Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20312 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20312 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/11/2023 del TRIBUNALE di AOSTA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
EsamiNOME il ricorso, così come integrato dalle memorie difensive depositate nell’interesse dell’imputata, proposto avverso la sentenza del 30 novembre 2023, con la quale il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE condannava NOME COGNOME alla pena di 667,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4, commi 2 e 3, legge 18 aprile 1975, n. 110, commesso ad RAGIONE_SOCIALE il 23 aprile 2023.
Ritenuto che il ricorso in esame, articolato in due correlate doglianze, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata, chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (tra l altre, Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 – 01).
Ritenuto che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 23 aprile 2023 dai Carabinieri della Compagnia RAGIONE_SOCIALE nell’immediatezza dei fatti, risultava univocamente orientato in senso sfavorevole alla posizione di NOME, non potendosi dubitare dell’illegittima detenzione del coltello multiuso, lungo venti centimetri, che l’imputata deteneva all’interno di una borsetta.
Ritenuto che il trattamento sanzioNOMErio irrogato discendeva da una valutazione ineccepibile dei fatti illeciti contestati e tale percorso argomentativo deve ritenersi idoneo, senza il compimento di ulteriori valutazioni, a escludere l’esimente invocata, non potendosi ipotizzare, tenuto conto della natura della condotta illecita del ricorrente, la particolare tenuità dell’offesa di cui all’art. bis cod. pen. (Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01).
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.