Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 9479 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 9479 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 24/01/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa il 07/09/2023 dal Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; , udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 07/09/2023, il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta di riesame proposta, ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., da COGNOME NOME, avverso l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal G.i.p. del Tribunale di Agrigento, in data 17/08/2023, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 1135 cod. nav.,
101 Conv. AVV_NOTAIO del 10/12/198 (ratificata in Italia con I. n. 689 del 199 a lui ascritti in concorso.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, violazione di legge in relazione alle disposizioni qui appena richiamate e all’ n. 5 cod. pen. Si deduce che la condotta contestata al ricorrente doveva es ricondotta alla fattispecie di cui all’art. 629 cod. pen., in quanto la ri danaro era stata rivolta esercitando una pressione morale sul soggetto passiv pericolo, costretto a privarsi dei suoi averi per sperare di salvarsi. Si quindi la qualificazione in termini di rapina operata anche dal Tribunale, essendosi creata una situazione tale da non lasciare margini di scelta ai migr La difesa evidenzia che, così ricostruita la fattispecie, doveva concludersi difetto di giurisdizione del giudice italiano, non essendo l’estorsione compre le condotte rilevanti per la Convenzione di AVV_NOTAIO Bay e non essendo quind applicabile l’art. 7, n. 5) cod. pen.
Con memoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso, osservando c motivo si risolveva in una non consentita richiesta di rivalutazione della va indiziante degli elementi acquisiti, e comunque dovendosi configurare il delit pirateria nella sottrazione del danaro e nella interruzione volontaria navigazione del barchino dei migranti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Come si è poc’anzi accennato, la difesa ricorrente ha sostenuto versars una ipotesi di difetto di giurisdizione, in quanto la condotta del ricorrente, è contestata la commissione – al largo dell’isola di Lampedusa, in zona conti alle acque territoriali – di un atto di pirateria ai sensi e per gli effetti d 1135 cod. pen., doveva qualificarsi come concorso nel delitto di estorsione e in quello di rapina, con conseguente inapplicabilità dell’art. 7, n. 5), cod.
A sostegno dell’assunto, si osserva che, se è vero che l’art. 1135 (rubr appunto “Pirateria”) fa riferimento ad “atti di depredazione”, è anche vero c Convenzione di AVV_NOTAIO Bay (ratificata dalla I. n. 689 del 1994), nella traduzi italiana, contiene all’art. 101 una definizione di pirateria comprendente quanto qui rileva – “ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni rapina”.
La tesi del ricorrente è manifestamente infondata, sia con riferimento a asserita erroneità della qualificazione giuridica della condotta, sia – ed è q più rileva in questa sede – con riferimento alla ritenuta rilevanza della dist tra i due delitti di cui agli artt. 628 e 629 cod. pen., quanto alla loro
secondo la legge italiana ai sensi dell’art. 7 cod. pen. (punibilità correla reati commessi in zona contigua alle acque territoriali, alle disposizioni Convenzione di AVV_NOTAIO Bay).
2.1. Quanto alla prima questione, è sufficiente richiamare il consolid indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, secondo cui «la rapina differenzia dall’estorsione in virtù del fatto che in essa il reo sottra esercitando sulla vittima una violenza o una minaccia diretta e ineludibile, me nell’estorsione la coartazione non determina il totale annullamento della capa del soggetto passivo di determinarsi diversamente» (Sez. 2, n. 15564 d 08/04/2021, Milioto, Rv. 281102 – 01).
I giudici del merito cautelare hanno fatto buon governo di tale princi osservando che i migranti a bordo del barchino – che era stato poco prima priva del motore con atto repentino dei malviventi – non avevano avuto alcuna effetti possibilità di scelta tra l’assecondare la richiesta di danaro formulata da ultimi, per essere trainati fino all’arrivo dei soccorsi, e l’essere abbandonati aperto in balia RAGIONE_SOCIALE onde, e senza motore (cfr. pagg. 8 seg. dell’ordi impugnata, pag. 13 seg. dell’ordinanza applicativa della misura).
2.2. Quanto alla seconda questione, ritiene il Collegio di condivid interamente le argomentazioni svolte da una recente sentenza di questa Sezion (Sez. 3, n. 51442 del 17/10/2023, Mani), che appaiono pienamente applicabil anche alla odierna fattispecie e che appare qui opportuno riportare nei pass salienti.
Si è in particolare affermato (§ 2 del Considerato in diritto) che “L’art 1135 cod. nav., rubricato «Pirateria», sanziona con la pena della reclusion dieci a venti anni «il comandante o l’ufficiale di nave nazionale o stranier commette atti di depredazione [il corsivo è, e sarà in appresso, del Collegi danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera». Nonostante la rubrica dell’articolo, la norma non cont una precisa definizione RAGIONE_SOCIALE condotte di «pirateria», contenuta invece nell’art 101 della Convenzione RAGIONE_SOCIALE Nazioni Unite di AVV_NOTAIO Bay del 10/12/1982, ratificata in Italia con I. 02/12/1994, n. 689. La norma, nel testo italia Convenzione, definisce la condotta incriminata come «ogni atto illecito di viole o di sequestro, o ogni atto di rapina». Tale formulazione letterale della sembrerebbe, prima facie, includere solamente quelle condotte predatorie indicate dal GIP quali necessarie per integrare la fattispecie penale invocata dal pub ministero. Tuttavia, il testo originale della Convenzione, in lingua inglese, definizione di pirateria («piracy») non menziona il termine «robbery», ossia «rapina», bensì parla di «any 2 illegal acts of violence or detention, or any act of depredation», ossia «qualsiasi atto di violenza o sequestro, o qualsiasi att depredazione». Il termine esatto, per descrivere la condotta (accanto alla viol e al sequestro di persona) è, quindi, non quello di «rapina», utilizzato
traduzione italiana della Convenzione, bensì quello di «depredazione» (termi inglese/americano, quello di «depredation», che indica – fonte RAGIONE_SOCIALE ogni «act of preying upon or plundering», ossia qualsiasi atto di predoneria o saccheggio), che, puntualmente, è dato rinvenire nell’articolo 1135 cod. nav.. T disposizione, come correttamente evidenziato dal ricorrente, va le congiuntamente al successivo articolo 1137 cod. nav., a mente del quale « comandante o l’ufficiale di una nave nazionale o straniera, che sul litorale Repubblica commette alcuno dei fatti previsti negli articoli 628, 629 del co penale, è punito a norma dell’articolo 1135 del presente codice», previsione ricalca quella prevista dal «Code of Practice for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships of the RAGIONE_SOCIALE» (Assembly Resolution A.1025), il quale sanziona gli atti di pirateria compiuti nelle acque interne (ovvero nelle acque territoriali), anzi mare aperto, definendo i primi quali «armed robbery against ships (territorial waters)», e, i secondi, come «acts of piracy (intemational waters)». Dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE due norme, lette congiuntamente alle definizioni fornite in propo dagli strumenti internazionali, appare evidente che il termine «depredazion ricomprenda, secondo la legislazione italiana, tutte le ipotesi di spossessam violento di beni altrui, indipendentemente dalla qualificazione della condott termini di rapina ovvero di estorsione. Ai presenti fini, pertanto, stante la la del concetto di «depredazione», a nulla rileva la tradizionale distinzione op dalla Corte (v., ex multis, Sez. 2, n. 14880 del 19/01/2012, COGNOME, n secondo cui la rapina si differenzia dall’estorsione in virtù del fa nell’estorsione il soggetto passivo, benché coartato, partecipa alla con criminosa ponendo in essere l’atto di disposizione patrimoniale che rapprese l’ingiusto profitto, mentre nella rapina la vittima è soggetto meramente pas della violenza esercitata dal rapinatore sulla sua persona, e quindi la consumaz del reato non richiede la cooperazione della persona offesa (differenza che po tradizionalmente, ad affermare che nella rapina vi è una vis absoluta e nell’estorsione una vis relativa), anche se, in proposito, evidenzia il Collegio che le condizioni in cui è maturato il fatto, in concreto, già inducessero a ri sussistente un atto di «violenza» ricompreso nella prima parte della definizion «pirateria», posta la evidente mancanza di scelta in capo alle persone off minacciate di essere lasciate alla loro sorte alla deriva”. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Le considerazioni fin qui riportate, integralmente condivise da questo Collegi consentono dunque di ritenere priva di rilievo – ai fini che qui interessan distinzione tra rapina ed estorsione, essendo pacifica la riconducibilità di ent le figure criminose nell’alveo degli atti di “depredazione” di cui all’art. 11 nav. e all’art. 101 della Convenzione di AVV_NOTAIO Bay.
Quanto fin qui esposto impone una declaratoria di inammissibilità d ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e d somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Non derivando dal presente provvedimento la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti comunicativi di cui all’ 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE del Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma Iter, disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso il 24 gennaio 2024
Il Consiglire stensore
Il Presi