Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29072 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29072 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato il DATA_NASCITA a Napoli avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 12/07/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona Sostituto Procuratore generale Dr. Luig
NOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/07/2023, il Tribunale di Ravenna condannava NOME COGNOME in ordine alla violazione dell’articolo 40 d. Igs. 154/2016 alla pena di € 4.000,00 di ammenda.
Avverso la sentenza l’imputato propone, tramite il proprio difensore, ricorso per cassazione.
2.1. Con il primo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza d contestato, poiché né il decreto legislativo 154/2016 né il Regolamento CE 583/2000 sanzio la condotta contestata all’imputato. L’unico elemento a carico sarebbe costitui dichiarazioni del teste COGNOMECOGNOME che non ha allegato alcuna cartografia, né, in loco, es ste alcun avviso che indichi “dove” la pesca sia vietata.
Inoltre, vi è un’evidente violazione dell’articolo 521 cod. proc. pen., poiché la cont menziona la “Area naturale Piallassa”, mentre la sentenza parla di acque interne RAGIONE_SOCIALE “P Baiona”, per cui il ricorrente è stato condannato per un fatto diverso da quello contest
2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione dell’articolo 131-bis cod. pen., applicazione era stata richiesta (in ragione dell’incensuratezza, RAGIONE_SOCIALE natura rudimen strumenti di pesca e RAGIONE_SOCIALE reimmissione dei molluschi vivi in mare) e in relazione al q una carenza assoluta di motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato iici=1:ifflitzi::elae=aetjtteoo
Il primo motivo è manifestamente infondato.
2.1. L’articolo 40, comma 2, del d. Igs. 28 luglio 154, n. 2016, prevede che «nell interne è vietato … … pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di cr violazione RAGIONE_SOCIALE normativa vigente». Sono considerati acque interne i fiumi, i laghi, dolci, salse o salmastre o lagunari delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi.
Il successivo comma 4 punisce chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da 2.000 a 12.000 euro.
Il Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 20 stabilisce a sua volta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
All’ allegato III sez. VII cap. II Parte A, il comma 1 stabilisce che «i produttor raccogliere i molluschi bivalvi vivi soltanto nelle zone di produzione la cui ubicazione e i c sono fissati e classificati dall’autorità competente – se del caso in cooperazione con gl del settore alimentare – come appartenenti alle classi A, B o C, ai sensi del regolament …/2004».
Il successivo comma 6 prevede che «gli operatori del settore alimentare non de produrre, né raccogliere, molluschi bivalvi vivi in zone che non sono state classificate da competente o che sono inadatte per ragioni RAGIONE_SOCIALE. Gli operatori del settore alimentar tener conto di tutte le pertinenti informazioni relativamente all’adeguatezza delle
quanto riguarda la produzione e la raccolta, comprese le informazioni ottenute attrave autocontrolli e l’autorità competente. Essi debbono utilizzare tali informazioni, segn quelle sulle condizioni ambientali e meteorologiche, per stabilire il trattamento approp sottoporre i lotti raccolti».
L’articolo 4 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 530, ttalt~teldemandava alle la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi sull criteri previsti dal Regolamento. Tale norma è stata sostituita dall’articolo 2 d legislativo 06/11/2007, n. 193, a mente del quale, ai fini dell’attuazione del Regolamento, le Autorità competenti sono il RAGIONE_SOCIALE, le RAGIONE_SOCIALE le RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE, nell’ambito delle r competenze.
Per la regione Emilia-Romagna, la Deliberazione RAGIONE_SOCIALE Giunta regionale n. 94 del 3 feb 2014: “Classificazione delle zone per la produzione e la raccolta di molluschi bival gasteropodi marini RAGIONE_SOCIALE Regione Emilia- Romagna”, demanda ad una determinazione dirigenziale la revisione RAGIONE_SOCIALE classificazione di cui trattasi.
In tale ottica, la Determinazione n. 3077 del 22/02/2021 contiene la «Classificazion acque marittime antistanti la costa dell’Emilia- Romagna e delle acque interne regional produzione in allevamento e la raccolta di molluschi bivalvi vivi».
