Piccolo Spaccio: I Limiti Fissati dalla Cassazione per la Qualificazione
La distinzione tra spaccio di sostanze stupefacenti e piccolo spaccio è una delle questioni più delicate e ricorrenti nel diritto penale. La qualificazione del fatto come di ‘lieve entità’ (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) comporta conseguenze sanzionatorie notevolmente più miti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui criteri utilizzati per tracciare questa linea di demarcazione, sottolineando come la valutazione non possa limitarsi al solo dato quantitativo della droga sequestrata.
I Fatti del Caso: Oltre la Semplice Quantità
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda due persone condannate in appello per spaccio di sostanze stupefacenti. I due ricorrevano in Cassazione chiedendo che il loro comportamento fosse ricondotto all’ipotesi di piccolo spaccio. Alla base della loro condanna vi era il ritrovamento di circa 74 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi. Tuttavia, a pesare sulla decisione dei giudici di merito non è stato solo il quantitativo, ma anche altri elementi rinvenuti nella loro comune abitazione: un bilancino di precisione e un foglietto contenente una vera e propria contabilità dell’attività illecita. Questi appunti riportavano quantitativi e somme di denaro tutt’altro che minimali, delineando un quadro di un’attività strutturata e non meramente occasionale o di modesta portata.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Piccolo Spaccio
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno ritenuto che i motivi proposti dai ricorrenti fossero generici e non riuscissero a scalfire la logicità della motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, aveva correttamente valorizzato tutti gli indizi a sua disposizione per escludere la lieve entità del fatto. La decisione, quindi, non si è basata su una rilettura dei fatti, preclusa in sede di legittimità, ma sulla constatazione che la valutazione del giudice di merito fosse immune da vizi logici o giuridici.
Le Motivazioni: Perché Non Si Tratta di Piccolo Spaccio
La Corte ha ribadito un principio consolidato: per determinare se un fatto integri l’ipotesi di piccolo spaccio, il giudice deve considerare una pluralità di fattori. Il solo dato quantitativo, pur importante, non è l’unico né sempre il più decisivo.
L’Importanza degli Elementi Aggiuntivi
Nel caso specifico, la presenza del bilancino di precisione e della contabilità dello spaccio sono stati considerati ‘circostanze e modalità dei fatti’ che, lette insieme, descrivono un’attività ‘affatto lieve’. Questi strumenti, infatti, sono indicatori di una professionalità e di un’organizzazione che mal si conciliano con la natura episodica e contenuta che caratterizza il piccolo spaccio. Il foglietto contabile, in particolare, dimostrava una gestione economica dell’attività che andava oltre la semplice cessione di poche dosi per far fronte a esigenze personali.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Un altro punto cruciale della decisione riguarda l’inammissibilità dei ricorsi. La Cassazione ha sottolineato come i ricorrenti si siano limitati a riproporre la richiesta di qualificazione più favorevole senza però confrontarsi criticamente con le argomentazioni della Corte d’Appello. Un ricorso per legittimità, per essere ammissibile, deve individuare specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata, non può limitarsi a una generica richiesta di una diversa valutazione dei fatti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che la valutazione sulla lieve entità del fatto di spaccio deve essere globale e attenta a tutte le circostanze del caso concreto. La presenza di strumenti come bilancini di precisione o di documentazione che attesti una contabilità dell’attività illecita assume un peso determinante. Per la difesa, ciò significa che non è sufficiente appellarsi a un quantitativo di droga non esorbitante per ottenere la qualificazione di piccolo spaccio, ma è necessario dimostrare l’assenza di quegli ‘indici di professionalità’ che possono convincere il giudice della natura non lieve dell’attività criminale. La decisione ribadisce, infine, il rigore con cui la Cassazione valuta l’ammissibilità dei ricorsi, sanzionando con la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria i tentativi di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti.
Perché il ricorso degli imputati è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché i motivi presentati erano intrinsecamente generici e non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni della sentenza di secondo grado, la quale aveva già valorizzato elementi che escludevano la lieve entità del fatto.
Quali elementi, oltre alla quantità di stupefacente, hanno impedito di qualificare il reato come piccolo spaccio?
Gli elementi decisivi sono stati il possesso di un bilancino di precisione e di un foglietto contenente la contabilità dell’attività di spaccio, con riferimento a quantitativi e somme non minimali. Questi fattori indicavano un’attività organizzata e non un episodio di lieve entità.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2369 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2369 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi proposti da NOME COGNOME e NOME COGNOME;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto che i comuni motivi comuni dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: in particolare i motivi, relativi a mancata qualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 cit. non essendo ostativa alla qualificazione come piccolo spaccio la non occasionalità della condotta, risultano intrinsecamente generici e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata che ha valorizzato non solo il dato quantitativo dello stupefacente (gr. 74 ca. di cocaina divisa in dosi) ma altre circostanze del fatto (il possesso di un bilancino di precisione e di un foglietto contenente la contabilità dell’attività di spaccio svolta nella comune abitazione degli imputati, il cui contenuto è descritto a pag. 3 della sentenza di primo grado con riferimento a quantitativi e somme non minimali) e, quindi, circostanze e modalità dei fatti che non illogicamente sono stati ricondotti ad un’ attività di spaccio affatto lieve;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
La Consigliera re/a t trice
Così deciso il 19 dicembre 2025
Fresidente