Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13188 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
rilevato, preliminarmente, che l’istanza formulata dal difensore diretta alla “tratta orale” dell’udienza è inammissibile, non essendo prevista dall’art. 611, comma 1, richiamat dall’art. 610, comma 1 e 5, cod. proc. pen. la partecipazione delle parti all’udienza fissata;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio della motivazione po base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 4 I. 110/75 (trattandosi di assorbita dalla più grave ipotesi di rapina aggravata), si fonda su motivi del tutto reiterat corrispondente motivo di appello, puntualmente disatteso dalla Corte di merito (pag. 4 richiamando l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità che nega l’assorbimento della contravvenzione citata nell’aggravante dell’uso dell’arma per realizzare la rapina, in quant porto abusivo di armi è reato di mero pericolo, il cui elemento materiale non può considerar assorbito nell’obiettività del delitto di rapina (Sez. 2, n. 8999 del 18/11/2014, dep. 201 Stefano, Rv. 263229 – 01);
ritenuto che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta il diniego delle circost attenuanti generiche è anch’esso generico oltre che manifestamente infondato; la Corte (pag. 5) ha preso in considerazione tutti gli elementi (favorevoli o sfavorevoli) dedotti dalle rilevabili dagli atti, facendo poi riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque ri rimanendo disattesi o superati tutti gli altri nell’ambito di quella valutazione (come già più affermato dalla Corte: Sez. 7, n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475 – 01; Sez. 3, n 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01);
considerato che i motivi nuovi, depositati dalla difesa in data 22 gennaio 2024, son inammissibili perché depositati oltre i termini di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 23 gennaio 2024
Il Consigi’, estensore GLYPH
Il Presidente