Porto Abusivo di Armi: Quando un Coltello nel Bagaglio Diventa Reato
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22779/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema delicato e di grande attualità: il porto abusivo di armi. La decisione chiarisce un punto fondamentale: anche un coltello riposto all’interno di un bagaglio può integrare il reato, se l’arma risulta comunque ‘prontamente utilizzabile’. Analizziamo nel dettaglio questa importante pronuncia.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo alla pena di tre mesi di arresto e 500,00 euro di ammenda. Il reato contestato era quello previsto dall’art. 4 della legge n. 110 del 1975, per aver portato con sé un coltello senza un giustificato motivo. La particolarità del caso risiedeva nella modalità di detenzione dell’arma: il coltello era stato trovato all’interno di una tasca di un giubbotto, che a sua volta era stato riposto dentro un bagaglio.
Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello di Genova avevano confermato la colpevolezza dell’imputato. Nonostante ciò, l’uomo ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando carenze motivazionali nella sentenza d’appello e chiedendo un riesame nel merito della sua posizione, sostenendo implicitamente che la collocazione dell’arma ne escludesse la pericolosità immediata.
L’inammissibilità del ricorso per porto abusivo di armi
Il ricorso presentato alla Suprema Corte mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, contestando l’interpretazione data dai giudici di merito. Tuttavia, la Cassazione ha un ruolo specifico: non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano le prove, ma un giudice di legittimità che verifica la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze precedenti. Il ricorso, proponendo una rivalutazione fattuale, è stato quindi ritenuto al di fuori dei poteri della Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su un principio consolidato. I giudici hanno sottolineato che la Corte d’Appello aveva correttamente valutato la vicenda, rispettando le regole della logica e le risultanze processuali. Il cuore della motivazione risiede nel concetto di ‘pronta utilizzabilità’ dell’arma. Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito ha ragionevolmente apprezzato che, nonostante il coltello fosse in una tasca di un giubbotto all’interno di un bagaglio, esso era comunque utilizzabile in tempi brevi. La modalità di custodia, quindi, non era tale da escludere la configurabilità del reato di porto abusivo di armi. La valutazione sulla facilità con cui l’arma poteva essere estratta e usata è una questione di fatto, la cui valutazione spetta al giudice di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità se la motivazione è, come in questo caso, logica e coerente.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per configurare il reato di porto abusivo di armi, non è necessario che l’arma sia tenuta in mano o nella tasca dei pantaloni. Ciò che conta è la sua potenziale e rapida disponibilità all’uso. La decisione serve da monito: la legge punisce il semplice atto di portare con sé un’arma senza giustificato motivo in un luogo pubblico, a prescindere dalle modalità con cui questa viene occultata, se tali modalità non ne impediscono di fatto un uso relativamente rapido. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’ulteriore condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Portare un coltello in una borsa è considerato porto abusivo di armi?
Sì, secondo questa ordinanza può esserlo. Il fattore decisivo è la ‘pronta utilizzabilità’ dell’arma. Anche se il coltello si trova in una tasca di un indumento riposto in un bagaglio, il giudice può ritenere che sia sufficientemente accessibile per configurare il reato.
Perché il ricorso alla Corte di Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di contestare vizi di legittimità (cioè errori nell’applicazione della legge o motivazioni illogiche), chiedeva un riesame dei fatti e delle prove. La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio di merito e non può rivalutare come si sono svolti i fatti, compito che spetta ai giudici dei gradi precedenti.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito dell’inammissibilità del ricorso?
A causa dell’inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato non solo a pagare le spese del procedimento, ma anche a versare una somma aggiuntiva di tremila euro alla Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei presupposti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 22779 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22779 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza del 7 novembre 2023, con la quale la Corte di appello di Genova confermava la decisione impugnata, con cui NOME era stato condannato alla pena di tre mesi di arresto ed C 500,00 euro di ammenda, per il reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso in Genova il 15.01.2019;
Ritenuto che con unico articolato motivo, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, si chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Milano nel rispetto delle regole della logica e delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227 – 01);
che la collocazione del coltello all’interno del bagaglio e all’interno di una tasca del giubbotto ivi riposto è stata valutata dal giudice di merito, che ha ragionevolmente apprezzato come prontamente utilizzabile l’arma anche nelle condizioni in cui era tenuto.
Per queste ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 maggio 2024
Il Consi • liere estensore