Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 23654 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 23654 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di appello di Bari, in parziale riforma della decisione del Tribunale”Bari, qualificati i fatti contestati /relativi alla detenzione di una dose di cocaina ai sensi dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 e riconosciuto il concorso formale con la detenzione dello stupefacente di cui alle tabelle II e IV d.P.R. 309/90, qualificata ai sensi dell’art.73 comma 4 d.P.R. 309/90 e operata la continuazione esterna con i fatti di detenzione di munizioni, rideterminava la pena nei confronti di COGNOME NOME, in anni due ( mesi quattro di reclusione ed euro 6.600 di multa. Escludeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena, operando una prognosi negativa sull’astensione del prevenuto dalla commissione di ulteriori reati.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del COGNOME NOME ha articolato tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale con riferimento alla mancata applicazione dell’art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 in relazione alla natura, qualità, quantità dello stupefacente detenuto, tenuto conto delle complessive modalità della condotta che denotavano, in accordo al contributo confessori° del prevenuto, una attività di piccolo spaccio, confortata dall’assenza di ulteriori elementi indizianti quali il sequestro di denaro, appunti contabili da cui desumere l’inserimento del prevenuto all’interno di una realtà criminale più strutturata, ovvero attività dik intercettazione telefonica, nonché in relazione ai mezzi e alle modalità della condotta ; che denotavano una capacità diffusiva minimale e una organizzazione parimenti artigianale, limitata nel tempo e sostanzialmente diretta ad alimentare il proprio vizio.
2.2 Con il secondo motivo di ricorso assume violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, laddove non erano stati valorizzati gli elementi di meritevolezza allegati dalla difesa, quale la confessione dell’imputato in cui venivano spiegate le motivazioni a delinquere, la giovanissima età del prevenuto che era alla prima esperienza delinquenziale e l’ottimo comportamento processuale.
3.3 Con una terza articolazione lamenta violazione di legge e vizio motivazionale, in ragione di assenza o comunque apparenza della motivazione, con riferimento al mancato riconoscimento della sospensione
condizionale della pena, evidenziando che la stessa era stata esclusa solo in ragione della personalità del prevenuto, senza ulteriori specificazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo, con il quale si assume violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti relativi al possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana nella misura di otto grammi complessivi, suddivisi in due bustine rinvenute presso l’abitazione del ricorrente (circa 30 dosi singole) e nel nascondiglio posto nella sua disponibilità esclusiva, e di un armamentario di materiale per la preparazione dello stupefacente (sostanza da taglio), per il peso (17 bilancini) e per il confezionamento (migliaia di bustine e alcune spillatrici), n unitamente Alappunti manoscritti che indicavano nominativi e quantità, risulta in fatto, generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e di quella di primo gradoL:deve essere ritenuto inammissibile.
‘E stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) “può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, CZ 17) deducibile GLYPH dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio” e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere la concessione dell’attenuante quando anche uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia “di lieve entità” (Cass. Sez.3, n.32695 del 27/03/2015, Genco e altri, Rv.264491), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva della fattispecie concreta, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.U., n.51063 del 27/09/2018, COGNOME Ciro, Rv.274076). Orbene un siffatto compito è stato puntualmente assolto dal giudice territoriale / il quale ha fatto riferimento non tanto ai profili ponderali e qualitativi dello stupefacente trattato, /ma ha valorizzato le( complessive modalità dell’azione e ·ii) mezzi impiegati (appunti manoscritti, spillatrici, {
migliaia di bustine per confezioni, sostanza da taglio, batterie, bilancini, sistema di video sorveglianza, impiego di un nascondiglio di cui il COGNOME aveva la disponibilità esclusiva) da cui desumere che l’attività da questi realizzata era tutt’altro che occasionale e caratterizzata dal piccolo spaccio al dettaglio, bensì connotata da organizzazione e professionalità, avendo il ricorrente realizzato, all’interno del proprio stabile, una vera e propria centrale di spaccio, pronta a movimentare centinaia, se non migliaia di dosi droganti come è agevolare arguire dai numerosissimi riferimenti contenuti negli appunti e dalle migliaia di bustine da confezionare rinvenute nel nascondiglio.
Manifestamente infondata è poi l’articolazione concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
In relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, invece, va osservato che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell’imputato).
Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, .3ebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, COGNOME, Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’11/10/2004, dep. 2005, Alba, Rv. 230691), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, COGNOME, Rv. 279549).
4.1 Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha osservato che, nel caso di specie, non erano presenti elementi positivamente valutabili a tal fine, in quanto la confessione era risultata tardiva, parziale e tendenzialmente rivolta a minimizzare la propria responsabilità, mentre la condotta era risultata di rilevante allarme sociale in ragione della palese capacità di movimentare considerevoli
quantitativi di stupefacente e di soddisfare una rilevante platea di tossicodipendenti, resa ancora più pericolosa in ragione del possesso di un rilevante quantitativo di munizionamento rinvenuto nella sua disponibilità di cui al separato editto accusatorio.
Il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena è poi sorretto da sufficiente e non illogica mptivazione, in quanto fondato su una corretta valutazione dei profili GLYPH del reo che, a dispetto della giovane età e dello stato di incensuratezza, denotano caratteri di antidoverosità tali da giustificare una negativa prognosi sulla futura astensione del ricorrente da ulteriori condotte criminose.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 22 marzo 2024
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