Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 2695 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 2695 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AFRAGOLA il DATA_NASCITA
inoltre:
Comune Di Napoli
Ferone NOME
avverso la sentenza del 16/12/2024 della Corte d’appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli ha annullato la sentenzaA con la quale il GUP del Tri di quella città aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti di COGNOME NOME NOME NOME una ditta incaricata di eseguire lavori di manutenzione straordinaria comporta opere di demolizione generalizzata di tramezzature interne, presso un immobile di pr di COGNOME NOME) e di COGNOME NOMENOME progettista e direttore dei lavori. A era stato contestato il reato di cui agli artt. 113, 434 e 449, cod. pen. con rife condotta colposa dalla quale, secondo la prospettiva accusatoria, era deri schiacciamento di due pilastri centrali al quinto piano dell’edificio, in trasferimento dei carichi verticali verso il piano sottostante e lesioni alle m unità abitative adiacenti, determinando il crollo dell’edificio. L’annullamento è all’accoglimento dell’appello proposto da COGNOME NOME, nella asserita qualità di offesa del reato, siccome occupante un appartamento posto al sesto piano dell’e danneggiato dal crollo, cui non era stato notificato il decreto di fissazione d preliminare, così essendosi determinata la nullità prevista dall’art. 419, comma 1 proc. pen. Il giudice del gravame, in particolare, nell’accogliere il primo, assorb di natura processuale, ha ritenuto in capo all’appellante la qualifica di persona reato, avendo subito danni materiali e morali a causa del crollo dello stabile e stessa anticipato, nel verbale di s.i.t. davanti al pubblico ministero procedimento, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento penale.
2. La difesa di NOME COGNOME ha proposto ricorso, formulando un unic motivo, con il quale ha dedotto violazione della legge processuale e motivazione, quanto alla riconosciuta qualità di persona offesa del reato i COGNOME: nella specie, versandosi in ipotesi di disastro colposo, il bene pericolo sarebbe quello della pubblica incolumità, avuto riguardo alla di del danno riguardante un indeterminato numero di persone, a priori non individuabili. La persona offesa, infatti, è stata correttamente indiv pubblico ministero e dal GIP nel Comune di Napoli, in persona del sindac pro tempore, il reato di disastro colposo tutelando l’incolumità pubbl conseguirebbe la insussistenza della rilevata nullità, non rivestendo l’ap qualità di persona offesa del reato, da individuarsi nel solo sogget dell’interesse protetto in maniera diretta dalla norma penale, la cui esposizione a pericolo costituisce l’essenza del reato. Il danneggiato, di un ruolo meramente accessorio, quale soggetto che subisce il danno civile legittima la costituzione di parte civile nel processo penale. In o risolutivamente, il ricorrente ha rilevato che, anche a voler ricono qualità in capo al COGNOME, la conseguenza della rilevata nullità non av
potuto essere quella esitata nella pronuncia impugnata, atteso che la offesa non avvisata conserva la possibilità di far valere le propr proponendo azione in sede civile, la cui decisione di merito non s pregiudicata dalla sentenza di assoluzione.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha deposi conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
La difesa dell’imputato ha depositato memoria, con la quale, preliminarment rilevato la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di COGNOME NOME NOME tra i destinatari dell’avviso, concludendo in ogni caso per l’annullame sentenza impugnata.
COGNOME NOME si è costituito con proprio difensore, depositando memori successiva nota conclusiva, con la quale, oltre a rinunciare ai termini, stante dell’avviso, si è riportato alla memoria di costituzione, concludendo per il rigetto e la condanna dell’imputato alla rifusione delle spese legali in favore della persona
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va rigettato, per infondatezza del motivo, preliminarmente dandosi a rinuncia ai termini da parte di COGNOME NOME, costituitosi con difensore nel giudizio di legittimità.
