Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35255 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 35255 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, resa in data 19 settembre 2023, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Pescara in data 1° marzo 2022, condannava NOME COGNOME alla pena di sei mesi di arresto e 1.000,00 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 4 I. n. 110 del 1975 (così come riqualificata l’originaria imputazione ex art. 699 cod. pen.), consistito nell’aver portato con sé, custodendolo nel cassetto portaoggetti della vettura Volvo TARGA_VEICOLO da lui condotta, un coltello a serramanico avente lunghezza complessiva di cm 33.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per mezzo del suo difensore, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo, si eccepisce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’intervenuta prescrizione del reato in data anteriore a quella della stessa pronuncia di appello (19 settembre 2023), essendo maturato in data 16 aprile 2023, a fronte di un reato commesso il 16 aprile 2018, il termine massimo quinquennale previsto dagli artt. 157 e 161 cod. pen. per le contravvenzioni.
2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata qualificazione del fatto in termini di mero trasporto dell’arma, nella specie configurabile per l’impossibilità dell’imputato di utilizzazione immediata del coltello, chiuso all’interno del vano portaoggetti del veicolo, da lui condotto, parcheggiato, oltretutto, a notevole distanza dal luogo in cui il ricorrente venne controllato dagli operanti.
2.3. Con il terzo motivo, si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito completamente omesso di pronunciarsi sulla concedibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto alla luce della intervenut riqualificazione ai sensi dell’art. 4 I. 110 del 1975.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria inviata in forma scritta ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
AVV_NOTAIO, nell’interesse dello COGNOME, ha fatto pervenire note scritte di replica, insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
Il procedimento, già fissato per l’udienza pubblica del 4 aprile 2024, è stato rinviato all’odierna udienza per impedimento del relatore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato.
Infondato in diritto è il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrent sostiene che il reato contravvenzionale in contestazione avrebbe dovuto, dalla Corte di merito, essere dichiarato estinto per sopravvenuta prescrizione, maturata, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., in data 16 aprile 2023, ossa ancor prima della pronuncia della sentenza d’appello.
2.1. Va rilevato, sul punto, che il reato ascritto all’imputato è stato commesso in data 16 aprile 2018, dunque, in data successiva a quella del 3 agosto 2017, in cui entrò in vigore la legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. riforma “Orlando”).
L’art. 1, comma 11, lett. b), di detta legge, aveva inserito, dopo il primo comma dell’art. 159 cod. pen., il secondo comma (oltre al terzo e al quarto, che qui non rilevano), che disponeva:
«Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi:
dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi;
dal termine previsto dall’articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi […1».
2.1.1. Successivamente, il regime della sospensione del corso della prescrizione è stato modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e), legge 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. riforma “COGNOMEfede”), in cui si previde che il termine di prescrizione, oltr che per le cause espressamente previste dall’art. 159, comma primo, cod. pen., rimanesse sospeso «…dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell’irrevocabilità del decreto di condanna».
Va ricordato che il comma 2 dell’articolo citato differì al 1° gennaio 2020 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e) e f).
2.1.2. Infine, è intervenuta sulla disciplina, sia della sospensione che dell’interruzione del corso della prescrizione, la legge 27 settembre 2021, n. 134 (c.d. riforma “Cartabia”).
Per quanto attiene alla sospensione della prescrizione, l’art. 2, comma 1, lett. a), ha abrogato il secondo e quarto comma dell’art. 159 cod. pen.
All’abrogazione del secondo comma, introdotto dalla legge n. 3 del 2019 (a sua volta sostitutivo della disposizione introdotta dalla legge “Orlando”), si
accompagnata l’introduzione dell’art. 161-bis cod. pen., in forza del quale la pronuncia della sentenza di primo grado – sia essa di condanna o di assoluzione comporta, non la sospensione, ma la definitiva cessazione del corso della prescrizione.
Coerentemente con tale impostazione, il secondo comma dell’art. 161-bis cod. pen. ha previsto che, se la sentenza di primo grado viene annullata con regressione del procedimento al primo grado o ad una fase anteriore, la prescrizione riprende il suo corso dalla data della sentenza di annullamento.
Come noto, a differenza dell’istituto dell’improcedibilità, quest’ultima legge non ha previsto una specifica disciplina transitoria relativa alle modifiche in tema di prescrizione del reato.
