Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1542 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1542 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 15/11/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VENAFRO il 27/01/1976 NOME nato a AVEZZANO il 24/11/1973 NOME nato a VENAFRO il 29/04/1999 NOME nato a VENAFRO il 09/03/2001
avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 60/RG 22499
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorrenti impugnano la sentenza in epigrafe indicata che li ha condannati per plu delitti di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per non avere riqualificato il f ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73, e in ordine al trattamento sanzionator
I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza.
2.1. La fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990 è stata intr dal legislatore al fine di «rendere la risposta repressiva in materia di stupefacenti compa con i principi di offensività e proporzionalità, nella consapevolezza del carattere varie mutante del fenomeno criminale cui si rivolge» e l’accertamento della lieve entità del f implica perciò «una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezion in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione» (Sez. U, n. 5 27/09/2018, COGNOME, Rv. 274076).
In sostanza, è configurabile il cosiddetto “piccolo spaccio” quando emerga una complessiva minore portata dell’attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici; una ri circolazione di merci e di denaro; guadagni limitati; una ridotta provvista di stupefac comprensiva anche della detenzione di quello necessario alla successiva vendita in un quantitativo comunque contenuto (Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016, COGNOME, Rv. 268293).
2.2. La sentenza impugnata, alle pagg. 9 e 10, nell’escludere l’ipotesi della lieve enti reso specifica ed adeguata motivazione sul punto, valorizzando non solo l’importante numero di cessioni effettuate (103), ma anche la ordinaria modalità di cessione tale da avere creato « vero e proprio market della droga, a cui si rivolgevano numerosissimi assuntori, costretti a la fila e attendere il proprio turno», con disponibilità della sostanza stupefacente da parte imputati, appartenenti al medesimo nucleo familiare, anche di notte, senza necessità di esser previamente contattati.
2.3. Alla luce di tali considerazioni, il fatto contestato è stato correttamente quali sensi dell’art. 73, comma 1, d.p.r. n. 309 del 1990 secondo una valutazione nient’affa arbitraria e in linea con la giurisprudenza di legittimità che richiede una lettura complessi dati a disposizione del giudice di merito da cui è conseguita l’esclusione, pur implicit presupposti dell’art. 62 n. 4 cod. pen.
Il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi al trattamento sanzionatorio, sono g in quanto la sentenza impugnata a pagina 11, pur sinteticamente, dà atto di avere valutat presupposti per l’applicazione della recidiva contestata, rispetto alla quale, peraltro, il r limita ad una generica esclusione e a pag. 12 spiega, con argomenti logici e completi, fonda
P
anche sul dato temporale, in nessun modo contrastati, l’assenza di un medesimo criminoso rispetto ai fatti per i quali è stata emessa sentenza irrevocabile di conda
All’inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione de d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15 novembre 2024
La Consigliera estensora
La Presidente