Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45722 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45722 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SASSARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la richiesta del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Sassari del 20 settembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha rideterminato la confisca per equivalente dei beni di COGNOME NOME e ha confermato la pena di anni nove di reclusione ed euro ventimila di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 314 cod. pen. (capi A e B), 73, commi 1, 1-bis e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo C), 314 cod. pen. (capo K), 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. E), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo L), 110 e 314 cod. pen. (capo R), 73, comma 1, e 80, comma 1, lett. E), d.P.R. n. 309 del 1990 (capo S), 81 e 314 cod. pen. (capo T), 81, 110, 640, commi 1 e 2, n. 1), cod. pen. (capo V) e 81, 110, 55 quinquies d.lvo n. 150 del 2009 (capo W)
Limitando la trattazione alle questioni costituenti oggetto di devoluzione, la Corte territoriale ha esaminato la doglianza difensiva circa la presunta violazione del ne bis in idem sostanziale per omesso assorbimento della condotta di cui al capo K) in quella di cui al capo R), dal momento che quest’ultimo capo contesterebbe l’impossessamento dell’intero involucro di circa 1 kg., di cui 100 gr. costituivano nel loro insieme uno dei reperti relativi al procedimento n. 790/14 a carico di COGNOME NOME.
La Corte di merito ha disatteso tale impostazione, rilevando che l’imputazione di cui al capo R) riguardava l’appropriazione di gr. 990 di cocaina e non dell’intero reperto. I capi di imputazione non concernevano il medesimo fatto materiale, imputando al COGNOME prima “una parte” (gr. 100) e poi il tutto (cioè i totali gr. 990 costituenti il reperto CRV 455/16 del procedimento n. 790/14). In ogni caso, non poteva condividersi la tesi g secondo cui le due condotte perpetrate dall’imputato, dapprima il 27 febbraio 2017 (con appropriazione di gr. 100 di cocaina) e poi 1’8 marzo 2017 (dei restanti gr. 886,24), dovrebbero integrare un unico reato di peculato, perché provenienti dal medesimo reperto.
Ai fini della distinzione tra pluralità ed unicità di condotte, più azioni od omissioni integrano un’unica condotta solo se realizzate nel medesimo contesto spazio-temporale ed animate dalla medesima finalizzazione (intesa in senso cggettivo) e se, pur complessivamente considerate, integrino una sola violazione della fattispecie astratta di reato. Secondo la Corte territoriale, le due condotte, perpetrate in date diverse e scisse ontologicamente, rappresentavano altrettanti fatti di peculato, apparendo irrilevante che l’oggetto consistesse nella droga contenuta nel medesimo panetto contrassegnato come reperto 1.
Analoghe considerazioni valevano per le condotte di detenzione/di spaccio di cui ai capi L) ed S), riguardanti rispettivamente la detenzione dei primi gr. 100 di cocaina
sottratti e dei restanti gr. 866, 24 prelevati successivamente. Non rilevava la circostanza dell’unica violazione dei sigilli, riguardante solo la violazione dell’art. 349 cod. pen..
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 649 cod. pen..
Si deduce la violazione dell’art. 649 cod. proc. pen. con riferimento alle indebite plurime contestazioni di fatti di peculato e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.
La Corte di appello ha escluso la natura unitaria delle condotte, in quanto non realizzate nel medesimo contesto spazio temporale e aventi oggetto materiale distinto. Tale argomentazione è contraddittoria poiché, negando la riconducibilità dei fatti-reato contestati ad un unico fatto appropriativo del reperto TARGA_VEICOLO nella sua interez9 riguardava l’impossessamento in due tempi di due frazioni del medesimo corpo di reato che, sommate tra loro, portavano all’intero quantitativo di stupefacente clOntenuto nell’involucro custodito nell’ufficio corpi di reato (gr. 100 di cocaina prima e i restanti gr. 886 poi) e poggiava sulla non condivisibile convinzione della diversità dell’oggetto materiale delle condotte contestate a capi K) ed R) (peculato) e ai capi L) (M-N in esso assorbiti) ed S) (detenzione ai fini di spaccio).
La sentenza impugnata ha illogicamente esaminato separatamente le condotte di peculato di cui ai capi K) e R), inerenti all’appropriazione di una parte del reperto di “oltre” 100 gr. di cocaina circa (capo K), e poi all’appropriazione della restante parte del medesimo reperto, ovverosia 886,24 gr. fino alla concorrenza del peso di 990 gr., corrispondente all’intera massa di stupefacente sequestrato (capo R). Le due azioni non coincidevano sotto il profilo temporale, ma erano estremamente prossime tra loro; si trattava di due porzioni dello stesso bene, da intendersi come unico reperto, indivisibile per sua natura e funzione. L’assorbimento dei capi M) ed N) nel precedente capo L) conseguiva ad una valutazione logico-deduttiva, poi tradita nella valutazione della sussistenza di una pluralità cli condotte illecite con riferimento ai fatti di peculato e illecita detenzione di stupefacente, pur ancorate materialmente ad asportazioni ravvicinate nel tempo ed operate dal medesimo corpo di reato trasfuse nelle imputazioni.
La sentenza impugnata ha applicato il superato orientamento giurisprudenzialein forza del quale, nel peculato, la lesione dell’interesse giuridicamente rilevante troverebbe la propria dimensione nella sola aggressione della sfera giuridico patrimoniale della pubblica amministrazione, con conseguente contestazione di tanti addebiti quante sono le iniziative “predatorie” sui beni da essa detenuti. Ebbene, nel caso concreto, tale posizione comportava l’illegittima duplicazione degli addebiti di peculato in danno del COGNOME, ancorché il reperto oggetto di manipolazione e sottrazione
fosse insuscettibile di valutazione economica, stante la sua non commerciabilità, anche in ragione della destinazione alla distruzione del medesimo.
In tema di peculato, la minima entità del danno patrimoniale arrecato alla pubblica amministrazione non esclude la configurabilità del reato poiché l’atto appropriativo integra di per sé la condotta tipica; in caso di peculato mediante appropriazione, ai fini della valutazione dell’offensività non rileva la verifica del pr giudizio arrecato alla funzione o al servizio pubblico, essendo l’atto di appropriazione del bene di pertinenza dell’amministrazione valutato, di per sé, ccme offensivo dell’interesse alla legalità dell’operato del soggetto che agisce per conto di una pubblica amministrazione. Da ciò deriva, nel caso in esame, l’irrilevanza delle successive condotte manipolative del bene, già oggetto di interversio possessicnis.
La ritenuta sussistenza di due distinte condotte di peculato (capi K e R), concernenti lo stesso reperto, contrastava con la natura istantanea del reato, la cui consumazione si realizza nel momento della manipolazione da parte dell’agente di un bene appartenente alla pubblica amministrazione, da lui detenuto per ragioni d’ufficio o di servizio. La rottura dei sigilli del reperto e la sottrazione di 100 gr. di cocaina (Capo K) assumevano i caratteri della interversione del possesso da parte del prevenuto e determinavano la subitanea perdita della funzione pubblicistica del reperto; pertanto, ogni successiva sottrazione aveva inciso su una res della quale il COGNOME si era già abusivamente appropriato, dando luogo ad un post factum, giuridicamente rilevante, ma non qualificabile come una nuova ipotesi di peculato. Il peculato si consuma nel momento dell’appropriazione della res o del denaro da parte de l’agente, la quale è lesiva dell’ulteriore interesse tutelato dall’art. 314 cod. pen..
Analogo discorso valeva per i reati di detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente contenuto nel reperto CRV 455/16 di cui ai capi L) (nel quale erano assorbiti i capi M e N) ed S). I giudici di merito, pur affermando, in ordine al reato di cui al capo L), che il relativo quantitativo di sostanza detenuta ai fini di spaccio rappresentava la somma dei minori quantitativi di 4 gr. e di 96 gr. contestati ai capi M) e N), non pervenivano ad analoghe conclusioni con riguardo alle condotte di cui ai capi L) ed S).
In conclusione, l’impugnata sentenza ha ammesso la non punibilità dei reati di cui ai capi M) ed N), quali post fatti non punibili ed assorbiti dal capo L), in ragione dell’omologia della sostanza contenuta nel reperto e dell’applicazione del principio logico per il quale il maggior quantitativo contiene quello inferiore, ma erroneamente non ha applicato gli stessi canoni ai reati di detenzione di cui ai capi L) ed S) e al reato di peculato di cui ai capi K) ed R), duplicando la punizione delle condotte di interversione del possesso su un unico reperto e di detenzione ai fini di spaccio della sostanza ivi contenuta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In relazione all’unico motivo di ricorso, va premesso che, in presenza di più condotte riconducibili a quelle descritte dall’art. 73 cit., quando unico è il fatto concre che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell’ipotesi più grave; quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, COGNOME ed altro, Rv. 270266).
In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti si è altresì precisato che le diverse condotte previste dall’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell’assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione ch un unico fine (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023, COGNOME, Rv. 284666, relativo a fattispecie relativa alla detenzione e alla successiva cessione della medesima sostanza stupefacente, in cui, pur nell’identità dell’oggetto materiale di condotte strutturalmente eterogenee, è stato escluso il concorso apparente sul rilievo della non contiguità temporale dell’iniziale condotta di detenzione e delle successive cessioni).
