Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42156 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42156 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a AQUILEIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo J 2 4 Getc-e-re-Q-7 0 >ek-Q- GLYPH ‘ d/) , I 4 4’ 2 ;7 0 f o b.4
udito il dif sore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza resa in data 11 luglio 2022 la Corte di Appello di Triest confermato in punto di responsabilità la decisione di condanna emessa in pri grado nei confronti di COGNOME NOME in riferimento al reato di porto abusivo d arma comune da sparo (pistola Beretta TARGA_VEICOLO) oggetto di contestazio (per fatto avvenuto in data 28 dicembre 2016). E’ stato concesso il beneficio non menzione.
1.2 In primo grado la pena, concesse le circostanze attenuanti generiche e qu di cui all’art.5 della legge n.895 del 1967, è stata determinata in mesi dieci venti di reclusione ed euro duecento di multa, sostituita con la libertà vigil modi di legge.
1.3 In sede di appello sono state oggetto di valutazione:
la responsabilità per il fatto commesso, con particolare riferimento ricorrenza dell’elemento psicologico del reato;
la qualificazione giuridica del fatto;
il diniego della speciale causa di non punibilità di cui all’art.131 bis co la determinazione del trattamento sanzionatorio.
1.4 La Corte di secondo grado ha, in sintesi, ritenuto che: a) quanto al profil responsabilità ricorrono tutti gli indicatori del dolo generico, posto che il F ben conscio della natura dell’oggetto di cui aveva la pronta disponibilità; b) alla qualificazione giuridica l’arma comune da sparo rientra nella sfera applic delle disposizioni incriminatrici di cui all’art. 4 e 7 della legge n.895 del 1 come contestato; c) non può trovare applicazione la causa di non punibilità d particolare tenuità del fatto in ragione della oggettiva pericolosità della co
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – RAGIONE_SOCIALE. Il ricorso è affidato a tre motivi.
2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazio in punto di responsabilità.
Si ripropongono alcuni temi coltivati in sede di merito, con particolare riferi alla ipotesi del mero ‘trasporto’ dell’arma, alla mancata verifica
funzionamento e alla carenza di dolo. Si afferma che le risposte fornite in senten sarebbero illogiche o comunque incongrue.
2.2 Al secondo motivo viene dedotta erronea applicazione di legge e vizio d motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto. Si evidenzia che, in riferimento a quanto previsto dall’art.2 comma 1 lett. g) d legge n.110 del 1975 le pistole a funzionamento automatico sono armi comuni da sparo. Ciò dovrebbe attrarre le pistole semiautomatiche nell’ambito di applicazion
dell’art.4 della legge n.110 del 1975.
2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazion in riferimento al diniego della causa di non punibilità.
La motivazione viene ritenuta incongrua rispetto alla fisionomia normativa dell’istituto.
2.4 Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria del 7 giugno 2023.
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni che seguono.
3.1 Quanto al contenuto del primo motivo ne va rilevata la genericità, in quan le doglianze consistono nella riproposizione del contenuto dei motivi di appell senza alcun reale confronto con le motivazioni espresse nella decisione impugnata. Tale modalità di formulazione del ricorso per cassazione è – in quanto tale consentita, posto che la riproposizione dei motivi di appello, prescindendo d contenuti della decisione impugnata, finisce con il ricadere nel vizio di generi oltre che nella impropria richiesta, rivolta a questa Corte di legittimi rivalutazione di aspetti che attengono al merito (v. sul tema Sez. VI n. 8700 21.1.2013, rv 254584; Sez. IV n. 38202 del 7.7.2016, rv 267611). Peraltro, la Corte di Appello ha fornito puntuale e coerente risposta ai conte delle doglianze sia in tema di ricorrenza del ‘porto’ dell’arma (che era posta cintola, con i caricatori detenuti nella tasca del giubbino e la consegu potenziale immediatezza dell’utilizzo) che in riferimento alla funzionalità dell’a e al dolo generico, il che esclude la rivalutazione di simili aspetti in s legittimità.
3.2 Quanto al secondo motivo, ne va affermata la manifesta infondatezza. Il fatto che nella legge n.110 del 1975 , anche ai fini amministrativi e di disciplina di settore, sia contenuta la descrizione e catalogazione delle armi non comporta
conseguenze ipotizzate dal ricorrente. La disciplina incriminatrice delle cond riferibili alle armi da guerra o alle armi comuni da sparo è infatti integralm ed in modo specifico – contenuta nella legge n. 895 del 2 ottobre 1967 (e su mod.), lì dove l’art.4 della legge n.110 del 1975 è norma di chiusura del sis di incriminazione. Si tratta di affermazione pacifica e ricorrente secondo gli ar di questa Corte di legittimità (tra le molte, v. Sez. I n.12510 del 11.3.20 246535 ove si è affermato che dall’esame della L. n. 110 del 1975 non può infatti desumersi la volontà del legislatore di avere abrogato la normativa preesiste e, segnatamente, quella contenuta nella L. n. 497 del 1974, sì che le due leggi devono essere interpretate non ad excludendum, ma in modo da armonizzarsi e da completarsi fra di loro).
3.3 Manifestamente infondato è, altresì, il terzo motivo.
L’esiguità del pericolo derivante dalla condotta è uno dei parametri normativi l’applicazione della previsione di legge di cui all’art.131 bis cod.pen. e la valutazione espressa dalla Corte di Appello non è, per tale ragione, estrane tema.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. p
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 23 giugno 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente