Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10188 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10188 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), parte civile nel procedimento a carico di: COGNOME NOME, nata a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 05/12/2022 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME; sentito il Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore della parte civile ricorrente, AVV_NOTAIO, in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso depositando comparsa conclusionale e nota delle spese;
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, riformando la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, emessa il 20 luglio 2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di truffa ascrittole perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela, revocando le statuizioni civili; tale causa di improcecibilità è stata dalla Corte ritenuta prioritaria rispetto alla estinzione del reato per prescrizione, comunque rilevata nella sentenza siccome intervenuta nelle more del giudizio di primo grado.
L’imputata era accusata di aver truffato diversi clienti dell’istituto di credito (RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE) presso il quale lavorava come promotore finanziario.
I soggetti truffati non avevano sporto querela, al contrario della banca, odierna parte civile, che ricorre per cassazione censurando, ai soli effetti civili, la sentenza impugnata per avere ritenuto che l’istituto di credito, inteso dalla Corte quale danneggiato dal reato, non fosse titolare del diritto di querela, atto che, pertanto, la sentenza ha ritenuto mancante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Nel caso in esame, dal capo di imputazione emerge chiaramente che la condotta illecita era stata diretta anche contro la banca, in quanto la ricorrente aveva ottenuto la conservazione del proprio “portafoglio clienti” attraverso i falsi investimenti finanziari dei correntisti; senza questo stratagemma ella avrebbe perso il proprio posto di lavoro, che l’istituto di credito aveva indebitamente mantenuto fino al disvelamento della condotta.
Inoltre, come risulta dalla sentenza di primo grado, l’istituto di credito odierna parte civile, aveva subito il danno patrimoniale della condotta illecita, avendo risarcito i clienti per il comportamento fraudolento del proprio promotore finanziario.
Ne consegue che la banca era non solo danneggiato ma anche persona offesa dal reato, come tale portatore del diritto di querela.
In questo senso, Sez. 2, n. 27061 del 28/04/2023, Rainard, Rv. 284793, secondo cui, in tema di truffa, la persona offesa dal reato, titolare del diritto di querela, è il detentore del bene giuridico leso o messo in pericolo e, dunque, colui che subisce le conseguenze patrimoniali dell’azione delittuosa correlative al conseguimento dell’ingiusto profitto da parte dell’agente, sicché, nel caso in cui il soggetto
danneggiato non coincida con quello indotto in errore, la querela sporta da quest’ultimo è priva di ogni effetto.
Per queste ragioni, la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente agli effetti civili, affinché si celebri il giudizio, rimettendo al giudice del rinvio anc la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con il rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimità.
Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 13.12.2023.
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