Essa, conformemente al Regolamento UE anzidetto, distingue:
1. Zone di Tipo A: aree di produzione in allevamento e di crescita naturale di mol bivalvi in cui è consentita la raccolta e l’immissione sul mercato per il consumo umano d
Zone di Tipo B di produzione in allevamento e di crescita naturale di molluschi bivalvi quali è consentita la raccolta e l’immissione sul mercato per il consumo umano esclusiva dopo un trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
Aree marine e acque interne nelle quali è vietata la raccolta e l’utilizzo dei mollus vivi e dei gasteropodi per il consumo umano.
Al di fuori di tali zone, la pesca di molluschi non è consentita.
Nelle zone di tipo B), al punto 2.3.6 BAI RAGIONE_SOCIALE Delibera è inclusa l’«Area interna alla Baiona (Comune di Ravenna)», delimitata da una serie di coordinate geografiche specificate elenchi e nelle cartografie allegate alla Delibera, tra le quali non sono indicate le geografiche indicate a pagina 1 RAGIONE_SOCIALE sentenza (44°28NUMERO_CARTA48,5° N e 12°14’51,6 E, come specif dal teste COGNOME).
Non vi è dubbio, pertanto, che, trattandosi di acque interne non incluse nelle tre zo sopra, la pesca dei mitili, indipendentemente dallo stadio di crescita, non è consentita
2.2. La precisa indicazione, contenuta in sentenza, delle coordinate geografiche del del fatto, rende manifestamente infondata anche la dedotta violazione dell’articolo 521 co pen., non essendovi dubbio alcun ° al di là di un eventuale errore nella c:orretta toponomasti del luogo di commissione del reato, sull’esatto luogo RAGIONE_SOCIALE sua consumazione.
3. Il secondo motivo è infondato.
Il Procuratore generale ritiene inammissibile il motivo, sostenendo che la condotta del COGNOME e dei suoi correi ha perturbato l’habitat marino e sottomarino. Il prelievo indiscriminato, seppur mediante rastrelli, ha cagionato una compromissione ovvero un deterioramento RAGIONE_SOCIALE popolazione ittica RAGIONE_SOCIALE zona sì da risultare in un significativo squilibrio dell’ecosistema mar associato e RAGIONE_SOCIALE biodiversità correlata ai fondali RAGIONE_SOCIALE zona salmastra interessata, non potendosi sostenere che tale prelievo non abbia arrecato un danno al bene tutelato dalla normativa di riferimento.
Tale valutazione non si rinviene esplicitamente nella sentenza impugnata, che non contiene motivazione in ordine alla mancata applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non pur ibilità di cui all’artic 131-bis cod. pen..
Tuttavia, come noto, in tema di «particolare tenuità del fatto», la motivazione può risultare anche implicitamente dall’argomentazione con la quale il giudice d’appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell’imputato, alla stregua dell 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice d primo grado (v. sul punto Sez. 5, n. 15658 del 14/12/2018, dep. 2019, Epidendio, Rv. 275635 – 02).
Nel caso in esame, il giudice ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche con riferimento alle modalità RAGIONE_SOCIALE condotta (“organizzata”) e al quantitativo di mitili pescati Kg.).
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che il diniego delle circostanz attenuanti generiche e la rilevata presenza di numerosi precedenti penali non possono costituire implicita motivazione del mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE richiesta dell’imputato di applicazione RAGIONE_SOCIALE causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, atteso che i parametri di valutazi previsti dal comma primo dell’articolo 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettiva (pena edittale, modalità e particolare tenuità RAGIONE_SOCIALE condotta, esiguità del danno), mentre quelli valutare ai fini RAGIONE_SOCIALE concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 3, n. 32015 del 29/03/2022, COGNOME, n.m.; Sez. 6, 605 del 03/12/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278095 — 01; Sez. 5, n. 45533 del 22/07/2016, COGNOME, Rv 268307).
Tuttavia, tale diniego, va considerato unitamente ad altri elementi, quali la pena orrogata. Ed infatti, nel quantificare la pena, pur optando per la pena pecuniaria in luogo di quell detentiva, ha ritenuto di discostarsi notevolmente dal minimo edittale (la pena irrogata è stata di 4.000 euro a fronte di una cornice edittale compresa tra 2.000 e 12.000 euro), con ciò evidenziando di non ritenere il fatto talmente lieve da risultare penalmente irrilevante.
Il motivo è pertanto infondato e va rigettato.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 05/04/2024.