Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34423 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34423 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
Trattazione scritta.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 dicembre 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato quella del Tribunale di Verbania emessa il 27 settembre 2021 con la quale NOME COGNOME è stato dichiarato colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello, marca Opinai, con lama in acciaio della lunghezza di 23 cm, commesso ad Arona il 26 luglio 2019.
Il fatto è stato accertato a seguito dell’intervento dei Carabinieri nel ristorante nel quale l’imputato e la moglie, in viaggio di nozze, si erano recati a cena.
Attirati da una lite tra i due coniugi e dal fatto che nel corso del discussione l’uomo aveva estratto un coltello dalla tasca di un borsello minacciando di morte la donna, il personale in servizio nel locale aveva richiesto l’intervento dei militari, anche perché COGNOME, al momento di pagare il conto, aveva mostrato il coltello, senza motivo alcuno.
I Carabinieri, giunti sul posto dove era stata segnalata la discussione, avevano identificato i due e, nel corso degli accertamenti, l’uomo aveva spontaneamente estratto il coltello che era stato sottoposto a sequestro.
La Corte di appello, ha respinto i motivi di impugnazione aventi ad oggetto la mancata concessione della circostanza attenuante dell’art. 4, comma terzo , legge 18 aprile 1975, n. 110 in ragione delle circostanze del rinvenimento dell’arma e della personalità dell’imputato.
Parimenti, ha escluso l’applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. segnalando, quanto alla richiesta di riconoscimento dei «benefici di legge», la genericità dell’istanza e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado (dalla quale sembrerebbero, invece, essere stati concessi detti benefici) rispetto al dispositivo (nel quale non è fatta menzione degli stessi).
Ha rigettato la richiesta di applicazione delle sanzioni sostitutive, non potendosi formulare una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni in ragione dei precedenti e, comunque, della personalità negativa dell’imputato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore, AVV_NOTAIO, articolando quattro motivi.
3.1. Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per essere stata esclusa l’ipotesi attenuata di cui all’art. 4, comma terzo, legge n.
110 del 1975.
Ha segnalato di non avere mai aperto il coltello che aveva provveduto a consegnare spontaneamente ai Carabinieri.
Peraltro, la stessa sentenza di primo grado aveva compiuto una valutazione positiva della personalità dell’imputato rispetto alla quale la Corte di appello si discostata senza fornire adeguata motivazione.
3.2. Con il secondo motivo ha eccepito i medesimi vizi per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
A tale proposito, ha riepilogato le considerazioni svolte nella sentenza di primo grado evidenziando la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della predetta disposizione.
3.3. Con il terzo motivo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale.
La Corte di appello ha evidenziato il contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado omettendo di considerare che la reale decisione assunta dal Tribunale è stata quella di concedere il beneficio della sospensione condizionale emergendo, chiaramente, la presenza di un errore materiale nella redazione del dispositivo, tenuto conto che il primo giudice aveva espressamente affermato la concedibilità all’imputato dei «benefici di legge».
3.4. Con il quarto motivo ha eccepito violazione di legge e vizi motivazionali con riferimento alla mancata concessione delle sanzioni sostitutive.
Con memoria depositata nel corso del giudizio, erano stati illustrati i presupposti per l’applicabilità di tali sanzioni alla luce della concreta gravità d fatto, della personalità dell’imputato, delle sue condizioni di salute e dell situazione familiare.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Il primo ed il secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto la questione della non punibilità Per la particolare tenuità del fatto a sensi dell’art. 131-bis cod. pen., in materia di detenzione di armi improprie, è strettamente connessa al riconoscimento dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art. 4, comma terzo, legge 18 aprile 1975, n. 110.
2.1. Va, quindi, prioritariamente esaminato il primo motivo di ricorso relativo
al mancato riconoscimento della citata attenuante.
Sul punto i giudici di merito hanno valorizzato una serie di circostanze fattuali quali le caratteristiche del coltello, le circostanze in cui lo stesso è s usato per minacciare la moglie dell’imputato («ti sgozzo, ti scanno») e l’immotivata esibizione al personale del ristorante al momento di pagare il conto, la personalità dell’imputato, le condizioni di preoccupazione in cui è stata trovata la moglie di COGNOME, nonché la personalità dello stesso che nel 2009 è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale e nel 2010 condannato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
Sul punto si ricorda come la recente giurisprudenza di legittimità si sia assestata su posizioni che impongono, ai fini di interesse, una valutazione globale del fatto che includa sia gli elementi obiettivi della vicenda, che quell relativi alla personalità dell’imputato.
