Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36391 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36391 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 14.11.2024 la Corte d’Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 29.9.2023 di condanna alla pena di mesi sei di arresto e di euro 2.000 di ammenda per il reato di cui all’art. 4 L. n. 110 del 1975;
Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e, comunque, alla mancata concessione dell’attenuante della lieve entità del fatto di cui all’art. 4, comma terzo, L. n. 110 del 1975, fondando essenzialmente le censure sulla limitata lunghezza della lama del coltello;
Rilevato, a tal proposito, che la Corte d’appello abbia congruamente motivato circa il diniego di entrambe le richieste del difensore dell’imputato, richiamando la intrinseca potenzialità offensiva dell’arma e i numerosi e allarmanti precedenti dell’imputato, sintomo di spiccata pericolosità sociale;
Evidenziato che, in tal modo, la sentenza impugnata abbia fatto corretta applicazione del principio secondo cui, in materia di porto abusivo di armi, costituiscono elementi sufficienti a giustificare la reiezione dell’istanza di concessione della diminuente della lieve entità del fatto la presenza di gravi precedenti penali a carico dell’imputato ed il conseguente giudizio negativo sulla sua personalità (Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 – 01) e deve tenersi conto non solo delle dimensioni dello strumento atto ad offendere, ma anche di tutte le modalità del fatto e della personalità del reo che possono dare un particolare significato al fatto obiettivo del porto ingiustificato (Sez. 1, n. 5038 dell’8/11/2024, dep. 2025, C., Rv. 287554 – 01);
Considerato, inoltre, che il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/5/2025, Pesce, Rv. 288112 01; Sez. 1, n. 13630 del 12/2/2019, Papia, Rv. 275242 – 02);
Osservato che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limita a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo
d’appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado;
Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11.9.2025