Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 36941 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36941 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
NOME nato a CANOSA DI PUGLIA i! 14/02/19E4
avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di BARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Lette le conclusioni scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato, in ultimo, ex art. 11, comma 7, di. 30 dicembre 2023, n.215, conv. dalla 1. 23 febbraio 2024 n. 18) , del P.G., in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ! -ia chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente a COGNOME NOME e il rigetto del ricorso di COGNOME NOME.
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo:
NOME COGNOME violazione di legge e vizio motivazionale con un primo motivo in relazione all’affermazione di responsabilità che si fonderebbe sulla sola circostanza, che si assume neutra, che il COGNOME fu sorpreso all’interno del bagagliaio di una Fiat Punto parCheggiata nei pressi del garage-deposito in relazione i al quale si sarebbe realizzato il tentato furto in abitazione; con un secondo motivo in relazione al rigetto del motivo di appello in furto semplice non potendo ritenersi privata dimora quello che, in realtà, altro non era che un deposito di attrezzi agricoli; con un terzo motivo in relazione alla mancata esclusione della recidiva in quanto i precedenti del ricorrente si palesano aspecifici ed assai risalenti nel tempo; e con un quarto motivo il solo vizio motivazionale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla dosimetria della pena, che si reputa eccessiva.
NOME COGNOME con un primo motivo inosservanza o erronea applicazione di legge penale in quanto, come documentato dalla dipesa e come riportato nel verbale di udienza del 17 novembre 2022, i! COGNOME era legittimamente impedito a comparire in quanto ristretto presso il carcere di Trani a seguito di notifica di ordinanza custodiale per altra causa e la Corte territoriale, disattendendo la richiesta di rinvio, non avrebbe operato un buon governo del dictum di S.U. n. 7635/2022 che ha affermato che la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento a comparire anche nell’ipotesi in cui l’imputato avrebbe potuto comunicare tale sua condizione al giudice in tempo utile a consentirne la traduzione e non lo ha fatto; con un secondo motivo mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta responsabilità in quanto non risulterebbe adeguatamente valorizzata la linea difensiva secondo cui il COGNOME non è mai stato visto nei pressi del garage; con un terzo motivo mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità del fatto, tenuto conto che i fatti sono sta commessi il 10.5.2017, epoca in cui il minimo edittale del reato di cui all’imputazione – che poi sarebbe stato modificato con la I. n. 103 del 23 giugno 2017 era di un anno.
Entrambi i ricorrenti chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo del COGNOME è fondato ed assorbente rispetto alla seconda doglianza proposta nell’interesse del medesimo imputato.
Effettivamente era stato comunicato e documentato direttamente in udienza – e riportato nel verbale – che l’imputato COGNOME era legittimamente impedito a comparire in quanto ristretto presso il carcere di Trani a seguito di notifica di ordinanza custodiale per altra causa dal 3/11 (l’udienza era del 17/11) e l’invocato dictum di Sez. U, . 7635 del 30/09/2021, COGNOME, dep. 2022 Rv. 282806 – 01 non lasciava adito alla possibilità di non accogliere la richiesta di rinvio, non apparendo in alcun modo dirimente la circostanza che in primo grado di fosse proceduto con rito abbreviato.
La Corte territoriale, invece, ha disatteso la richiesta di rinvio, non operando un buon governo del principio affermato da Sez. U. COGNOME secondo cui la detenzione per altra causa costituisce legittimo impedimento a comparire anche nell’ipotesi in cui l’imputato avrebbe potuto comunicare tale sua condizione al giudice in tempo utile a consentirne la traduzione e non lo ha fatto.
Per tale ricorrente, pertanto, s’impone l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio.
I motivi sopra richiamati proposti nell’interesse di COGNOME sono, invece, manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricors e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell’atto impugnato (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268822, sui motivi d’appel!o, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto al primo motivo, in punto di responsabilità, lo stesso è peraltro volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte d’appello ha indicato con chiarezza quale è stato il contegno assunto dall’imputato nella vicenda in esame. Il collegio di merito, infatti, ha precisato che l’imputato è stato rinvenuto “all’interno della vettura, nascosto nel vano bagagli”; la sua presenza era “occultata” nel bagagliaio della vettura sita “in prossimità del luogo del furto”. I giudic del gravame del merito hanno, altresì, aggiunto che la persona offesa ha riferito di aver visto tre persone fuggire verso il vicolo cieco dove si trovava la vettura del complice. Nel bagagliaio dell’automobile, nascosto, è stato trovato l’imputato.
In questo modo la Corte d’appello ha logicamente e congruamente risposto alle doglianze proposte con l’appello, indicando con chiarezza gli elementi che denotano la responsabilità dell’imputato.
Va rimarcato che il collegio di appello, nella motivazione, ha sottolineato più volte che, a fronte degli elementi gravemente indizianti, gravi, precisi ed univocamente concordanti per la sua responsabilità – in particolare il fatto che l’imputato sia stato trovato nascosto all’interno del bagagliaio di un veicolo posto in prossimità del luogo dove stava per essere compiuto un furto, circostanza che non pare possa ritenersi un contegno ordinario – l’imputato non ha fornito alcuna spiegazione alternativa o giustificazione, forse perché sarebbe risultato assai arduo addurre spiegazioni ragionevoli per un simile comportamento.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
2.2. Quanto al secondo motivo, la sentenza appare conforme all’orientamento giurisprudenziale secondo cui integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all’interno di un garage mediante la forzatura della porta d’ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell’abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine Wester Rv. 278446 – 01). In particolare, in tema di furto in abitazione, deve intendersi “pertinenza di luogo destinato a privata dimora” ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all’immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 5, n. 22977/2024; Sez. 4, n. 50105/2023, Rv. 285470 – 01, in una fattispecie in cui la Corte ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell’abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell’ambito del medesimo territorio comunale; mass,
conf.: N. 35764 del 2018 Rv. 273597 – 01, N. 5789 del 2020 Rv. 278446 – 01, N. 22937 del 2012 Rv. 253193 – 01).
2.3. In merito al terzo motivo, deve osservarsi che la Corte di appello, nel ritenere infondata la richiesta di esclusione della recidiva, ha evidenziato che per il COGNOME la recidiva “nemmeno comunque valutata dal primo giudice, che ha dosato la pena solo con decurtazione per il rito”. Ne consegue che il motivo non può essere accolto.
2.4. In ultimo, relativamente al quarto motivo, la Corte barese ha dato conto della congruità della pena applicata, operando un chiare riferimento alla personalità degli imputati, gravati da precedenti penali, e alle gravi circostanze del fatto, tutti elementi da cui si desume implicitamente la valutazione negativa in ordine alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, rispetto alla cui concessione, peraltro, negli atti d’impugnazione non viene introdotto alcun elemento positivo di valutazione in favore del COGNOME.
La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull’onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, COGNOME, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, COGNOME, Rv. 271243).
La Corte territoriale ha dato conto di ritenere che ‘quanto ha la dosimetria della pena, la stessa appare corretta, in considerazione dei precedenti ascritti agli imputati”. si tratta di una motivazione che comunque appare sufficiente tenuto conto che segue alla descrizione dei fatti e che la pena è stata determinata in una misura prossima al minimo edittale. E’ infatti l’irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale che richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall’art. 133 cod. peri., valutati ed apprezzat tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr. Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019 Rv. 276932 – 01).
Essendo il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandDsi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME e condanna il ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/09/2024