Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 7449 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3   Num. 7449  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/09/2023 del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso; udito per l’imputato l’AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 08/09/202, il Tribunale di Palermo rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di NOME avverso l’ordinanza emessa in data 17/08/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, con la quale era stata applicata al predetto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 1135 Rd 327/1942-101 Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982 (perché in concorso materiale tra loro quali membri dell’equipaggio del motopeschereccio tunisino “RAGIONE_SOCIALE“-matricola numero 1146 del compartimento Monastir- Tunisia, commettevano atti di depredazione in danno di un barchino in ferro, con a bordo 49 migranti, di cui cinque donne e un minore) e per le esigenze cautelari di cui all’art. 274 lett. b) e c) cod.proc.pen.
 Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME, a mezzo del difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto contestato per errata applicazione delle norme di cui agli artt. 7 n. 5 cod.pen. e 1135 Cod.nav. e 33, 101 della Convenzione di Montego Bay.
Lamenta che la condotta posta in essere dal prevenuto, ove provata, è stata erroneamente inquadrata nella fattispecie di cui agli artt. 1135 Cod.nav. e 101 della Convenzione di Montego Bay, dovendo, invece, correttamente quale ipotesi aggravata di cui all’art. 629 cod.pen; evidenzia che dalle s.i.t. di NOME emergeva chiaramente che non vi era stato alcun costringimento psichico assoluto nei confronti dei migranti, che il traino iniziale era avvenuto spontaneamente e che la richiesta di denaro era una mera richiesta di compenso; argomenta, quindi, che tali circostanze erano incompatibili con il delitto di pirateria e che il fa commesso al di fuori del mare territoriale in territorio non italiano, non rientrava nella giurisdizione italiana.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso. Il Pg ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Va ricordato che il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti relat all’applicazione di misure cautelari personali è ammissibile soltanto se denun violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità d motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diri ma non anche quando proponga censure che riguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate giudice di merito (Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, COGNOME, Rv. 241997; Sez n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez.6, n.49153 del 12/11/2015, Rv.265244).
La funzione di legittimità è, quindi, limitata alla verifica della adeguatez ragionamento e della valutazione adottata nel provvedimento sottoposto al su esame, che deve manifestare con chiarezza ed esaustività quale argomentazione critica lo abbia sorretto nel pervenire alla ricostruzione dei fatti, tenendo tutti gli elementi, sia contro che a favore del soggetto sottoposto al suo (Sez.6, n 40609 del 01/10/2008, Rv.241214; Sez.6, n. 18190 del 04/04/2012, Rv.253006; Sez.6,n. 27928 del 14/06/2013, Rv.NUMERO_DOCUMENTO).
Nella specie, il Tribunale ha ampiamente motivato, in ordine all sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, richiamando le risultanze istrutto convergenti dichiarazioni rese dai migranti e gli esiti delle attività di indag evidenziando come la condotta posta in essere dagli indagati, valut complessivamente, integrasse sia gli atti di depredazione di cui all’art. cod.nav. sia gli atti di violenza o rapina previsti dall’art. 101 della Convenz Montego Bay); conseguentemente, si è ritenuta radicata la giurisdizione d giudice italiano in base al disposto dell’art. 7 n. 5) cod.pen.
In particolare, il Collegio cautelare evidenziava che gli indagati, approfitt dello stato di necessità in cui si trovavano i migranti, facendo credere loro di disponibili a soccorrerli e trainarli, avvicinavano le due imbarcazioni con una e si impossessavano, con mossa repentina, dell’unico motore del barchino; ind dopo averli abbandonati in alto mare, approfittando del loro stato di disperazi costringevano i migranti con violenza morale (un vero e proprio costringiment psichico assoluto, essendo stata creata una situazione tale da non lascia migranti alcuna ragionevole possibilità di scelta) ad assecondare la loro rich di dazione di denaro, in cambio della possibilità di essere trainati e condott terraferma.
La motivazione è congrua e non manifestamente illogica e si sottrae, pertanto al sindacato di legittimità.
Le censure che il ricorrente svolge, in sostanza, attengono alla ricostruz dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esami
dal giudice di merito e, quindi, sono meramente in fatto e, come tali, non deduci in sede di legittimità.
Va, peraltro, ricordato che questa Corte ha affermato che la nozione di att depredazione di cui all’art. 1135 cod.nav. ricomprende tutte le ipote spossessamento violento di beni altrui, indipendentemente dalla qualificazio della condotta in termini di rapina ovvero di estorsione (Cfr Sez. 3, n. 51442 non mass.).
Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell’art. 616 proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa inammissibilità (Corte Cost. se-nt. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella a pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE de Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp.att.cod.proc.pen.
Così deciso il 24/01/2024