Porto Abusivo di Armi: La Condizione di Senza Fissa Dimora è una Giustificazione?
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, è tornata a pronunciarsi su un tema delicato: il porto abusivo di armi e la possibilità che la condizione di persona senza fissa dimora possa costituire un ‘giustificato motivo’. La questione è di grande rilevanza sociale e giuridica, poiché interseca la normativa sulla sicurezza pubblica con le problematiche legate all’emarginazione. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire come la giurisprudenza interpreta la legge in questi casi complessi.
I Fatti del Caso: Il Ritrovamento nello Zaino
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un uomo, privo di una stabile abitazione, contro una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’uomo era stato condannato per aver portato con sé, fuori dalla propria abitazione (che di fatto non aveva), un taglierino e un coltello. Questi oggetti erano stati trovati all’interno del suo zaino mentre si trovava in un parcheggio.
La difesa del ricorrente si basava su un unico motivo: la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo alla sussistenza del reato. Secondo la tesi difensiva, la condizione di senza fissa dimora avrebbe dovuto essere considerata un giustificato motivo per il porto degli oggetti, data l’impossibilità di lasciarli in un’abitazione sicura.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che la tesi difensiva proponesse un’interpretazione della legge in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Il Porto Abusivo di Armi e il Giustificato Motivo
La normativa italiana, in particolare l’art. 4 della legge n. 110/1975, punisce chiunque porti fuori dalla propria abitazione armi o oggetti atti a offendere senza un ‘giustificato motivo’. Questo concetto è il fulcro della questione. Non si tratta di una nozione astratta, ma di una circostanza concreta che deve essere valutata dal giudice in base a specifici parametri.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha chiarito, richiamando un suo precedente orientamento, che il ‘giustificato motivo’ ricorre solo quando specifiche esigenze della persona sono perfettamente corrispondenti a regole di comportamento lecite. Questa valutazione deve tenere conto di diversi elementi:
1.  La natura dell’oggetto: un coltello da cucina ha una funzione lecita, ma il suo porto in un parcheggio solleva dubbi.
2.  Le modalità del fatto: dove e come l’oggetto è stato trovato.
3.  Le condizioni soggettive del portatore: la sua professione, le sue abitudini, ecc.
4.  I luoghi dell’accadimento: un parcheggio non è un luogo dove sia normale portare un coltello.
Nel caso specifico, i giudici hanno stabilito un principio fondamentale: l’indisponibilità di un’abitazione stabile non può, da sola, consentire il porto indiscriminato e ingiustificato di oggetti di tale tipo. La Corte ha sottolineato che anche una persona senza fissa dimora può e deve fare riferimento a un ‘luogo riservato’ dove depositare tali oggetti, evitando di portarli costantemente con sé. In sostanza, la condizione di vulnerabilità sociale non crea una deroga generalizzata alla normativa sulla sicurezza pubblica.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza ribadisce un principio di rigore nell’interpretazione del ‘giustificato motivo’. La decisione chiarisce che le difficoltà personali, per quanto gravi come la mancanza di una casa, non possono tradursi in un ‘via libera’ al porto di oggetti potenzialmente pericolosi. La sicurezza della collettività rimane un bene primario che la legge intende tutelare. Per chi si trova in una condizione di senza fissa dimora, ciò significa che è necessario trovare soluzioni alternative per la custodia di oggetti come coltelli o altri strumenti, ad esempio affidandoli a centri di accoglienza o altri luoghi sicuri, per non incorrere nel reato di porto abusivo di armi.
 
Essere una persona senza fissa dimora costituisce un ‘giustificato motivo’ per portare con sé un coltello?
No. Secondo la Corte di Cassazione, la condizione di senza fissa dimora non è di per sé sufficiente a giustificare il porto indiscriminato e ingiustificato di oggetti atti ad offendere, come un coltello. La persona è tenuta a trovare un luogo riservato dove depositarli.
Cosa intende la legge per ‘giustificato motivo’ nel contesto del porto di oggetti atti ad offendere?
Il ‘giustificato motivo’ si verifica solo quando particolari esigenze della persona corrispondono a regole di comportamento lecite. La sua sussistenza viene valutata dal giudice considerando la natura dell’oggetto, le modalità del fatto, le condizioni del portatore e il luogo dell’accadimento.
Qual è stato l’esito del ricorso e quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5248 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 5248  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, affidando il ricorso a un unico motivo con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in punto di sussistenza della condotta materiale del porto fuori della abitazione dell’arma sotto il profilo della mancata prova dell’assenza del giustificato motivo, trattandosi di soggetto privo di fissa dimora;
ritenuto che detta doglianza prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;
rilevato, in particolare, che «Il giustificato motivo del porto degli oggetti d cui all’art. 4, comma secondo, legge 18 aprile 1975, n. 110, ricorre solo quando particolari esigenze dell’agente siano perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite relazionate alla natura dell’oggetto, alle modalità di verificazione del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi dell’accadimento e alla normale funzione dell’oggetto. (Fattispecie relativa al rinvenimento di un taglierino ed un coltello con lama nello zaino di un soggetto senza fissa dimora che si aggirava all’interno di un parcheggio, in cui la Corte ha ritenuto che l’indisponibilità di un’abitazione stabile non può da sola consentire il porto indiscriminato ed ingiustificato di oggetti di tale tipo, potendo il suddett soggetto far ordinariamente riferimento ad un luogo riservato dove depositarli)» (Sez. 1 n. 578 del 30/09/2019, dep. 2020, Brahime Maussa, Rv. 278083);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid COGNOME e