Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10492 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10492 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a (ROMANIA) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 22/09/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che, con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di arresto e euro 1200,00 di ammenda, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 19 settembre 2024 nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975;
che con il primo motivo di ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la Corte di appello ha erroneamente escluso la concessione della circostanza attenuante di lieve entità di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975, in relazione al porto da parte dell’imputato di un manganello telescopico avente lunghezza di circa 50 cm e un coltello a serramanico con lunghezza di circa 7 cm;
che con il secondo motivo si deduce il vizio di motivazione evidenziando che la Corte di appello ha erroneamente escluso l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. per aver ritenuto non applicabile la circostanza attenuante di lieve entità di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato cheentrambele doglianze sono manifestamente infondate in quanto ripropongono i medesimi profili di censura già disattesi dalla Corte di appello con adeguate argomentazioni sia in punto di esclusione della lieve entità del fatto, sia in relazione alla mancata applicazione dell’esimente di cui all’art. 131bis cod. pen.;
che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 20575 del 20/05/2025, Pesce, Rv. 288112 – 01; Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 – 02; Sez. 1, n. 27246 del 21/05/2015, COGNOME, Rv.
– Relatore –
Ord. n. sez. 4278/2026
CC – 12/03/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
263925 – 01);
che, dunque, Ł inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione. (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970 – 01);
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME