Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38612 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38612 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA – difeso dall’AVV_NOTAIO del Foro di Roma;
avverso la sentenza in data 21/11/2023 della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza 23/03/2021 del Tribunale di Roma;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibil
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21/11/2023, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma del 23/03/2021 che aveva condannato NOME COGNOME per i reati di cui ai capi b) e c), ritenuto assorbito il reato sub a) in quello di cui al capo b), al medesimo la pena di anni uno e mesi sei di reclusione. Il COGNOME è stato altresì condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile stata infine disposta la confisca dell’arma in sequestro e la revoca di eventuali autorizzazi polizia in materia di RAGIONE_SOCIALE.
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La Corte di appello ha ritenuto infondati i rilievi posti a sostegno dell’impugnazi risultando RAGIONE_SOCIALEto che COGNOME era responsabile di avere inviato alla persona offesa, una fotografia a contenuto minatorio, servendosi, rispettivamente, dei social network Facebook e Messenger.
La testimone era stata in grado di ricondurre i messaggi all’odierno imputato, avendo riconosciuto gli arredi apparsi nella fotografia come quelli, a lei noti, dell’abitazione dell di COGNOME; all’esito della perquisizione del primo febbraio 2018, presso la casa dell’impu era stata rinvenuta la pistola ritratta in foto.
L’accertamento tecnico svolto sull’arma dal maresciallo RAGIONE_SOCIALE, consulente d Pubblico ministero aveva consentito di verificare che si trattava di una pistola lanciarazzi m M.A.M., modello TARGA_VEICOLO calibro 6 TARGA_VEICOLO. NOME, funzionante ed efficiente alle prove di spar priva di matricola e di punzonatura.
Il congegno non era classificabile tra le pistole a salve, risultando iscritta nel RAGIONE_SOCIALE ed essendo in grado, grazie alla propulsione generata dalla cartuccia, lanciare oggetti in avanti.
Il consulente della difesa COGNOME, pur non avendo visionato l’arma, aveva inve sostenuto che erroneamente la pistola era stata considerata quale arma comune da sparo, in quanto, a suo avviso, era possibile inserirvi per il lancio soltanto artifici pirotecnic proiettili e quindi non si tratterebbe di una lanciarazzi, bensì di una rivoltella del tipo oppure starter, ove corredata di tromboncino idoneo a lanciare artifici pirotecnici.
La Corte di appello, sposando la tesi del giudice di primo grado e le considerazioni sostegno della classificazione dell’arma tra quelle comuni da sparo, ha evidenziato come essa risultasse inserita dalla RAGIONE_SOCIALE, oggi sostituita con il RAGIONE_SOCIALE, all’interno della categoria RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comuni da sparo, iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO, clas del RAGIONE_SOCIALE, in perfetta efficienza e in grado di sparare sia razzi, sia camerabili grazie alla spinta propulsiva della cartuccia.
La Corte territoriale ha concordato con il Tribunale nel ravvisare la sussistenza del re valorizzando, da un lato, la previsione di cui all’art. 2, comma 3, legge 18 aprile 1975, n la quale, anche a seguito RAGIONE_SOCIALE modifiche apportate con d.lgs. 29 settembre 2013, n. 121 equipara la disciplina giuridica RAGIONE_SOCIALE pistole lanciarazzi a quella RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE comuni da s e,dall’altro, la circostanza che trattasi di congegni comunque dotati di intrinseca offens pericolosità, pur se dotati di potenzialità lesiva diversa dalle RAGIONE_SOCIALE naturalmente dest all’offesa..
In quanto priva dei prescritti contrassegni, la pistola è stata qualificata come clandestina e, ritenuto assorbito il reato di cui al capo a) in quello contestato al capo b), r
il vincolo della continuazione con il delitto di minaccia grave sub c), è stata irrogata la ritenuta di giustizia.
La Corte di appello ha parimenti respinto la richiesta di riduzione di pena ai sensi dell’ 442 cod. proc. pen., rigettando la doglianza volta ad ottenere l’applicazione della diminuente p il rito speciale richiesto dall’imputato, avanzata sul rilievo dell’ingiustificato diniego della di perizia cui era stata subordinata l’istanza di rito alternativo.
Ad avviso della Corte territoriale, il Tribunale aveva correttamente respinto l’istanza abbreviato condizionato dalla difesa all’espletamento di una perizia RAGIONE_SOCIALE, rilevandone superfluità alla luce dell’elaborato tecnico del maresciallo COGNOME, autorevole e specializ appartenente al RRAGIONE_SOCIALE. che, unitamente al dato normativo univoco, non lasciava spazio a dubbi interpretativi.
Avverso la sentenza in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiduci di COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha articolato un unico motivo di ricorso, di seguit sintetizzato conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), e) cod. proc. violazione di legge, in relazione agli artt. 438, comma 5 e 442 cod. proc. pen. e correlato vi di motivazione per omesso riscontro alla doglianza dedotta in ordine al menzionato profilo.
La difesa, ripercorrendo i tratti a tale fine significativi del processo di primo rappresenta che l’istanza di rito abbreviato era stata condizionata all’espletamento di peri RAGIONE_SOCIALE sull’arma, ai fini dell’accertamento sia della sua funzionalità e idoneità allo spar della sua effettiva pericolosità, alla luce della controversa classificazione del congegno emer dalle osservazioni del consulente della difesa.
Le criticità circa la capacità di proiettare in avanti oggetti diversi da artifici pirot diverso avviso, da un lato, del teste del maresciallo COGNOME, dall’altro, del consulente della circa la classificazione dell’arma, avrebbero dovuto indurre il Tribunale – e quindi la Cort appello in sede di gravame – a ritenere non superflua la richiesta di perizia avanzata dalla dif in sede di formulazione dell’istanza di rito abbreviato.
Riconosciuta la fondatezza della richiesta di integrazione istruttoria e preso quindi a dell’erronea valutazione del primo Giudice, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare diminuente premiale di cui all’art. 442 cod. proc. pen., coerentemente con le statuizioni di Se U, n. 44711 del 18/11/2005, Wajib, Rv. 229175-01, sul rilievo che l’accertamento richiesto avrebbe, in ogni caso, perseguito finalità di economia processuale in rapporto agli ordinari tem processuali del dibattimento.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE esposte considerazioni, la difesa ricorrente insta per l’annullamento de sentenza impugnata con le conseguenti statuizioni.
Il AVV_NOTAIO generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto che i ricorso sia dichiarato inammissibile.
La difesa ha tramesso conclusioni scritte con le quali, in replica alle conclusioni AVV_NOTAIO generale, riprendendo gli argomenti sviluppati nell’impugRAGIONE_SOCIALEne, ha insistito pe l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è infondato e, come tale, dev essere rigettato.
1.1. È infondato l’unico motivo di ricorso.
Secondo il ricorrente, avrebbe errato la Corte territoriale – respingendo il relativo mo di appello – nel rigettare l’istanza di riduzione della pena prevista dall’art. 442 cod. proc alla luce della tempestiva richiesta di accesso al giudizio abbreviato condizionata all’esecuzio di una perizia, invocata dalla difesa in ragione della asseritamente controversa classificazio dell’arma.
Ritiene il Collegio che l’argomento non sia fondato.
Le sentenze di primo e di secondo grado, le cui argomentazioni si saldano e formano un unico corpo motivazionale per avere adottato i medesimi criteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove ( tale senso, tra le molte, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218-01), affermano con motivazione non illogica, esaustiva e priva di aporie, ancorata alle risultanze della consulen tecnica di un esperto della RAGIONE_SOCIALE, che la pistola lanciarazzi de qua è classificata tra le RAGIONE_SOCIALE comuni da sparo.
Alla luce RAGIONE_SOCIALE univoche indicazioni normative e giurisprudenziali, è stato affermato ch le pistole lanciarazzi, pur se dotate di una potenzialità lesiva diversa da quella RAGIONE_SOCIALE naturalmente destinate all’offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrin pericolosità che ne giustificano l’assimilazione e l’equiparazione alle RAGIONE_SOCIALE proprie (Sez. 1 24114 del 20/03/2019, COGNOME, Rv. 276143-01).
La sentenza impugnata ha inoltre dato conto della iscrizione, mai revocata, della pistol sequestrata e confiscata a COGNOME nel RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, al n. 1871 classe C14, della sua piena efficienza e della sua attitudine offensiva, essendo in grado di sparare, oltre razzi, oggetti camerabili grazie alla spinta propulsiva della cartuccia.
Si appalesa dunque infondata la doglianza difensiva, in quanto, secondo il ricorrente, l perizia sarebbe stata necessaria ad accertare la funzionalità e l’idoneità dell’arma allo spa nonché ai fini di stabilire l’effettiva pericolosità della medesima. Tuttavia, non si tratta d né oscuri, né controversi, né scalfiti dalle considerazioni del consulente della difesa che,
avendo preso in esame la pistola, si è limitato ad affermare, escludendone la potenziale lesivit l’erronea classificazione di tali congegni tra le RAGIONE_SOCIALE comuni da sparo, sul rilievo che sull’ possono inserirsi esclusivamente artifici pirotecnici, circostanza che trova smentita nei chiari univoci approdi istruttori.
1.2. È conseguentemente destituito di fondamento il correlato rilievo del ricorrent secondo il quale la Corte territoriale avrebbe apprestato una motivazione carente, ritenendo superflua la richiesta di perizia a fronte RAGIONE_SOCIALE differenti conclusioni raggiunte dal consulent Pubblico ministero e da quello della difesa.
La Corte di appello ha puntualmente osservato che la richiesta istruttoria si rivelava no necessaria e incompatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, alla luce della dirimente classificazione normativa del congegno quale arma comune da sparo e dell’esauriente elaborato del maresciallo COGNOME, con la conseguente irrilevanza della mancata verifica in ordine alla capacità di proiettare in avanti oggetti diversi dagli artifici pi essendone state accertate sia l’efficienza, sia la funzionalità mediante RAGIONE_SOCIALE prove a fuoco.
Ne consegue che la Corte territoriale ha dato piena applicazione al principio, condiviso dal Collegio, secondo cui «Le prove sollecitate dall’imputato con la richiesta condizionata di access al rito abbreviato, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già rac e utilizzabile, può considerarsi necessaria solo quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito alla regiudicanda» (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920-01).
Alla stregua di quanto esposto, risulta infine priva di ogni pregio la considerazione svo dalla difesa circa la rilevanza del mutato tenore, per effetto del d.lgs. n. 150 del 2022, del 438, comma 5, cod. proc. pen., disposizione che non viene in gioco, essendo stata correttamente esclusa, nel caso di specie, la necessità di espletare l’invocata integrazione istruttoria.
Alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17/09/2024
Il consigliere estensore
Presidente