In particolare, si sostiene che «in materia di reati concernenti le armi, ai fin della configurabilità del caso di lieve entità previsto dal comma 3 dell’art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110, deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo, che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato» (Sez. 1, n. 26636 del 19/3/2019, Fiandaca, Rv. 276195, conforme Sez. 5, n. 40396 del 3/7/2012, COGNOME, Rv. 254554).
Inoltre, è costante l’ulteriore principio per cui non è necessario che il giudice motivi su tutti gli elementi suscettibili di essere considerati ai fini d concessione dell’attenuante, potendo, laddove ravvisi elementi obiettivi o soggettivi ostativi, soffermarsi solo su questi ultimi.
Sul punto si afferma, e viene qui ribadito, che «in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità» (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, COGNOME, Rv. 275242-01, conforme Sez. 1, Sentenza n. 15945 del 21/3/2013, COGNOME, Rv. 255640).
A tali principi si è attenuta la Corte di appello che ha escluso la ricorrenza dell’attenuante valorizzando gli elementi negativi derivanti dall’esame della personalità dell’imputato del quale ha segnalato anche l’atteggiamento prima del controllo eseguito dai Carabinieri e, segnatamente, il suo comportamento violento e minaccioso.
Pertanto, non è dato desumere né la lamentata violazione di legge, né il vizio motivazionale avendo la Corte di appello considerato elementi certamente valorizzabili ai fini della valutazione circa la configurabilità dell’attenuante di al terzo comma dell’art. 4 cit.
2.2. La correttezza del percorso motivazionale in punto di mancato riconoscimento dell’attenuante, comporta la manifesta infondatezza del motivo relativo alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. essendo pacifico l’ulteriore principio giurisprudenziale per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria (nella specie, una mazza da “baseball” in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sens dell’art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, COGNOME, Rv. 275242 – 02, conforme Sez. 1, n. 27246 del 21/5/2015, Singh, Rv. 263925).
Si sostiene, condivisibilmente, a giustificazione del predetto principio, che «se il fatto é stato ritenuto “non lieve” dal giudice di merito non può essere al contempo considerato “particolarmente tenue” ai fini del riconoscimento del beneficio».
Il terzo motivo di ricorso relativo ai vizi di violazione di legge e difetto motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della sospensione condizionale è, anch’esso, manifestamente infondato.
Non ricorrono le condizioni per ritenere prevalente la motivazione rispetto al dispositivo.
Il Tribunale, in effetti, in motivazione, ha descritto l’imputato meritevole d benefici di legge, senza che nel dispositivo abbia adottato le determinazioni conseguenti.
La mancata concessione, di fatto, avrebbe dovuto essere fatta valere con gli ordinari mezzi di impugnazione, non già con una mera richiesta di «emenda», ossia di correzione della sentenza nella parte in cui avrebbe evidenziato l’errore materiale segnalato.
E’ stato, infatti, affermato che «in caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso (Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690).
Nel caso di specie, sono carenti proprio gli elementi «certi e logici» tenuto conto della estrema genericità delle indicazioni contenute nella motivazione della sentenza di primo grado., della quale, quella di appello, ha segnalato anche altre evidenti incongruenze.
L’errore avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio, con apposito mezzo di gravame, né emerge una difformità a tal punto chiara da giustificare la rettifica ex art. 619 cod. proc. pen.
Va, infatti, ricordato che «nell’ipotesi in cui la discrasia tra dispositiv motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all’indicazione della pena nel dispositivo e dall’esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice per pervenire alla sua determinazione, la motivazione prevale sul dispositivo, con conseguente possibilità di rettificare l’errore secondo la procedura prevista dall’art. 619 cod proc. pen.» (Sez. 2, n. 35424 del 13/07/2022, COGNOME, Rv. 283516).
E’ infondato il motivo avente ad oggetto il diniego delle sanzioni sostitutive.
La Corte torinese ha motivato il diniego di tali sanzioni facendo rifermento alla impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine al rispetto delle prescrizioni, tenuto conto dei precedenti penali e della pregressa valutazione di pericolosità sociale, oltre che per l’assenza di qualsiasi forma di resipiscenza e di giustificazioni della condotta.
La motivazione è effettiva e soddisfa i parametri legali relativamente ai criteri da valutare ai fini dell’ammissione alle predette sanzioni, dovendosi condividere l’orientamento per cui «in tema di sostituzione delle pene detentive brevi previste dall’art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, il giudice che, per i precedenti penali dell’imputato, abbia valutato la pena sostitutiva di cui è richiesta l’applicazion non idonea alla rieducazione del predetto, non è tenuto a compiere anche gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall’art. 545-bis cod. proc. pen.» (Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381).
Da quanto esposto discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 30/05/2024
Il Consigliere estentsore