Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5609 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5609 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CARBONIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/09/2025 della CORTE APPELLO di CAGLIARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto il ricorso di COGNOME NOME, i cui motivi possono essere congiuntamente trattati, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 96 comma 1, lett g) del d.lgs n. 81 del 200 perché aveva omesso di redigere il POS nel cantiere in Uta, accertato 1’1/12/2020, in punto errata qualificazione giuridica del reato come permanente ed eccepisce la prescrizione dello stesso, è inammissibile per manifesta infondatezza
I V> , Va rilevata la corretta della motivazione della sentenza che aveva accertato la violazione alla normativa antinfortunistica, a seguito di accesso ispettivo con il quale era stata rilevata l’assenza di predisposizione nel cantiere in corso in Uta del POS e che tale documento non era stato depositato entro il termine dato all’imputato, titolare della ditta che operava sul posto, in data 09/12/2020, ed ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la redazione del POS, che non è delegabile ex art. 17 cit, che il datore di lavoro deve predisporre nei cantieri ai sensi dell’art. 89 comma 1, lett. h) cit., è reato di pericolo omissivo proprio la cui lesion al bene giuridico perdura fino alla predisposizione del Piano, ed ha natura di reato permanente, sicchè la permanenza era cessata alla data del sopralluogo e del maggior termine concesso per la redazione, momento nel quale inizia a decorre la prescrizione. Ora tenuto conto che il reato è stato commesso dopo il 01/01/2020, con conseguente applicazione della disciplina della legge n. 134 del 2021, e in particolare dell’art. 161 bis cod.pen., la prescrizione nel procedimento di primo grado sarebbe maturata, trattandosi di reato contravvenzionale, al 1° dicembre 2025, dopo la sentenza di primo grado che interrompe la prescrizione, divenendo poi operativi i termini massimi di durata ex art. 344 bis cod.proc.pen. non ancora decorsi alla data di pronuncia della sentenza di appello. In tale situazione era di tutta evidenza l’irrilevanza dell’integrazione probatoria richiesta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ni favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 gennaio 2026
estensore GLYPHIl Presidente
Il Co GLYPH