In linea generale, l’art. 2, comma 3, prevede che le disposizioni in materia di improcedibilità si applicano solo nei procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto reati commessi a partire dal 10 gennaio 2020, ovvero, dalla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2019 che aveva, appunto, previsto la sospensione della prescrizione dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dell’emissione del decreto penale di condanna per tutta la durata del giudizio di impugnazione.
Manca, però, un’analoga disposizione relativa alle norme in tema di prescrizione, sicché viene demandato agli interpreti il compito di definito il loro regime temporale di applicabilità ai sensi dell’art. 2 cod. pen.
2.2. Il tema, in un caso sovrapponibile a quello di specie, è stato affrontato approfonditamente da Sez. 1, n. 2629 del 29 settembre 2023, dep. 2024, Falco, Rv. 285724 – 01), alle cui motivazioni si opera integrale richiamo.
In questa sede è sufficiente ricordare e ribadire:
che la disciplina della sospensione prevista dalla legge “Orlando” al secondo comma dell’art. 159 cod. pen. – che solo qui interessa GLYPH è entrata in vigore in data 3 agosto 2017 ed è stata, come detto, successivamente abrogata dalla legge n. 3/2019, in vigore dal 1° gennaio 2020, a sua volta abrogata dalla I. n. 134/2021, il cui dies a quo è stato individuato sempre nella data del 1° gennaio 2020;
che il secondo comma dell’art. 159 cod. pen., nella versione della legge “Orlando”, ha avuto, perciò, vigenza dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, forbice temporale all’interno della quale si colloca il reato ascritto all’odiern ricorrente, in quanto commesso in data 16 aprile 2018;
che la disposizione in commento è certamente più favorevole di quelle successive che l’hanno abrogata, perché prevede un allungamento dei termini di prescrizione a fronte di una sua definitiva cessazione alla data della sentenza di primo grado.
Pertanto, è la disciplina della sospensione del corso della prescrizione prevista dalla legge “Orlando” che va applicata al caso di specie, sicché deve concludersi, come implicitamente ritenuto dalla Corte di merito, che al termine massimo di cinque anni previsto per i reati contravvenzionali, come quello ascritto allo COGNOME (che sarebbe già maturato il 16 aprile 2023), debba aggiungersi un ulteriore periodo (di sospensione) di un anno e sei mesi, dal che deriva che il termine di prescrizione del reato de quo andrebbe a spirare solo in data 16 ottobre 2024.
Il secondo motivo di ricorso è reiterativo del motivo di gravame adeguatamente confutato dai giudici territoriali.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il criterio distintivo tra porto e trasporto di arma non è di carattere obiettivo e va ravvisato nella possibilità o meno di utilizzazione immediata della stessa. È pertanto configurabile il reato di porto illegale di arma quando questa, anche se non addosso al soggetto, si trovi tuttavia – nella pronta disponibilità dello stesso per un uso quasi immediato. Sussiste, invece, l’ipotesi del trasporto quando l’arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di una operazione di trasferimento da luogo a luogo e non è, quindi, suscettibile di pronta utilizzazione (Sez. 1, n. 6925 del 15/05/1992, COGNOME, Rv. 190579 – 01).
Si è, quindi, precisato che integra il reato di porto abusivo d’arma in luogo pubblico il trasporto di un coltello a serramanico a bordo di un’autovettura che circoli in strade e spazi pubblici, quando l’agente possa direttamente e prontamente disporne, non essendo necessario che l’arma sia materialmente portata addosso (Sez. 1, n. 13365 del 19/02/2013, Rochira, Rv. 255177 – 01).
Conforme all’insegnamento di questa Corte è stato l’approdo cui è pervenuta la Corte di merito, che ha logicamente evidenziato come, nella specie, la collocazione dell’arma nel vano portaoggetti della vettura consentisse al guidatore di apprenderla tramite un agevole movimento del braccio.
Le censure mosse al riguardo in ricorso, in particolare quanto all’asserita lontananza dell’auto dall’imputato al momento in cui venne sottoposto a controllo presso l’abitazione dell’ex convivente, restano sul piano del merito e sono prive di autosufficienza.
Infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso.
Ed invero, considerato che la Corte di appello non ha riconosciuto, nel caso in esame, l’attenuante del fatto di lieve entità di cui all’art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975, e si è soffermata sulle dimensioni non trascurabili del coltello, ritiene il Collegio che abbia, seppur implicitamente, escluso la sussistenza dei presupposti per ravvisare, in favore dell’imputato, la causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.
Dal rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente