Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6963 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6963 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 25.11.2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Palermo in data 10.3.2021 ha ritenuto NOME colpevole del reato di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 (detenzione e trasporto di gr. 400 circa di sostanza stupefacente del tipo hashish- fatto commesso in Palermo il 22.12.2016) condannandolo alla pena di anni due di reclusione ed Euro 4000,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per violazione di legge e vizio d motivazione relativamente al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990.
In particolare si deduce che la Corte territoriale ha fondato il mancato riconoscimento sul solo dato ponderale, peraltro nella specie non particolarmente significativo e compatibile con un’attività di piccolo spaccio.
Il ricorso é inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già vagliat e disattesi, in modo congruo e logico, dal giudice di appello.
Quanto all’invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché si basa su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici del gravame hanno dato infatti conto di elementi preclusivi al riconoscimento della non lieve entità del fatto desunti dal dato ponderale della sostanza del peso di gr. 382,13 con percentuale di THC pari all’8,5% e principio attivo pari a 34,29) .
Si tratta di elementi che hanno condotto la Corte territoriale, in modo lineare e logico, ad escludere l’ipotesi del piccolo spaccio, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte.
Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha chiarito che è proprio la blobalità della valutazione richiesta dall’art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l’elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all’ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve enti tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove l Corte ha valorizzato molteplici elementi che ricostruiscono l’attività di spaccio su larga scala (Sez. 6, n.13982 del .20.02.2018, Rv. 272529).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.12.2023