Piccolo Spaccio: Non Bastano Giovane Età e Fedina Penale Pulita
Un’ordinanza della Corte di Cassazione torna a fare chiarezza sui criteri per la configurabilità del reato di piccolo spaccio, escludendone l’applicazione quando il quadro probatorio complessivo suggerisce una dimensione dell’attività non marginale. La Suprema Corte, con una recente decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, ribadendo un principio fondamentale: la valutazione sulla lieve entità del fatto non può basarsi su singoli elementi isolati, ma deve considerare l’intero contesto.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un giovane avverso una sentenza della Corte d’Appello che lo aveva condannato per spaccio di sostanze stupefacenti. La difesa del ricorrente si fondava principalmente su due motivi. In primo luogo, si chiedeva la riqualificazione del reato nell’ipotesi più lieve del cosiddetto piccolo spaccio, prevista dall’articolo 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti. In secondo luogo, si lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, facendo leva sulla giovane età dell’imputato e sulla sua condizione di incensurato.
La Qualificazione del Reato: Quando si Esclude il Piccolo Spaccio
La Corte di Cassazione ha respinto con fermezza il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, la Corte di merito aveva correttamente escluso l’ipotesi del piccolo spaccio sulla base di un’analisi completa del compendio probatorio e indiziario. Gli elementi valorizzati erano plurimi e convergenti:
1. Il dato quantitativo: la quantità di hashish e marijuana detenuta non era trascurabile.
2. Il materiale di confezionamento: il possesso di materiale idoneo a suddividere la sostanza in dosi è stato considerato un chiaro indice di un’attività destinata alla vendita.
3. Le circostanze dell’operazione: la presenza dell’imputato in un noto luogo di spaccio, segnalata dalle forze dell’ordine, ha rafforzato la tesi accusatoria.
Questi fattori, valutati nel loro insieme, hanno delineato un quadro di spaccio non occasionale o modesto, ma inserito in un contesto operativo che superava la soglia della lieve entità.
Le Motivazioni della Corte
La Corte ha spiegato che il ricorrente, nel sostenere la tesi del piccolo spaccio, aveva omesso di confrontarsi con la totalità degli elementi probatori valorizzati dalla Corte d’Appello. Non è sufficiente, infatti, appellarsi a un singolo aspetto, ma è necessario analizzare la condotta in modo globale per stabilire se essa rientri o meno nell’ipotesi di minore gravità.
L’Infondatezza del Motivo sul “piccolo spaccio”
Il ragionamento della Corte di merito è stato giudicato logico e coerente. L’insieme degli indizi (quantità, materiale per il confezionamento, luogo dell’operazione) ha fondato ragionevolmente la conclusione che la dimensione dello spaccio non fosse riconducibile alla fattispecie di lieve entità. Di conseguenza, il tentativo della difesa di sminuire la portata dei singoli elementi è stato ritenuto inefficace di fronte alla solidità del quadro complessivo.
La Reiezione della Richiesta di Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche, è stato giudicato generico e manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: la giovane età e lo stato di incensuratezza non costituiscono elementi che, da soli, impongono al giudice la concessione delle attenuanti. Per poter beneficiare di tale riduzione di pena, è necessaria la presenza di elementi positivamente apprezzabili che, nel caso di specie, non sono stati acquisiti né allegati dalla difesa.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma che la qualificazione di un fatto come piccolo spaccio richiede una valutazione attenta e complessiva di tutti gli indicatori disponibili. Il giudice non può limitarsi al solo dato quantitativo della sostanza, ma deve considerare anche le modalità della condotta, i mezzi impiegati e ogni altra circostanza rilevante. L’ordinanza sottolinea, inoltre, che le circostanze attenuanti generiche non sono un automatismo legato a condizioni personali come l’età o la fedina penale pulita, ma richiedono una valutazione positiva e concreta del comportamento dell’imputato. Per la difesa, ciò significa che un’eventuale richiesta di riqualificazione del reato o di concessione delle attenuanti deve essere supportata da argomentazioni solide e capaci di confutare l’intero impianto accusatorio.
Quando un’ipotesi di spaccio non può essere considerata di lieve entità (cd. “piccolo spaccio”)?
Secondo la Corte, lo spaccio non può essere considerato di lieve entità quando il quadro probatorio complessivo, che include il dato quantitativo degli stupefacenti, il possesso di materiale per il confezionamento e le circostanze dell’operazione di polizia, indica una dimensione dell’attività non riconducibile a un fatto del tutto marginale.
La giovane età e l’assenza di precedenti penali sono sufficienti per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
No, l’ordinanza chiarisce che la giovane età e lo stato di incensuratezza non sono di per sé elementi sufficienti per l’applicazione delle attenuanti generiche, se non sono accompagnati da altri elementi positivamente apprezzabili che non sono stati acquisiti nel processo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2367 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2367 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dalla consigliera NOME COGNOME;
Ritenuto, che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio omettendo di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo dei stupefacenti, hashish e marijuana, detenuti; il possesso di materiale atto al confezionamento in dosi; le circostanze dell’operazione di polizia che ne segnalavano la presenza in luogo di spaccio), elementi che ha ragionevolmente hanno fondato le conclusioni della Corte di merito su una dimensione dello spaccio non riconducibile al cd. piccolo spaccio;
Ritenuto che è generico e manifestamente infondato anche il motivo di ricorso sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate non essendo acquisiti elementi positivamente apprezzabili tali non potendo considerarsi la giovane età e lo stato di incensuratezza;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2025
La Consigliera reltrìce
Il prsidente