A completamento di tali principi si è altresì chiarito che l’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più fattispecie, con la conseguenza che, da un lato, il reato è configurabile allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste, dall’altro, deve escludersi il concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative previste dalla norma, poste in essere senza apprezzabile soluzione di continuità dallo stesso soggetto ed aventi come oggetto materiale la medesima sostanza stupefacente (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015, Righetti, Rv. 262421, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l’assorbimento di plurimi episodi di cessione di droga in una precedente condotta di detenzione commessa dalle stesse persone ed oggetto di separato giudizio, in ragione della diversità del dato quantitativo e del differente contesto temporale).
Nella fattispecie in oggetto, la Corte di merito ha correttamente ravvisato la pluralità di reati, trattandosi di diverse condotte criminose punibili ex art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, inerenti a sostanze stupefacenti di diversa tipologia e per ammissione della stessa Romeo, acquistate in più occasioni, sebbene la contemporanea detenzione fosse stata, solo incidentalmente, accertata nel corso di un’unica operazione da parte degli organi di Polizia Giudiziaria.
A conclusioni non dissimili è pervenuta la consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia di reati contro la pubblica amministrazione.
Si è affermato che integra il reato di peculato d’uso l’utilizzo temporaneo dell’autovettura di servizio per il trasferimento non autorizzato dall’abitazione all’ufficio, faccia seguito l’immediata restituzione della stessa, ancorché la condotta sia ripetuta nel tempo, nel qual caso si configura una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, cod. pen., eventualmente unificabili nel vincolo della continuazione, ma non anche un’interversione del possesso tale da determinare la mutata qualificazione giuridica del fatto in peculato ex art. 314, comma primo, cod. pen (Sez. 6, n. 39102 del 26/04/2019, Varrassi, Rv. 276836).
In senso analogo, si è osservato che il peculato d’uso è connotato dalla preordinazione dell’appropriazione ad un uso temporaneo, quindi non meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo, con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti, la reiterazione delle con dotte determina l’integrazione di una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo, cod. pen., eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione, ma non il mutamento della qualificazione giuridica del fatto in peculato “ordinario” ex art. 314, primo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 14040 del 29/01/2015, COGNOME, Rv. 262974, relativa a fattispecie in cui la S.C. ha precisato che l’illegittimo uso del carburante e dell’ol consumati per il ripetuto illecito utilizzo di un’autovettura di servizio, non rilev autonomamente, ma concorrono a determinare l’entità del danno patrimoniale cagionato dalla condotta delittuosa all’ente proprietario del veicolo).
In tema dì concussione, la promessa di denaro o di altra utilità è sufficiente per la Consumazione del reato solo quando il fatto concussivo è unico e relativo ad uno specifico atto e non quando la forza intimidatrice del pubblico ufficiale tende ad operare non solo in relazione ad un primo atto, ma anche nel futuro, con riferimento ad una pluralità di atti e di comportamenti dilazionati nel tempo; in tal caso, l’esecuzione di ogni prestazione determinata dalla costante riproduzione del metus assume valenza giuridica autonoma, tanto da qualificare il fatto come reato continuato (Sez. 6, n. 2142 del 26/09/2007, dep. 2008, Marino, Rv. 238836, inerente a fattispecie di corresponsione periodica e continuativa di somme di denaro da parte di persone esercenti l’attività di visurista, indotte al versamento dagli impiegati di una conservator dei registri immobiliari, sotto la minaccia di ingiustificati ritardi nella definizione pratiche).
Alla luce del quadro giurisprudenziale sopra riportato, deve evidenziarsi che, sia in relazione ai reati di detenzione di stupefacenti sia a quelli di peculato, i orientamento di questa Corte attribuisce una rilevanza decisiva al dato cronolo
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per cui, le relative condotte, se temporalmente distinte e/o dilazionate nel tempo, integrano distinti reati, semmai unificabili dal vincolo della continuazione.
Ebbene, non v’è dubbio che le fattispecie criminose in questione siano ontologicamente distinte, in quanto i reati ex artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 di cui ai capi L) ed S) erano commessi rispettivamente in date 27 febbraio 2017 e 8 marzo 2017, così come nelle stesse diverse date erano perpetrati i reati di cui all’art. 314 cod. pen..
Come ben rappresentato dalla Corte territoriale, la circostanza dell’intervenuta violazione dei sigilli sono nella prima di tali date era priva di rilevanza, incidendo soltanto sulla configurabilità di un unico reato ex art. 349 cod. pen..
La “manipolazione” dei beni – così come definita dal ricorrente – intervenuta nella prima di tali date non rendeva di per sé le condotte successive un mero post factum non punibile; al contrario, tali comportamenti integravano una nuova ed autonoma aggressione ai beni giuridici protetti dalle disposizioni incriminatrici in questione, in quanto posti in essere in date distanziate, a dieci giorni l’una dall’altra.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 settembre 2023.