Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 39248 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 39248 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 01/12/2023 della Corte di appello di Lecce; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO del foro di Brindisi, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Lecce ha parzialmente riformato quella con la quale, in data 15 aprile 2021, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, all’esito di giudizio abbreviato aveva condannato NOME COGNOME alla pena di anni 1 di reclusione ed C 4.000 di multa per i reati di cui agli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895.
Secondo quanto è dato evincere dagli atti, l’COGNOME, legittimo detentore di due pistole, veniva posto agli arresti domiciliari in data 18 ottobre 2019; all’att dell’esecuzione della misura cautelare, i verbalizzanti rinvenivano e ritiravano una delle due armi; con decreto del 13 novembre 2019 il Prefetto di Milano gli faceva divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti, ordinandogli di
consegnare immediatamente per la custodia e poi, entro 150 giorni, di cedere a terzi non conviventi quelle già legittimamente detenute; il 2 febbraio 2020 (e, dunque, prima dello spirare del prescritto termine di 150 giorni, e mentre l’COGNOME era ancora ristretto agli arresti domiciliari), i Carabinieri della Stazio di Ceglie Messapica si recavano presso l’abitazione della moglie dell’imputato, sita in quel comune, rinvenendo – all’interno di una cassetta di sicurezza – e sottoponendo a sequestro una delle due pistole delle quali l’imputato aveva denunciato il possesso.
Il primo giudice, accertati i fatti, condannava l’imputato per entrambi i reati a lui ascritti.
I giudici di appello escludevano la sussistenza del reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge n. 895 del 1967, poiché al momento del controllo non era ancora spirato il termine indicato nel decreto prefettizio del 13 novembre 2019; confermavano, invece, la condanna per l’ulteriore delitto, così testualmente contestato nel capo d’imputazione: «a) del delitto di cui agli articoli 4 e 7 legge 895/1967, per avere, trasportandola dal comune di Senago (MI) in Ceglie Messapica, illegalmente portato in luogo pubblico una pistola marca Smith & Wesson cal. 38 special con matricola NUMERO_DOCUMENTO; in Ceglie Messapica, in data antecedente e prossima al 18/10/2019».
Rilevavano, in proposito, che l’COGNOME, dopo aver denunciato la detenzione della pistola in questione presso la sua abitazione di Senago, «l’aveva portata in luogo pubblico trasportandola fino a Ceglie Messapica, dove l’aveva detenuta custodita in una cassetta di sicurezza sita nell’abitazione di proprietà della moglie»: condotta che non poteva essere sussunta nella meno grave ipotesi di trasporto, che ricorre «quando l’arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un’operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione», dal momento che «la difesa non ha fornito alcuna prova circa il fatto che l’COGNOME si fosse semplicemente limitato a trasportare, nel senso su chiarito, la pistola … Sotto questo profilo, rinvenimento della pistola in questione perfettamente efficiente da parte dei Carabinieri RAGIONE_SOCIALE Ceglie Messapica dimostrerebbe come, in realtà, non si sarebbe trattato affatto di un trasporto in senso tecnico, bensì di un vero e proprio porto della pistola in esame da un luogo all’altro»; né la condotta poteva essere sussunta nella fattispecie contravvenzionale di cui agli artt. 38 T.U.L.P.S. e 58 reg. T.U.L.P.S., «che attiene alla diversa ipotesi della ripetizione della denuncia della detenzione dell’arma in caso di trasferimento della stessa da un luogo ad un altro ricadente nella competenza territoriale di altra Autorità di p.s. Trattasi d fattispecie che potrebbe concorrere con la precedente, ma che, nel caso di specie, non risulta essere stata contestata».
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Rigettati i motivi di appello relativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla dosimetria della pena ed alla sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva, la Corte leccese rideterminava la pena in quella di mesi 10 e giorni 20 di reclusione ed C 2.667 di multa.
