Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 33744 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 33744 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
nato a
RAGIONE_SOCIALE
omissis
avverso l’ordinanza del 19/03/2024 del TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA COGNOME udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione dr.NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il difensore del ricorrente ha inoltrato conclusioni in replica ed ha insistito nelle r ricorso.
Ritenuto in fatto
Il provvedimento impugnato è l’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 19 marzo 2024, che ha respinto l’istanza di riesame proposta dalla difesa di GLYPH C.S. indagato per il delitto di cui all’art. 612 bis cod. pen. in pregiudizio di GLYPH P.T.
avverso il decreto di perquisizione e sequestro probatorio del pubblico ministero, avente oggetto i supporti informatici rinvenuti nella abitazione coniugale in costanza di sua detenz carceraria a seguito di un suo precedente arresto per il medesimo reato.
1.11 ricorso per cassazione si è affidato a un unico, composito motivo, richiamato nei limi stretta necessità ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., che si è appuntato sulla violaz norme procedurali previste a pena di nullità, con la lesione del diritto della difesa, pro dalla mancata effettuazione degli avvisi previsti dalla disciplina processuale in tem perquisizione e sequestro, eseguiti nell’abitazione della moglie separata e con cui v’ rapporto conflittuale, in sua assenza e in assenza del difensore. Ancora, la doglianza censurato il carattere esplorativo del decreto di perquisizione, la mancata specificazione nesso di pertinenzialità tra le cose da ricercare e il reato ipotizzato, l’estensione immotiv sequestro a dati informatici personali e sensibili, il mancato, tempestivo ricorso accertamenti tecnici da parte dell’organo dell’accusa.
Considerato in diritto
Il ricorso è nel complesso infondato.
1.11 ricorrente prospetta questioni meramente formali, la GLYPH prima delle quali – che investe la mancata esecuzione degli avvisi all’indagato, coevemente detenuto per il reato per il quale procede, e al suo difensore – lambisce i confini della manifesta infondatezza, dal moment che, per un verso, l’art. 250 del codice di rito prevede l’esperibilità della perquisizione disposta dal pubblico ministero, anche in caso di “assenza” dell’imputato (a cui è equiparata posizione della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell’art. 61 comma 2 cod. proc. p e di altrui disponibilità fattuale del luogo da perquisire, ove riconducibile all’imputa altro verso, la costante giurisprudenza di questa Corte, richiamata anche dalle proposizioni provvedimento impugnato, ha affermato che la nomina di un difensore di fiducia da parte dell’indagato assente, eventualmente perché detenuto, non impone l’avviso al difensore medesimo da parte di chi esegua l’atto quando la persona presente sul posto non faccia specifica richiesta in tal senso (sez. 1, n. 7600 del 12/12/2002, COGNOME e altro, Rv. 223 sez. 6, n. 2793 del 01/02/1995, P.G. in proc. COGNOME, Rv. 200997). La facoltà del difensore assistere al compimento dell’atto non comporta che sia obbligatorio avvisarlo in mancanza di esplicita richiesta di assistenza del destinatario del medesimo, come non è obbligatoria presenza del difensore per procedere a perquisizione e sequestro (sez. 3, n. 54 de 13/01/1999, P.M. in proc. COGNOME, Rv. 213157).
1.1.Quanto, invece, ai contenuti motivazionali del decreto di perquisizione e sequestro, rammenta che le Sezioni Unite hanno evidenziato, per il decreto di sequestro probatorio anche
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del corpo di reato, la necessità di un’esposizione giustificativa che, per quanto concisa conto specificatamente della finalità perseguita per l’accertamento dei fatti (Sez. U, n. 3 del 19/4/2018, COGNOME, Rv. 273548). Coerentemente a tale indicazione ermeneutica, l giurisprudenza successiva ha precisato come l’obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni p considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità prob perseguita con l’apposizione del vincolo reale deve essere modulato, da parte del pubblic ministero, in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si inte sequestrare (Sez. 6, n. 56733 del 12/9/2018, Macis, Rv. 274781). E a tali direttrici allineata l’ordinanza impugnata che, nell’esame delle analoghe ragioni di lagnanza dell’istan di riesame del decreto della parte pubblica inquirente, ha puntualmente divisato che provvedimento di perquisizione del pubblico ministero era miratamente funzionale all’apprensione del materiale informatico contenente le immagini compromettenti (“video o immagini dei rapporti sessuali avuti con la persona offesa”) della vittima dal reato di stalking, utile e pertinente segmento della condotta di tipo abituale che ne integra gli estremi, r oggetto del mezzo di ricerca della prova concretamente adottato. Ed immediatamente dopo l’esecuzione del sequestro dei dispositivi – come pianamente e congruamente illustrato dall’ordinanza impugnata – il pubblico ministero ha ordinato la perquisizione informatica rispettivo contenuto, a norma dell’art. 247 comma 1 bis cod. proc. pen., nel cui provvedimen ha ripercorso l’iter investigativo seguito fino a quel momento, dato conto “degli elementi fino a quel momento acquisiti”, sottolineato “la necessità di verificare se nei supporti seques fossero presenti eventuali tracce ed altri effetti materiali dei reati contestati”, principalità le videoriprese dei rapporti intimi con la persona offesa e ha disposto accertam tecnico irripetibile, evidentemente funzionale all’estrazione delle copie forensi di ril investigativa, con gli adempimenti propri dell’atto garantito ai sensi dell’art. 360 cod pen.. In tale contesto, deve ritenersi che l’iniziativa del pubblico ministero (così apprezza discorso giustificativo dell’ordinanza del Tribunale del riesame), tutt’altro che esplora indeterminata, abbia inteso impartire con tempestività ed efficacia le direttive necessar rispettare i principi di diritto tracciati dalla recente giurisprudenza di questa Corte in perquisizione e sequestro informatici, secondo la quale la finalizzazione dell’ablazione supporto informatico alla sua successiva analisi, strumentale all’identificazione e all’estra dei dati rilevanti per le indagini, implica che la protrazione del vincolo, nel rispetto dei di proporzionalità e di adeguatezza, debba essere limitata al tempo necessario all’espletamento delle operazioni tecniche (sez.2, n. 17604 del 23/03/2023, Casale, Rv. 284393). E d’altr canto, i rilievi difensivi si sono arrestati ai profili meramente contestativi degli atti perché non hanno neppure indicato quali specifici pregiudizi l’apposizione del vincolo d sequestro agli strumenti informatici abbia cagionato all’indagato e alla sua sfera privata ( necessità di dedurre il pregiudizio concreto anche, in alcuni casi, per le nullità, cfr. Se Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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24741 del 4/1/2018, COGNOME, Rv. 273101 e, in generale sul tema, Sez. U, n. 119 del
27/10/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 229541).
2.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, conse condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
3. La natura dei rapporti tra il ricorrente e la persona offesa impone, in caso di diffusion presente sentenza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, 03/07/2024 Il consigliere estensore
Il Presidente