Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 37784 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 37784 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VIBO VALENTIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2025 del TRIB. LIBERTA’ di Catanzaro Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riesame, ai sensi dell’art. 309 cod.proc.pen., proposta da COGNOME NOME, ed ha confermato l’impugnata ordinanza applicativa della misura del divieto di dimora nel Comune di Rombiolo, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Vibo Valentia, in relazione al reato di cui all’ar 99, 81 comma 2, cod.pen. e 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perchè deteneva a fini di spaccio e cedeva sostanza stupefacente tipo cocaina, segnatamente: deteneva a fini di cessione circa 5 grammi di sostanza stupefacente cocaina già suddivisa in n. 8 dosi, cedeva, in data 27 giugno 2025, a COGNOME NOME sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di grammi 3,57, suddivisa in 7 involucri, cedeva, in data 26 giugno 2025 a COGNOME NOME e COGNOME NOME un involucro contenente 0,4 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina e, in data 26 giugno 2025, a COGNOME NOME un involucro contenente 0,7 grammi di sostanza stupefacente cocaina per un complessivo prezzo di 40 C, in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.
Avverso l’ordinanza l’indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi:
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 13 e 14 Cost. 191 e 352 cod.proc.pen. inutilizzabilità degli esiti dell perquisizione di iniziativa delle P.G. nella flagranza del reato, motivazione contraddittoria circa la ricorrenza della flagranza di reato essendo la perquisizione avvenuta a seguito di programmata attività investigativa. Violazione degli artt. 13 e 14 Cost., stante l’illegittimità della perquisizione cui conseguirebbe l’inutilizzabilità degli esiti (sequestro della sostanza stupefacente, corpo del reat e della somma di denaro di C 15.130,00).
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e alla illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto di lieve entità.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 274 e 275 cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelare del pericolo di recidiva e alla proporzionalità della misura anche con riferimento alla scelta della stessa a soddisfare il pericolo di recidiva.
Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 240 cod.pen. e 321 cod.proc.pen. mancata restituzione della somma di denaro sottoposta a sequestro preventivo, illogicità della motivazione fondata sulla ritenuta incompatibilità della somma di denaro con l’assenza di fonti di reddito lecite e dell’assenza di alcuna plausibile giustificazione.
In data 27 ottobre 2025, è pervenuta rinuncia al ricorso da parte dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del COGNOME, che ha dedotto la carenza di interesse alla trattazione del ricorso sul rilievo che era intervenuta sentenza di patteggiamento.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato.
Va rilevato, in primo luogo, che le S.U. n. 126003 del 24/11/2015, COGNOME, Rv 266244 hanno affermato il principio di diritto secondo cui il difensore, di fiducia o d’ufficio, dell’indagato o dell’imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all’impugnazione, anche se da lu autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente all dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga.
La rinuncia, non costituendo espressione dell’esercizio del diritto di di richiede la manifestazione inequivoca della volontà dell’interessato, espr personalmente o per mezzo di procuratore speciale, sicchè è inefficace l’att
rinuncia al ricorso per cassazione non sottoscritto dall’indagato, ma dal solo difensore non munito di procura speciale.
Nel caso in esame, la rinuncia al ricorso per cassazione è sottoscritta dal solo difensore AVV_NOTAIO, al quale il ricorrente non ha rilasciato la procura speciale.
In ogni caso, si rileva, che con la sentenza di patteggiamento, il Giudice ha confermato la misura in atto applicata.
Nel merito, il ricorso è nel complesso infondato.
Il primo motivo di ricorso che contesta la legittimità della perquisizione effettuata di iniziativa dalla P.G., ai sensi dell’art. 352 cod.proc.pen., e del conseguente ritenuta inutilizzabilità degli esiti della stessa, è infondato.
Sotto un primo profilo, come evidenzia il provvedimento impugNOME, ricorreva la flagranza del reato di cessione di cocaina a COGNOME NOME, avvenuta in data 27/06/2025 sotto la diretta percezione degli agenti operanti, situazione che legittimava l’intervento d’iniziativa della polizia giudiziaria, essendo del tut irrilevante, ai fini che qui interessano, che fosse in corso un’attività investigati da parte delle forse dell’ordine. Da cui la piena utilizzabilità degli esiti della ste e segnatamente del sequestro del corpo del reato e del profitto di questo.
In secondo luogo, l’art. 352 comma 1 cod.proc.pen. dispone l’obbligatorietà della perquisizione nella flagranza del reato, sicchè gli ufficiali di polizia giudizia non erano in alcun modo tenuti ad attendere l’intervento dell’Autorità giudiziaria. Peraltro, si rammenta che l’eventuale illegittimità della perquisizione non inficia la validità dell’arresto in flagranza, operato all’esito dell’esecuzione dell’atto, e d conseguente sequestro obbligatorio di cose costituenti corpo del reato (Sez. 4, n. 16094 del 21/01/2009, Rv. 243634 – 01; Sez. 3, n. 19000 del 13/01/2015, Rv. 263556 – 01).
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ha invero ampiamente argomentato le ragioni per le quali il fatto non potesse essere qualificato ai sensi dell’art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deponendo in tale senso non solo la quantità di stupefacente, la professionalità dell’agire e il rinvenimento di una ingente somma di denaro (C 15.130,00) incompatibile con l’assenza di fonti lecite di guadagno, escludendo che si possa ritenere un’attività di c.d. piccolo spaccio, da cui ha tratto la conclusione dell’inserimento dell’indagato nel circuiti dediti allo smercio di sostanze stupefacenti essendo, il suo domicilio, divenuto punto di riferimento per gli acquirenti della zona, assumendo la gestione di un vera a propria piazza di spaccio, da cui ha tratto anche il concreto pericolo di recidivanza, corroborato anche dalla presenza di precedenti penali, in un contesto nel quale la misura non custodiale in atto applicata (divieto di dimora nel Comune di Rombiolo), è stata ritenuta
proporzionata ed adeguata a fronteggiare il pericolo di recidiva interrompendo i rapporti con il soggetti gravitanti sul quel territorio, essendo le altre misure, compresa quella dell’obbligo di p.g., inidonee a fronteggiare il menzioNOME rischio di recidiva perché consentirebbe all’indagato di mantenere i contatti proprio nel territorio ove gestisce la piazza di spaccio. La motivazione, per nulla manifestamente illogica, è congrua ed è insindacabile in questa sede.
Consegue l’inammissibilità anche del terzo motivo di ricorso teso a censurare il profilo di proporzionalità e adeguatezza della misura cautelare in atto applicata.
Il quarto motivo di ricorso è avulso dal perimetro del sindacato in materia di misure cautelari personali. In ogni caso il Tribunale ha argomentato la sussistenza dei presupposti per mantenere il sequestro preventivo della rilevante somma di denaro sequestrato, sussistendo i presupposti di cui all’art. 85 bis d.P.R. n. 309/90 e 240 bis cod.pen.
Il ricorso deve essere rigetto e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 28/10/2025
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