Piccolo Spaccio: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile?
La distinzione tra traffico di stupefacenti e l’ipotesi lieve di piccolo spaccio è una questione centrale nel diritto penale, con conseguenze significative sulla pena. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce un importante principio processuale: non è possibile riproporre in sede di legittimità le stesse argomentazioni già respinte nel merito, pena la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Analizziamo insieme questa decisione per capire i limiti dell’impugnazione e la logica seguita dai giudici supremi.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. La difesa contestava la qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che la condotta dovesse essere inquadrata nella fattispecie attenuata del piccolo spaccio, come previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990).
Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva valutato correttamente gli elementi che, a suo dire, dimostravano la lieve entità dell’attività illecita. Tuttavia, il ricorso si basava sugli stessi punti e argomenti che erano già stati presentati e giudicati infondati nel processo d’appello.
L’analisi della Cassazione sul piccolo spaccio e la riproposizione dei motivi
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, ha rilevato un vizio fondamentale che ne ha impedito l’analisi nel merito. I giudici hanno sottolineato che i motivi presentati non erano consentiti dalla legge in sede di legittimità. Questo perché la Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono riesaminare i fatti, ma un organo che verifica la corretta applicazione della legge da parte dei giudici precedenti.
Il ricorso è stato qualificato come contenente ‘doglianze riproduttive’, ovvero una semplice ripetizione di censure già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima, come evidenziato dalla Cassazione, aveva fornito argomenti giuridici corretti per escludere l’ipotesi del piccolo spaccio, motivando come gli elementi raccolti indicassero un’attività di traffico non marginale, sebbene con ridotte capacità di smercio.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione si basa su un principio consolidato: la sede di legittimità non può essere utilizzata per tentare di ottenere una nuova valutazione dei fatti già compiuta dai giudici di merito. Se la Corte d’Appello ha esaminato in modo logico e giuridicamente corretto le argomentazioni della difesa, respingendole, la riproposizione delle stesse in Cassazione rende il ricorso inammissibile.
Il Collegio ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente evidenziato tutti gli elementi che portavano a ritenere che l’imputato non fosse coinvolto in una semplice ipotesi di piccolo spaccio. Di conseguenza, il ricorso, non sollevando reali questioni di violazione di legge, è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda presentare un ricorso in Cassazione: l’impugnazione deve basarsi su vizi di legittimità (errori nell’applicazione della legge o vizi di motivazione) e non sulla semplice speranza di un riesame dei fatti. La mera riproposizione di argomenti già respinti è una strategia destinata al fallimento, che comporta non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggiunta di ulteriori oneri economici per il ricorrente. La decisione sottolinea l’importanza di strutturare un ricorso su solide basi giuridiche, distinguendo nettamente le questioni di fatto da quelle di diritto.
Quando un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Secondo l’ordinanza, un ricorso è inammissibile quando i motivi proposti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, come nel caso in cui si limitino a riproporre doglianze già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito.
Cosa significa che le censure del ricorso sono ‘riproduttive’?
Significa che gli argomenti e le critiche mosse alla sentenza impugnata sono una mera ripetizione di quelli già presentati e valutati nel precedente grado di giudizio (in questo caso, dalla Corte d’Appello), senza introdurre nuove questioni relative alla corretta applicazione della legge.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3212 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3212 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il 19/09/2001
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 146 Sigillo
NRG 27236/2024
OSSERVA
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura ( riqualificazione del fatto nell’ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, pagg. 5-6 in cui la Corte di appello ha evidenziato tutti gli elementi che portavano a ritenere ragionevolmente che l’imputato non fosse coinvolto in una ipotesi di “piccolo spaccio”, ovvero di traffico con ridotte capacità di smercio, come definito, tra tante, da Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29/11/2024.