per particolare tenuità del fatto. La condanna per porto abusivo di armi è stata quindi definitivamente confermata, insieme all’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria per aver presentato un ricorso inammissibile.
Perché un ricorso in Cassazione per porto abusivo di armi può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, si limitano a riproporre questioni già decise nei gradi precedenti senza evidenziare vizi logici o giuridici, o se chiedono alla Corte una nuova valutazione delle prove, compito che non le spetta.
I precedenti penali possono impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì. Come dimostra il caso, la presenza di precedenti penali specifici, unita a una valutazione negativa della personalità dell’imputato, costituisce una motivazione valida per il giudice per negare la concessione delle attenuanti generiche.
L’assoluzione per ‘particolare tenuità del fatto’ (art. 131-bis c.p.) si applica a chi ha già commesso reati simili?
No. La sentenza chiarisce che la presenza di condanne precedenti per reati della stessa indole è una causa ostativa, cioè un impedimento legale, all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36633 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36633 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MANDURIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso contro la sentenza emessa in data 22 aprile 2025 con cui la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto in data 19 aprile 2024, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 legge n. 110/1975 commesso in data 17/04/2021;
rilevato che il ricorrente deduce, con due motivi di ricorso, la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello omesso di motivare le effettive ragioni della condanna e della mancata concessione delle attenuanti generiche, e per avere omesso di rilevare la sussistenza delle condizioni per l’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.;
ritenuto che entrambi i motivi di ricorso siano inammissibili perché privi di specificità, essendosi il ricorrente limitato a riproporre le questioni già ampiamente valutate dalla Corte di appello, con motivazione non illogica né contraddittoria, ed anzi molto approfondita circa la prova del porto di un coltello a serramanico, della sua natura di arma, della mancanza di un giustificato motivo per il suo porto, essendo inattendibile quello fornito nell’immediatezza dal ricorrente, nonché circa la non concedibilità delle attenuanti generiche, per la presenza di precedenti penali specifici e di una personalità negativa del soggetto, e la non applicabilità dell’assoluzione ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., per la ostatività conseguente a due condanne già riportate per reato analogo;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile anche perché manifestamente infondato, in quanto non indica alcuna palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata, ma chiede a questa Corte una diversa valutazione delle prove e degli indizi relativi alla sussistenza della responsabilità del ricorrente, in contrasto con i principi giurisprudenziali, secondo cui la corte di legittimità può solo verificare la sussistenza di uno dei vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., ma non può sostituire alla valutazione espressa dal giudice di merito, se non viziata, una propria, diversa valutazione dei fatti e delle singole prove (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME, Rv. 207944; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556);
ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di
elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2025
Il Consigliere estensore
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