La Corte d’appello, nel motivare l’annullamento della sentenza di prosciogli accogliendo il primo motivo di gravame proposto dal COGNOMECOGNOME COGNOME ha ritenuto la quali persona offesa cbgl reato per il quale si procede, muovendo dal presupposto in fatto stato proprio il COGNOME COGNOME allertare i ”RAGIONE_SOCIALE per la verifica dei disses occorsi all’edificio nel quale insisteva il suo immobile.
Nel capo d’imputazione, peraltro, seguendo la descrizione che di tali dissesti vien rileva che i lavori avevano determinato la eliminazione del contributo esplicato dai per il trasferimento dei carichi verticali dall’alto, acuendo il fenomeno di schi verificabile al quinto e al sesto piano dello stabile, ove erano constatate lesioni n
Questa Corte ha già chiarito che, ai fini della configurabilità del delitto di crollo colposo è necessario che il crollo della costruzione – inteso quale caduta violenta e improv stessa, senza che sia necessariamente richiesta la disintegrazione delle strutture – assuma la fisionomia del disastro, cioè di un avvenimento di tale gravità e compl porre in concreto pericolo la vita e l’incolumità delle persone, indetermin considerate, in conseguenza della diffusività degli effetti dannosi nello spazio c
mentre, per la sussistenza della contravvenzione di rovina di edifici di cui a secondo comma, cod. pen., non è necessaria una tale diffusività e non si richiede crollo derivi un pericolo per un numero indeterminato di persone (Sez. 4, n. 51 08/11/2017, Piacentini, Rv. 271535 – 01, in fattispecie in cui la RAGIONE_SOCIALE ha ritenuto censure la sentenza che aveva riconosciuto la sussistenza del delitto di cui agli 449 cod. pen., in un caso in cui, a causa di uno scavo, si era verificata la caduta portante a confine tra due edifici contigui, con conseguente crollo dei solai sovr garage e l’androne di un palazzo; n. 32216 del 20/06/2018, COGNOME, Rv. 273569 –
Orbene, nella specie, a prescindere dalla correttezza o meno della qualifi giuridica del fatto descritto nell’accusa, deve rilevarsi come, dallo s d’imputazione, non sia ricavabile una descrizione del pericolo di crollo che atting indeterminato numero di persone, non essendo chiarita la proiezione dei riscontrati verso l’esterno, mentre sono analiticamente descritte le lesioni, queste verificatesi in due appartamenti di quello stabile, uno dei quali di proprietà del FER
Tale premessa giova a giustificare l’assunto dal quale ha preso le mosse territoriale: i giudici del gravame, infatti, muovendo dal dato descrittivo di d’imputazione, hanno giustificato l’interesse dell’appellante, ritenendolo direttame dalla condotta contestata, quale proprietario di uno degli immobili dell’edificio all quale erano stati rilevati i dissesti ricondotti all’azione incriminata e ciò dall’attitudine di quella condotta a porre concretamente in pericolo anche un indeterminato di soggetti, oltre all’appellante.
Di conseguenza, è stata correttamente ritenuta rilevante la circostanza che al FE soggetto le cui generalità e recapiti erano peraltro evincibili dagli atti (pag. 4 impugnata), non fosse stato notificato il decreto di fissazione dell’udienza pre sensi dell’art. 419, comma 1, cod. proc. pen., poiché detta previsione è cor apposita sanzione processuale di nullità per il caso di sua violazione, ai sensi de del medesimo articolo (Sez. 6, n. 50384 del 25/11/2014, C., Rv. 261374 – 01; Se 25416 del 21/02/2013, Chilese, Rv. 256483 – 01; Sez. 5, n. 45511 del 22/04/2014, D Rv. 261673 – 01).
Da quanto precede discende il rigetto del ricorso, con condanna del ricor pagamento delle spese processuali, ma non anche alla rifusione delle spese sostenu persona offesa COGNOME COGNOME questo giudizio di legittimità, non rivestendo la stessa la di parte civile.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nu spese in favore della persona offesa COGNOME NOME.
Deciso il 17 dicembre 2025