Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9236 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9236 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TRAPANI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Considerato che la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Trapani, in data 29 giugno 2022, nei confronti di NOME COGNOME, alla pena di mesi 7 di arresto ed euro 2.500,00 di ammenda in relazione al reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110.
Rilevato che i motivi proposti dal ricorrente, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (- primo motivo: violazione degli artt. 192, 544, 546 comma 1 lett. e cod. proc. pen. e 4 I. 110/1975; secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis; terzo motivo: vizio di motivazione in relazione all’art. 4, comma 3, I. 110/1975; quarto motivo: violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 546 comma 1 lett. e, 123 cod. proc. pen. e 133 e 62-bis cod. pen.) sono inammissibili perché prospettano censure generiche, prive di reale confronto con la ratio decidendi del provvedimento impugnato e volte a provocare una non consentita rivalutazione del merito della decisione, peraltro su profili di censura già valutati, con una motivazione che non risulta insussistente, né affetta da manifesta illogicità o contraddittorietà, e che si presenta ineccepibile in punto di diritto.
Considerato, infatti, che, con riguardo al primo motivo, a fondamento della sussistenza dell’elemento psicologico, il giudice a quo ha logicamente evidenziato che COGNOME, all’atto della perquisizione, non aveva fornito alcuna giustificazione circa il possesso delle armi, né aveva sostenuto di non essere a conoscenza della presenza delle stesse all’interno del veicolo, mentre, con riguardo all’offensività del fatto, ha osservato che fosse irrilevante la circostanza relativa al luogo di rinvenimento delle armi (Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Rv. 285506, secondo cui gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell’art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, sicché il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga “senza giustificato motivo”, mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l’ultima p della citata disposizione occorre altresì che appaiano “chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”).
Rilevato che, con riguardo al secondo motivo, a giustificazione della non applicabilità della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod pen. si sottolinea in chiave ostativa la sussistenza dei precedenti della stessa indole (v. Sez. 5, n. 26813 del 10/02/2016, COGNOME, Rv. 267262, secondo cui la medesima non può essere in tal caso applicata poiché è la stessa previsione normativa a considerare il “fatto” nella sua dimensione “plurima”, secondo una valutazione complessiva in cui perde rilevanza l’eventuale particolare tenuità dei singoli segmenti in cui esso si articola) e, non illogicamente, la capacità lesiva dei beni rinvenuti, ossia un coltello con una lama di 18 cm e due martelli.
Considerato che, con riguardo al terzo motivo, rispetto al fatto di lieve entità, sono state correttamente opposte in chiave ostativa le medesime ragioni che impediscono l’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Rv. 275242 – 02, secondo cui il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un’arma impropria impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen.) nonché le modalità del fatto e la personalità dell’imputato.
Considerato, altresì, con riguardo al quarto motivo, rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, che il provvedimento evidenzia l’assenza di qualunque elemento positivo atto a giustificarle (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489, secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente