Pistola Giocattolo Senza Tappo Rosso: Quando Scatta il Reato?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20970/2024, è tornata a pronunciarsi su un tema di notevole rilevanza pratica: il porto di una pistola giocattolo senza tappo rosso. La pronuncia offre importanti chiarimenti non solo sulla configurabilità del reato, ma anche su aspetti procedurali cruciali come la prescrizione, alla luce delle recenti riforme legislative. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato nei gradi di merito per la contravvenzione prevista dall’art. 4 della Legge n. 110 del 1975. L’imputato era stato trovato in possesso, al di fuori della propria abitazione, di una pistola giocattolo sprovvista del caratteristico tappo rosso occlusivo della canna, un dispositivo di sicurezza imposto dalla legge per distinguere le armi giocattolo da quelle vere.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandolo su due motivi principali:
1. La generica contestazione della motivazione della sentenza di condanna, sia in punto di responsabilità che di trattamento sanzionatorio.
2. L’avvenuta prescrizione del reato, commesso nell’agosto 2018, sostenendo che il termine massimo di cinque anni fosse già decorso prima della pronuncia d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi sollevati dalla difesa. La decisione si fonda su un’analisi rigorosa delle norme procedurali e sostanziali, confermando la correttezza della sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Sentenza: Analisi della Prescrizione e del Merito
La Corte ha smontato le argomentazioni difensive con motivazioni precise e ben fondate.
La Questione della Prescrizione e la Riforma Orlando
Il punto più tecnico, ma decisivo, riguarda il calcolo della prescrizione. La difesa sosteneva che il termine di cinque anni fosse spirato. La Cassazione ha però ricordato l’applicazione della cosiddetta “Riforma Orlando”, che ha introdotto una specifica causa di sospensione della prescrizione (all’epoca prevista dall’art. 159, comma 2, del codice penale). Per i reati commessi dopo il 3 agosto 2017 (come nel caso di specie), il corso della prescrizione rimaneva sospeso dal termine del deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza d’appello, per un periodo massimo di un anno e sei mesi. Questo “slittamento” ha impedito la maturazione della prescrizione nel caso in esame, rendendo il motivo di ricorso manifestamente infondato.
La Configurazione del Reato di Porto di Pistola Giocattolo senza Tappo Rosso
Sul primo motivo, la Corte ha ritenuto le doglianze del tutto generiche. La sentenza d’appello aveva fornito una motivazione logica e giuridicamente corretta sia sulla responsabilità dell’imputato sia sulla pena inflitta. È stato ribadito un principio consolidato in giurisprudenza: il porto ingiustificato, fuori dalla propria abitazione, di strumenti che riproducono armi, come le pistole giocattolo, sprovvisti del tappo rosso, integra la contravvenzione di cui all’art. 4 della L. 110/1975. Inoltre, la Corte ha sottolineato come la decisione di negare le circostanze attenuanti generiche e di fissare una pena base superiore al minimo legale fosse ampiamente giustificata dai precedenti penali specifici dell’imputato e dalle altre condanne risultanti dal suo certificato del casellario giudiziale.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in commento ribadisce due principi fondamentali. In primo luogo, il porto di una pistola giocattolo senza tappo rosso non è una leggerezza, ma un reato a tutti gli effetti, poiché l’assenza del dispositivo di sicurezza la rende oggettivamente confondibile con un’arma vera, creando un potenziale pericolo per l’ordine pubblico. In secondo luogo, la decisione evidenzia l’importanza di un corretto calcolo dei termini di prescrizione, tenendo conto delle cause di sospensione introdotte dal legislatore, che possono prolungare significativamente i tempi del processo. Infine, viene confermato che il passato giudiziario di un imputato ha un peso rilevante nella valutazione del trattamento sanzionatorio, potendo legittimamente portare a una pena più severa e al diniego di benefici.
Portare una pistola giocattolo senza tappo rosso è reato?
Sì. Secondo la sentenza, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di una pistola giocattolo sprovvista del tappo rosso occlusivo della canna integra la contravvenzione prevista dall’art. 4, secondo comma, della Legge 18 aprile 1975, n. 110.
Come funziona la sospensione della prescrizione introdotta dalla Riforma Orlando?
La Riforma Orlando ha introdotto una causa di sospensione del termine di prescrizione che opera tra la fine del primo grado di giudizio e la sentenza di secondo grado. Nello specifico, il termine viene sospeso dal deposito della motivazione della sentenza di primo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza d’appello, per un tempo massimo di un anno e sei mesi. Questo meccanismo, applicabile ai reati commessi dopo il 3 agosto 2017, ha l’effetto di prolungare il tempo a disposizione per celebrare il processo d’appello.
Avere precedenti penali può influire sulla determinazione della pena?
Sì. La Corte ha confermato che la presenza di precedenti penali specifici e di altre condanne nel certificato del casellario giudiziale dell’imputato può legittimamente giustificare sia il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia la determinazione di una pena base superiore al minimo previsto dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20970 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Rilevato in fatto e considerato in diritto
Rilevato che inammissibile, in quanto manifestamente infondato, è il secondo motivo del ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, nel quale si invoca la prescrizione del fatto contestato come riqualificato (nella contravvenzione di cui all’art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110), in quanto commesso agosto 2018; prescrizione che per il ricorrente, quindi, sarebbe maturata, considerato il termine massimo dei cinque anni trattandosi di contravvenzione, ancor prima della sentenza impugnata, pronunciata il 13 settembre 2023.
Detto motivo, invero, trascura la sospensione del termine di prescrizione prevista dalla c.d. riforma Orlando (e precisamente dall’art. 159, secondo comma, cod. pen. introdotto dalla medesima e poi abrogato dalle norme sull’improcedibilità: dal termine del deposito della motivazione di primo grado sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza di secondo grado, per un tempo comunque non superiore ad un anno e sei mesi) per i reati commessi dopo l’entrata in vigore della medesima (3 agosto 2017) fino all’entrata in vigore della disciplina sull’improcedibilità, e, quindi, lo slitta in avanti di detto termine, ad oggi non maturato.
Osservato che è inammissibile il primo motivo del medesimo ricorso, in cui ci si duole del tutto genericamente e aspecificamente del vizio di motivazione anche sul piano sanzioNOMErio, a fronte delle argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici della sentenza impugnata sia in punto di responsabilità, essendo stato trovato COGNOME nel non contestato possesso di una pistola giocattolo priva del tappo rosso (si veda al riguardo Sez. 2, n. 2922 del 10/12/2019, dep. 2020, Musolino, Rv. 277966, secondo cui il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti metallo riproducenti armi – pistole giocattolo – ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve – pistole scacciacani -, sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all’art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall’art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all’art. 5, quarto comma, della predetta legge), sia in punto di trattamento sanzioNOMErio, in cui, nel diniego delle circostanze attenuanti generiche e nell’individuazione di una pena base non equivalente al minimo, si fa leva sui precedenti specifici e sulle altre condanne presenti nel certificato del casellari giudiziale.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2024.