Persona Offesa Falsa Testimonianza: Solo lo Stato Può Agire
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un principio fondamentale del diritto processuale penale, chiarendo chi sia la persona offesa falsa testimonianza e, di conseguenza, chi abbia il diritto di opporsi a una richiesta di archiviazione. La decisione sottolinea come l’interesse protetto da questo reato sia il corretto funzionamento della giustizia, un bene che appartiene alla collettività e non al singolo individuo che si sente danneggiato dalla deposizione mendace. Analizziamo insieme la vicenda e le conclusioni dei giudici.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Contro l’Archiviazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un privato cittadino, qualificatosi come parte offesa in un procedimento penale, avverso l’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) che aveva disposto l’archiviazione del fascicolo relativo a un’ipotesi di reato di falsa testimonianza. Il ricorrente, ritenendosi direttamente leso dalla presunta testimonianza non veritiera, aveva presentato opposizione alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. Il GIP, tuttavia, aveva dichiarato inammissibile tale opposizione, portando il cittadino a impugnare questa decisione dinanzi alla Corte di Cassazione.
Persona Offesa Falsa Testimonianza: L’Analisi della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la correttezza della decisione del GIP. I giudici hanno ribadito un orientamento consolidato, secondo cui i provvedimenti di archiviazione non sono, di regola, soggetti a impugnazione, salvo casi eccezionali di “abnormità” che non ricorrevano nella fattispecie.
Il punto cruciale della decisione riguarda l’identificazione della persona offesa falsa testimonianza. La Corte ha chiarito che il reato di falsa testimonianza lede l’interesse al corretto e leale svolgimento dell’attività giudiziaria. Questo bene giuridico appartiene allo Stato e non al privato cittadino, anche se quest’ultimo può aver subito conseguenze negative dalla deposizione. Pertanto, l’unico soggetto legittimato a essere considerato “persona offesa” è lo Stato.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su diversi pilastri argomentativi:
1. Non Impugnabilità del Provvedimento: In primo luogo, l’ordinanza di archiviazione è un provvedimento non soggetto a ricorso per cassazione, se non in casi eccezionali non ravvisabili nel caso di specie.
2. Identificazione della Persona Offesa: La motivazione centrale risiede nella corretta qualificazione giuridica della parte offesa. Richiamando una precedente sentenza (n. 20535 del 2018), la Corte ha affermato che nel delitto di falsa testimonianza, la persona offesa è esclusivamente lo Stato. Di conseguenza, il privato cittadino non ha la legittimazione a presentare opposizione alla richiesta di archiviazione, rendendo la sua azione processualmente inammissibile sin dall’inizio.
3. Irrilevanza della Trasmissione Atti al PM: La Corte ha inoltre precisato che la facoltà del giudice di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero per valutare l’esistenza di un reato diverso da quello inizialmente ipotizzato non ha carattere decisorio e non pregiudica in alcun modo i diritti di difesa dell’eventuale indagato.
Le Conclusioni: Inammissibilità e Condanna alle Spese
In conclusione, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano, ovvero senza la necessità di un’udienza, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis del codice di procedura penale. Questa decisione comporta non solo la conferma del provvedimento impugnato, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. A causa dei profili di colpa ravvisati nella proposizione di un ricorso palesemente inammissibile, il cittadino è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia riafferma un principio importante: l’accesso alla giustizia deve essere esercitato nel rispetto delle regole processuali, e l’abuso dello strumento impugnatorio può comportare sanzioni.
Chi è la persona offesa nel reato di falsa testimonianza?
Secondo la Corte di Cassazione, l’unica persona offesa dal reato di falsa testimonianza è lo Stato, in quanto il reato lede il corretto funzionamento dell’amministrazione della giustizia.
Un cittadino privato può opporsi alla richiesta di archiviazione per il reato di falsa testimonianza?
No. Poiché il cittadino privato non è qualificato come “persona offesa” per questo specifico reato, la sua opposizione alla richiesta di archiviazione è inammissibile.
Cosa succede se si presenta un ricorso in Cassazione contro un’ordinanza di archiviazione non impugnabile?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende a causa della colpa nel presentare un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14824 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14824 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a RUBIERA il DATA_NASCITA parte offesa nel procedimento c/
NOME nato a ROSE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/08/2023 del GIP TRIBUNALE di PAOLA
dato avviso alle pare udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso è stato presentato avverso ordinanza di archiviazione, provvedimento non soggetto ad impugnazione;
Ritenuto inoltre che correttamente l’opposizione presentata dal ricorrente è stata dichiarata inammissibile, in quanto rispetto al delitto di falsa testimonianza persona offesa è solo lo Stato (Sez. 6, n. 20535 del 16/01/2018, Visci, Rv. 272952);
Ritenuto ancora che rientra nelle facoltà del Giudice di disporre la trasmissione degli atti al P.m. in relazione a diverso reato da lui ipotizzato, ciò che non assume rilievo decisorio e rimette ogni valutazione allo stesso P.m., senza privare il soggetto eventualmente indagato di alcuna facoltà difensiva;
Ritenuto dunque che il provvedimento non è in alcun modo soggetto ad impugnazione, non essendo in radice configurabili profili di abnormità;
Ritenuto in conclusione che il ricorso è inammissibile, ciò che può dichiararsi de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 febbraio 2024
Il Consiglijere estensore
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