Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 49123 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 49123 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/03/2023 della Corte di appello di Reggio Calabria
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto, che è manifestamente infondato e smentito dalle risultanze di prova richiamate nella sentenza impugnata, il primo motivo di ricorso che contesta la mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente sostiene che si sia in presenza di piccolo spaccio omettendo di confrontarsi con il complessivo compendio probatorio e indiziario valorizzato dalla Corte di merito (il dato quantitativo della cocaina detenuta, in parte frazionata in dosi, variamente occultata e risultata complessivamente pari a gr. 50, per quella detenuta a bordo dell’auto e gr. 18, per quella rinvenuta nel corso della successiva
perquisizione), dato che ha ragionevolmente fondato le conclusioni della Corte di merito su una dimensione dello spaccio non riconducibile al cd. piccolo spaccio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente