Piccolo Spaccio: I Limiti del Ricorso in Cassazione
L’ordinanza n. 38573/2024 della Corte di Cassazione offre un importante chiarimento sui confini tra il reato di spaccio di stupefacenti e la sua attenuante del piccolo spaccio. La decisione sottolinea i limiti del ricorso per cassazione, ribadendo che la Suprema Corte non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge. Analizziamo insieme questo caso per capire quando un’attività di cessione di droga può essere considerata di lieve entità e quali sono i requisiti di ammissibilità di un ricorso.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo da parte del GUP del Tribunale di Asti per molteplici episodi di cessione di sostanze stupefacenti, avvenuti tra il 2019 e il 2021. La Corte d’Appello di Torino, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la sentenza: pur annullando un capo d’imputazione e assolvendo l’imputato da altri due, aveva confermato la sua colpevolezza per le restanti accuse, riducendo la pena.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava la mancata riqualificazione dei reati nella fattispecie di piccolo spaccio, prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, che comporta una pena significativamente inferiore.
La Questione del Piccolo Spaccio nel Ricorso
La difesa sosteneva che le condotte contestate dovessero rientrare nell’ipotesi del piccolo spaccio. Questa fattispecie autonoma di reato si configura quando l’attività di spaccio presenta una minore portata complessiva. I giudici valutano diversi parametri, come la quantità e qualità della sostanza, le modalità dell’azione, i mezzi utilizzati e i potenziali guadagni, per determinare se l’offensività della condotta sia contenuta.
Il ricorrente, tuttavia, si è scontrato con una ferma opposizione da parte della Suprema Corte, che ha ritenuto il suo ricorso manifestamente inammissibile.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali.
1. Inammissibilità per Genericità e Ripetitività
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato una mera riproposizione delle argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. La giurisprudenza, consolidata anche a Sezioni Unite, stabilisce che il ricorso per cassazione non può limitarsi a ripetere le stesse doglianze, ma deve contenere una critica specifica e puntuale delle ragioni esposte nella sentenza impugnata. In assenza di un confronto argomentativo con la decisione di secondo grado, il ricorso risulta generico e, quindi, inammissibile.
2. Inammissibilità per la Richiesta di Rivalutazione dei Fatti
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha evidenziato che la richiesta di qualificare il fatto come piccolo spaccio si traduceva in una pretesa di rilettura delle risultanze istruttorie. Il ricorrente, di fatto, chiedeva alla Cassazione di rivalutare le prove e di giungere a una conclusione diversa da quella dei giudici di merito. Questo compito, però, esula completamente dalle funzioni della Corte di Cassazione, che è giudice di legittimità e non di merito.
I giudici di secondo grado avevano già fornito una motivazione logica e completa per escludere il piccolo spaccio, valorizzando elementi concreti quali:
* La pluralità e sistematicità delle condotte;
* La tipologia della sostanza ceduta;
* La stabile dedizione dell’imputato al commercio illecito;
* Il suo ruolo di punto di riferimento nella zona per la vendita di vari tipi di stupefacenti.
Questi fattori, nel loro insieme, delineavano un’attività criminale non occasionale o di portata limitata, ma organizzata e prolungata, incompatibile con la nozione di lieve entità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. Le valutazioni relative alla qualificazione giuridica di una condotta, come la distinzione tra spaccio e piccolo spaccio, sono rimesse al giudice di merito.
Questa decisione insegna che un ricorso per cassazione ha speranze di successo solo se si concentra su vizi di legittimità (come la violazione di legge o il vizio di motivazione palesemente illogica), e non se tenta di sollecitare una nuova e diversa interpretazione delle prove. Per l’imputato, la conseguenza è la condanna definitiva al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, a conferma che un ricorso infondato comporta costi certi.
Quando un’attività di spaccio può essere considerata ‘piccolo spaccio’?
Secondo la Corte, il piccolo spaccio si configura in ipotesi di minore portata complessiva dell’attività dello spacciatore, con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati. Un’attività prolungata e rivolta a un numero indiscriminato di soggetti non rientra in questa categoria.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché costituiva una semplice riproposizione dei motivi già respinti in appello, senza un confronto critico con la sentenza impugnata, e perché chiedeva una nuova valutazione dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Quali elementi specifici ha considerato la Corte d’Appello per escludere il piccolo spaccio?
La Corte d’Appello ha escluso tale ipotesi basandosi sulla pluralità e sistematicità delle condotte di spaccio, la tipologia della sostanza, la stabile dedizione dell’imputato a tale commercio e il suo ruolo di punto di riferimento nella zona per la vendita di vari tipi di droga.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38573 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38573 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il difensore di COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, con la quale, riforma di quella del GUP del Tribunale di Asti di condanna del predetto per più cessioni d stupefacente ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (tra il 2019 e il 2021 Bra e Cherasco), è stata dichiarata la nullità della sentenza appellata quanto al capo 11) con trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Asti; è stato assolto l’imputato dai c 8) e 9) della rubrica per non aver commesso il fatto; conseguentemente è stata ridotta la pena e sostituita quella accessoria; sono stati dissequestrati e restituiti il denaro e t veicoli in sequestro; con conferma nel resto;
ritenuto che il ricorrente, con un unico motivo, ha dedotto violazione di legg limitatamente alla denegata riqualificazione dei reati quali ipotesi di cui all’ar cOmma 5, d. P.R. n. 309/1990, doglianza che; oltre a costituire riprdposizione di motivo di gravame, non preceduta dal previo, necessario confronto con i motivi della decisione (sul punto, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), è intes ad una inammissibile rilettura delle risultanze istruttorie, rispetto alle quali consta valutazione complessiva dei giudici del gravame, i quali hanno valorizzato la pluralità sistematicità delle condotte di spaccio, la tipologia della sostanza, la stabile dedizi dell’imputato a quel commercio, la circostanza che egli rappresentava un punto di riferimento della zona per la vendita di vari tipi di stupefacente (sulla natura sindacato, sez. 6, n. 45061 del 3/11/2022, Restivo, Rv. 284149-02, in cui si è precisato che la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell’art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complic con ridotta circolazione di merce e denaro e potenzialità di guadagni limitati, c ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numer indiscriminato di soggetti; n. 13982 del 20/2/2018, Lombino, Rv. 272529-01; n. 29132 del 9/5/2019, COGNOME, Rv. 270562-01); Corte di Cassazione – copia non ufficiale che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 18 settembre 2024
NOME COGNOME COGNOME GLYPH
La Consigliera est.
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Il Presidente/l
NOME COGNOME
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