Il difensore di fiducia dell’COGNOME, AVV_NOTAIO, ha presentato tempestivo ricorso per cassazione avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Lecce, articolando tre motivi con i quali deduce vizio di motivazione e violazione di legge.
Con il primo motivo si duole della ritenuta sussistenza del reato di cui agli art. 4 e 7 della legge n. 895 del 1967: concorda con la ricostruzione giuridica operata dai giudici leccesi circa la differenza tra la fattispecie di porto, ch presuppone la disponibilità di un’arma pronta all’uso, e quella di trasporto, che ricorre quando durante lo spostamento da un luogo ad un altro l’arma non è immediatamente disponibile, ma evidenzia che, nel caso di specie, non è stata acquisita alcuna prova in merito alle modalità con le quali l’COGNOME effettuò il trasporto della pistola da Senago a Ceglie Messapica.
Con gli altri due motivi si duole del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del mancato accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria sostitutiva, sbrigativamente giustificato dalla Corte di appello con il mero richiamo ai precedenti penali dell’COGNOME.
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto rigettarsi il ricorso, ritenendo infondate tanto le doglianze relative alla qualificazione giuridica dei fatti, quanto quelle relative al trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
E’ fondato ed assorbente il primo motivo.
Questa Corte ha ripetutamente statuito che «Non è configurabile il reato di porto abusivo di armi, bensì la fattispecie di trasporto nel caso in cui l’arma costituisca mero oggetto inerte di una operazione di trasferimento da un luogo ad un altro e l’agente non ne abbia pronta disponibilità per farne un uso immediato»: così, da ultimo, Sez. 1, n. 26209 dell’11/04/2024, Gentile, Rv. 286601 – 01, che ha annullato con rinvio la sentenza di condanna del soggetto al quale, in assenza di prove concrete circa le modalità del trasporto, era stato contestato di avere portato in luogo pubblico due fucili e due pistole, la cui
detenzione era stata regolarmente dichiarata, in occasione del loro spostamento da un comune ad un altro.
Se, dunque, il discrimine tra l’ipotesi del porto e quella del trasporto va individuato nella pronta disponibilità dell’arma in capo all’agente, che, pur non portando l’arma materialmente addosso, possa agevolmente procurarsela così disponendone nell’immediatezza (come ribadito, tra le altre, da Sez. 1, n. 4970 del 01/12/2015, dep. 2016, Pagano, Rv. 266171 – 01, che ha escluso l’ipotesi del porto in un caso in cui il legittimo detentore dell’arma l’aveva occultata nel vano batteria del cofano motore dell’auto a bordo della quale circolava: «un luogo – osservò la Corte – che non consentiva al prevenuto di poterne direttamente e prontamente disporre, atteso che, per acquisirne il materiale possesso, egli avrebbe dovuto arrestare l’auto, aprire il cofano e recuperare l’oggetto nel nascondiglio»), occorre rilevare che di un accertamento di tal genere non si dà atto nella sentenza impugnata: i giudici di merito avrebbero dovuto esaustivamente illustrare i concreti elementi e le oggettive circostanze fattuali che consentivano di concludere nel senso della pronta disponibilità della pistola da parte dell’imputato durante il trasporto, pronta disponibilità che non può certo essere presunta, trattandosi di un requisito essenziale oggettivo del reato; la sentenza impugnata, invece, cita i precedenti giurisprudenziali nei quali si è ritenuto integrato il reato in casi nei quali l’arma è stata trasporta all’interno di una valigia ovvero in un sacchetto di plastica appoggiato sul cruscotto di un’autovettura, e conclude nel senso che «nel caso in esame, la difesa non ha fornito alcuna prova circa il fatto che l’COGNOME si fosse limitato a “trasportare” .. la pistola», così finendo per porre a carico dell’imputato l’onere di provare l’insussistenza di un elemento costitutivo del reato. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, essendovi una carenza motivazionale che sarà onere del giudice del rinvio colmare. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 26/09/2024.