Piccolo Spaccio: I Limiti della Lieve Entità Secondo la Cassazione
L’ipotesi di piccolo spaccio, disciplinata dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, rappresenta una fattispecie di reato attenuata che consente di applicare pene meno severe per fatti di lieve entità. Tuttavia, la sua configurabilità non è automatica e dipende da una valutazione complessiva di tutti gli elementi del caso. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con forza quali sono gli indicatori che portano a escludere questa qualificazione giuridica, anche quando il ricorrente invoca la presenza di elementi apparentemente favorevoli.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava un ricorso presentato da un soggetto condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, tra cui eroina, hashish e marijuana. La difesa sosteneva che il fatto dovesse essere ricondotto alla fattispecie del piccolo spaccio, evidenziando come il solo possesso di droghe di diversa natura non fosse sufficiente a negare la lieve entità del fatto. L’obiettivo era ottenere una pena più mite rispetto a quella comminata dalla Corte d’Appello.
I Criteri Valutati per Escludere il Piccolo Spaccio
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha confermato la validità del ragionamento seguito dai giudici di merito. Questi ultimi avevano basato la loro decisione non su un singolo elemento, ma su un’analisi globale del compendio probatorio e indiziario. Vediamo nel dettaglio gli elementi che sono stati ritenuti decisivi.
La Quantità e la Modalità di Confezionamento
Un primo dato significativo era quello quantitativo, in particolare relativo all’hashish, che era confezionato in panetti. Questa modalità suggerisce una detenzione finalizzata non a un consumo personale o a una cessione occasionale, ma a un’attività di spaccio più strutturata e su scala più ampia.
Gli Strumenti dello Spaccio e la Contabilità
Oltre alla sostanza, le forze dell’ordine avevano rinvenuto il corredo necessario per la preparazione delle singole dosi e, soprattutto, una sorta di contabilità con l’indicazione di nomi e cifre. La presenza di un registro, per quanto elementare, è un forte indizio di un’attività commerciale continuativa e organizzata, del tutto incompatibile con la nozione di piccolo spaccio.
Il Denaro e le Circostanze del Fatto
Il possesso di una somma di denaro di 4.450,00 euro, sebbene non ingente in assoluto, è stato considerato un elemento significativo nel contesto generale. A ciò si aggiungeva una circostanza particolarmente rilevante: l’imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare al momento dei fatti, un dettaglio che aggrava la valutazione della sua condotta e della sua pericolosità sociale.
Le Motivazioni della Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha definito il ricorso ‘generico e manifestamente infondato’ proprio perché la difesa non si è confrontata adeguatamente con la pluralità di elementi valorizzati dalla Corte d’Appello. Il ricorrente si è limitato a isolare un singolo aspetto (la diversità delle sostanze), senza però smontare il quadro accusatorio complessivo. La decisione ribadisce un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può essere frammentaria. Il giudice deve considerare la ‘dimensione dello spaccio’ nella sua interezza, e in questo caso, l’insieme degli indizi (quantità, confezionamento, contabilità, denaro, stato di detenzione) delineava un’attività criminale che superava ampiamente la soglia del piccolo spaccio.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza serve come un importante monito: per ottenere il riconoscimento del piccolo spaccio, non è sufficiente l’assenza di un singolo elemento di gravità. Al contrario, è la presenza di molteplici indicatori di professionalità e organizzazione a determinare l’esclusione del beneficio. La decisione conferma che i giudici devono effettuare un’analisi olistica, dove ogni tassello contribuisce a formare un’immagine chiara della portata dell’attività illecita. Di conseguenza, una difesa efficace deve essere in grado di contestare l’intero impianto accusatorio e non solo singoli e isolati aspetti.
Il possesso di diversi tipi di droga impedisce automaticamente la qualificazione del reato come piccolo spaccio?
No, il provvedimento chiarisce che il possesso di sostanze di diversa natura non è di per sé ostativo alla configurabilità del piccolo spaccio, ma deve essere valutato nel contesto di tutti gli altri elementi del caso.
Quali elementi specifici hanno portato i giudici a escludere il piccolo spaccio in questo caso?
Gli elementi decisivi sono stati: la quantità di hashish confezionato in panetti, il possesso di materiale per preparare le dosi, una contabilità con nomi e cifre, il rinvenimento di una somma di denaro significativa (€4.450) e il fatto che l’imputato si trovasse già in detenzione domiciliare.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2364 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2364 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VARESE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Il motivo di ricorso proposto da NOME COGNOME, che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio alla cui configurabilità non è ostativo il possesso di sostanze di diversa natura (nella specie eroina, hashish e marijuana) omettendo, tuttavia, di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo, in particolare dell’hashish, confezioNOME in panetti; il corredo necessario per la predisposizione di dosi; una contabilità con indicazione di nomi e cifre; il possesso di una somma di denaro non ingente, euro 4.450.00, ma significativa; le modalità e circostanze del fatto, perché l’imputato si trovava in regime di detenzione domiciliare), elementi che hanno fondato le conclusioni della Corte di merito sulla dimensione dello spaccio gestito dall’imputato non riconducibile al cd. piccolo spaccio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera rei trice
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