Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 18207 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 18207 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 05/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato in Repubblica Dominicana il DATA_NASCITA avverso la sentenza emessa il 13/04/2023 dalla Corte d’Appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, avv. NOME COGNOME, che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 13/04/2023, la Corte d’Appello di Venezia ha confermato la sentenza emessa con rito abbreviato dal G.u.p. del Tribunale di Vicenza, in data 22/06/2022, con la quale NOME COGNOME NOME stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai delitti di detenzione e cessione di cocaina.
Ricorre per cassazione il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata derubricazione ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Si censura
la sentenza impugnata per essersi limitata a valorizzare il dato ponderale (comunque di entità non preclusiva all’applicazione dell’ipotesi di lieve entità) senza considerare gli altri elementi di rilievo (scarsa qualità della sostanza, mezzi rudimentali, azione individuale, unicità della cessione accertata) che avrebbero potuto determinare l’applicazione del comma 5.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata comunicazione all’imputato presente degli avvisi ex art. 545-bis cod. pen. Si deduce la sussistenza di una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca dei “monili in metallo” appartenenti alla moglie del ricorrente. SI censura il mancato confronto con le deduzioni difensive comprovanti l’appartenenza dei monili alla moglie del ricorrente e al loro lecito acquisto.
3 Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza dei motivi proposti.
Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica alle argomentazioni del P.G., insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Per ciò che riguarda il primo motivo, deve osservarsi che le sintetiche considerazioni svolte dalla Corte territoriale in ordine alla insussistenza di un’ipotesi di piccolo spaccio, riconducibile all’ipotesi lieve di cui al comma 5 dell’art. 73 (considerazioni imperniate sulla detenzione di cocaina in misura corrispondente a 318 dosi singole medie) devono essere lette congiuntamente – secondo i noti principi in tema di “doppia conforme” – a quelle esposte nella sentenza di primo grado. Il Tribunale di Vicenza aveva infatti valorizzato, ai fini che qui interessano, non solo la consistente somma di danaro trovata all’imputato (complessivi Euro 3.530, non giustificati dallo svolgimento di attività lavorativa lecita), ma anche le dichiarazioni rese da COGNOME NOME (bloccato dagli operanti subito dopo l’acquisto di una dose presso l’appartamento del COGNOME COGNOME), il quale aveva precisato di essere stato “un cliente assiduo del COGNOME negli ultimi sei mesi” (cfr. pag. 5 della sentenza di primo grado. V. anche pag. 4 della stessa sentenza, dove si riporta quanto riferito dal COGNOME agli operanti in ordine sia all’acquisto di altra dose di cocaina anche il giorno precedente all’episodio monitorato, sia soprattutto agli ulteriori acquisti – almeno venti – effettuati nei mesi precedenti, sempre nell’ordine di 1 o 2 grammi di cocaina pagati al ricorrente 100 Euro al grammo).
In tale più ampia ottica ricostruttiva, va per un verso evidenziato che risulta smentita la tesi difensiva secondo cui l’esclusione del comma 5 era stata motivata con esclusivo riferimento al dato temporale. Per altro verso, e conclusivamente, deve ritenersi che i riferimenti alla stabilità RAGIONE_SOCIALE “relazioni commerciali” con i COGNOME, unitamente alla consistenza sia del dato ponderale relativo alla droga sequestrata, sia della somma ingiustificatamente in possesso del ricorrente, costituiscano un compendio argomentativo idoneo a sostenere – in termini immuni da censure deducibili in questa sede – l’insussistenza dell’ipotesi lieve di cui al comma 5.
3. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, dovendo integralmente condividersi le considerazioni svolte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella propria requisitoria in ordine alla preclusione nascente dalla mancata richiesta, in appello, di applicazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni sostitutive.
Lungi dal costituire un precedente isolato, come sostenuto dalla difesa, l’indirizzo interpretativo richiamato dal P.G., da cui non vi è motivo di discostarsi, è stato da ultimo ribadito da ulteriori pronunce. V. da ultimo Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, COGNOME, Rv. 285751 – 01, secondo cui «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell’art. 95 d.lgs. 1 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all’applicabilità o meno RAGIONE_SOCIALE nuove pene sostitutive RAGIONE_SOCIALE pene detentive brevi di cui all’art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell’imputato, da formulare non necessariamente con l’atto di gravame o in sede di “motivi nuovi” ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell’udienza di discussione d’appello». In senso conforme, cfr. anche Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 – 01; Sez. 6, n. 46782 del 29/09/2023, Borazio, Rv. 285564 – 01.
4. La residua censura è inammissibile, perché generica.
La Corte territoriale ha confermato la decisione di primo grado, anche quanto alla confisca per sproporzione, all’esito RAGIONE_SOCIALE risultanze in atti (assenza di redditi leciti percepiti dal ricorrente; modeste entrate da lavoro percepite dalla moglie da pochi mesi, inidonee a consentire significativi accantonamenti; consistenza non della somma trovata al COGNOME in banconote di piccolo taglio; rilevante valore dei monili ed orologi rinvenuti, stimato in complessivi Euro 16.000: cfr. pag. 6 della sentenza impugnata).
In tale contesto, risulta del tutto pertinente il richiamo, effettuato dalla Corte territoriale, all’indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte secondo cui «nel caso di confisca ex art. 12-sexies, d.l. 8 giugno 1992 n. 306 (ora art. 240-bis cod. pen.), dall’accertata sproporzione tra guadagni e patrimonio, che spetta alla pubblica accusa provare, scatta una presunzione furis tantum d’illecita accumulazione patrimoniale, che può essere superata dall’interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima
provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato». (Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019, Novizio, Rv. 277997 – 04′ che in motivazione ha sottolineato che l’imputato, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, può acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva).
Invero, a fronte di considerazioni sviluppate nella sentenza impugnata certamente idonee a ritenere che l’accusa abbia adeguatamente prospettato la sproporzione tra le disponibilità del RAGIONE_SOCIALE COGNOME e le entrate lecite del suo nucleo familiare – il ricorso non evidenzia, con le indispensabili connotazioni di specificità e concretezza, quali deduzioni – in ipotesi idonee a confutare la presunzione iuris tantum sarebbero state ingiustamente trascurate dai giudici di merito, quali documentazioni comprovanti l’acquisizione lecita dei monili sarebbe stata illegittimamente pretermessa, ecc.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 5 marzo 2024