Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32681 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ORTA NOVA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati i ricorsi e la sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di penal responsabilità nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per i reato di cui agli artt. 99, 110 cod. pen., 2, 4 e 7 1.895/67 per avere, in concorso tr illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico il fucile automatico marca Breda calibro matricola TARGA_VEICOLO con canna tagliata (in Spino d’Adda il giorno 6 marzo 2024);
Rilevato che i ricorsi proposti dagli imputati (che pongono, sostanzialmente, le medesime questioni) sollecitano apprezzamenti di merito estranei al giudizio di legittimità e, la denunciano violazione di legge e vizi motivazionali, sono comunque manifestamente infondati;
Considerato, anzitutto, che le censure riguardanti il sequestro conservativo (terzo motiv del ricorso di NOME COGNOME) sono inammissibili in quanto andavano proposte con autonoma impugnazione mediante richiesta di riesame, da proporsi entro quindici giorni dal deposito d motivi, termine già scaduto al momento della presentazione del presente ricorso;
Rilevato, inoltre, che rispetto alla sussistenza del reato di cui all’art. 2 I. 895/67 l territoriale, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici, ha osservato che – in assenza differenti allegazioni da parte degli imputati – doveva necessariamente ritenersi sussistente lasso temporale tra la detenzione ed il porto dell’arma da parte loro;
Ritenuto, altresì, che la Corte di appello ha razionalmente escluso l’applicabil dell’attenuante prevista dall’art. 5 I. 895/67 trattandosi di un fucile a canne (Sez. 1, n. 8754 del 16/05/1995, Rv. 202600 – 01), mentre con riferimento alla riduzione del pena ai sensi dell’art. 7 della medesima legge ha osservato che essa era stata già applicata da primo giudice;
Rilevato poi che, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio (anche in applicazione della continuazione) ed al diniego delle attenuanti generiche, la Corte territorial dato rilievo, senza incorrere in evidenti vizi logici, alla gravità dei fatti (i tre imputati soggetto non identificato erano giunti sul luogo del reato, a bordo di un auto rubata e con il f sopra indicato provenienti da Foggia, per la probabile commissione di un grave reato) all’assenza di qualsiasi segno di resipiscenza da parte loro non avendo fornito, tra l’altro, a indicazione per consentire l’identificazione del quarto soggetto che si trovava con loro e che riuscito a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce;
Considerato, quindi, che gli imputati – pur lamentando la violazione di legge ed il vizio motivazione – sollecitano a questa Corte una inammissibile differente valutazione degli element processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal giudice a quo;
Ritenuto che i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e che i ricor vanno condannati, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spe processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa del ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 de 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 1’11 settembre 2025.